|
Accordo successivo per il personale ATA
ai sensi
dell’art.18
del CCNL 15-3-2001 del comparto scuola
Il giorno 8 marzo
2002 alle ore 11,30 ha avuto luogo l’incontro sulla sequenza
contrattuale per il personale ATA, prevista dall’art.18 del CCNL
15-3-2001, II° biennio economico del comparto scuola, tra:
l’Aran nella
persona del Presidente Avv. Guido Fantoni
…………firmato………………………
e i rappresentanti delle
Confederazioni :
CGIL……………
firmato……………………………………….
CISL………………
firmato……………………………………..
UIL………………
firmato……………………………………….
CONFSAL…………
firmato……………………………………..
e delle Organizzazioni
Sindacali:
CGIL/SNS………
firmato………………………………………………
CISL /Scuola………
firmato……………………………………………
UIL/Scuola…………
firmato……………………………………………
CONFSAL/SNALS…
firmato………………………………………………….
GILDA/UNAMS……non…
firmato………………………….……………………
Al
termine dell’incontro le parti sottoscrivono l’allegato contratto
relativo al personale ATA del comparto
Scuola.
PERSONALE
A.T.A.
ART.1 – Profilo di “Coordinatore
amministrativo”.
1. In attuazione di quanto previsto
dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 recepito con Decreto 5-4-2001
ed in attesa di una revisione complessiva dei profili dell’area del
personale ATA, è istituito uno specifico profilo amministrativo
denominato “Coordinatore amministrativo“ con compiti di responsabilità
e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato che si
colloca nell’area C prevista dal CCNL 26-5-1999 della scuola, i cui
compiti sono elencati nell’allegato 1. La progressione economica
spettante al profilo di coordinatore amministrativo è quella
corrispondente alla qualifica soppressa di “responsabile
amministrativo”.
2. Le dotazioni organiche del profilo di cui
al presente articolo, sono definite dal Ministero della Istruzione,
Università e Ricerca nel quadro degli organici complessivi del personale
annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo aggiuntivo.
3. Nel profilo di cui al comma 1 sono
inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti
dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 succitato, gli appartenenti
alla ex VI q.f. degli Enti Locali ed ex VII q.f., non inquadrati come
direttori dei servizi generali ed amministrativi, che non optino per
l’inquadramento nell’area B del personale ATA. Su tale profilo sono
inoltre inquadrati i responsabili amministrativi del comparto scuola non
inquadrati come direttore dei servizi generali ed amministrativi
dell’area D ai sensi dell’art.34 del CCNL 26-5-1999 del quadriennio
giuridico e del I° biennio economico del comparto scuola
ART.
2 – Profilo di “Coordinatore tecnico”
In attuazione di quanto previsto
dall’art.2, comma 6, dell’accordo 20 luglio 2000 recepito con Decreto
5-4-2001, per gli ITP e per gli assistenti di cattedra, provenienti dagli
EE.LL. e sprovvisti dei coerenti titoli di studio professionali, è
istituito uno specifico profilo ATA denominato “Coordinatore tecnico“
i cui compiti sono elencati nell’allegato 2. La progressione economica
spettante al profilo di coordinatore tecnico è quella corrispondente alla
qualifica soppressa di “responsabile amministrativo”.
2. Le dotazioni organiche del profilo di cui
al presente articolo, sono definite dal Ministero della Istruzione,
Università e Ricerca nel quadro degli organici complessivi del personale
annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo aggiuntivo.
3. Nel profilo di cui al comma 1 sono
inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti
dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 succitato, gli ITP e gli
assistenti di cattedra, provenienti dagli EE.LL. e sprovvisti dei coerenti
titoli di studio professionali.
ART.3
– Personale dell’area B.
Nell’ambito
della piena attuazione dell’autonomia scolastica, i compiti di cui agli
articoli 1 e 2 del presente accordo, in attesa della completa applicazione
dell’art.9, comma 5, dell’accordo 20-7-2000, recepito con Decreto
5-4-2001 e della piena attuazione dell’art.32 del CCNL 26-5-1999,
possono anche essere svolti da personale dell’area B, amministrativa e
tecnica, individuato quale destinatario di funzione aggiuntiva ai sensi
dell’art.36 del CCNL 26-5-1999, nell’ambito
delle risorse destinate annualmente per queste funzioni.
ART.4
– Collaboratori scolastici.
1. Alla prima riga dell’ultimo capoverso del
profilo di collaboratore scolastico è soppressa la parola “anche”.
2. Ai collaboratori scolastici che operano nelle
scuole materne, è attribuito il compenso previsto dall’art.36 del CCNL
26-5-1999 e dall’art.50, comma 5, del CCNI 31-8-1999, nell’ambito
delle risorse destinate annualmente per queste funzioni.
ART.5
- Personale ATA
Ad
integrazione di quanto previsto all’art.15, comma 10, del CCNL
26-5-1999, già in vigore dall’a.s. 1999-2000, il personale ATA può
accettare, nell’ambito del comparto scuola, incarichi a tempo
determinato, mantenendo senza assegni, per tre anni, la titolarità del
proprio posto.
Il
presente articolo ha validità esclusivamente a decorrere dall’a.s.
2001-2002.
ALLEGATO 1
C/1:
Profilo: Coordinatore
amministrativo
Svolge attività lavorativa, che richiede
conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo
contabili anche con l’utilizzazione di procedure informatizzate. Ha
autonomia operativa nella definizione e nell'esecuzione degli atti a
carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato,
nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore dei servizi generali
ed amministrativi. In tale ambito svolge attività di coordinamento di più
addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto
amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche
decise dai competenti organi; attività direttamente connessa alla
gestione informatizzata dei servizi di segreteria; attività di vicariato
e collaborazione diretta con il Direttore e in caso di assenza lo
sostituisce. Nei casi di particolare rilievo quantitativo e qualitativo è
addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze e
dello stato di conservazione del materiale librario e alla
catalogazione.Può essere addetto al coordinamento dei servizi di gestione
della biblioteca stessa. Provvede direttamente al rilascio di
certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non
comportino valutazioni discrezionali. Può svolgere, in relazione alle
proprie competenze professionali, attività di formazione e aggiornamento
ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto ed elaborare
progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la
funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di
procedure informatiche.
ALLEGATO 2
C/3: Profilo: Coordinatore
tecnico
Svolge attività
lavorativa complessa che richiede specifica professionalità nei processi
tecnologici, procedure ed attività anche di tipo informatico svolte nei
laboratori, reparti di lavorazione, nelle aziende agrarie in relazione
all’area di riferimento assegnata ed in rapporto alla programmazione
didattica.
Coordina
più assistenti tecnici operanti in settori, indirizzi, specializzazioni
ed aree omogenee. Effettua direttamente anche operazioni di gestione
tecnica ed informatica all’interno della scuola.
Ha funzioni di
responsabilità nell'Ufficio Tecnico o in analoga articolazione
funzionale.
Può svolgere, in
relazione alle proprie competenze professionali, attività di formazione e
aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto
ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e
la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di
procedure informatiche.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le
parti condividono l’esigenza di rivedere in occasione del CCNL
2002-2005, l’intero sistema di classificazione del personale ATA.
Le
parti inoltre concordano sulla necessità di riesame del meccanismo delle
funzioni aggiuntive, e, soprattutto, della valutazione dell’anzianità
nella tabella di conferimento delle funzioni medesime.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CGIL SCUOLA ALL 'IPOTESI DI ACCORDO
SIGLATO IL 28 SETTEMBRE 2001 TRA L'ARAN E I SINDACATI DELLA SCUOLA SULLA
SEQUENZA CONTRATTUALE DEL PERSONALE A T A.
La Cgil Scuola sottoscrive la presente
ipotesi di intesa, per un forte senso di responsabilità verso quel
personale ATA transitato dagli EELL, in attesa dal luglio 2000 di una
collocazione certa all'interno del contratto scuola, sia per quanto
riguarda le competenze professionali, sia per quanto riguarda la
retribuzione.
La stessa esigenza si è posta nei confronti degli
ex responsabili amministrativi, che non avrebbero potuto trovare alcuna
collocazione professionale senza questa sequenza contrattuale. Non ci
sono, invece, soluzioni concrete per il restante personale.
Infatti, le rigidità delle indicazioni
politiche hanno impedito che la sequenza contrattuale desse risposte certe
all'insieme dei problemi degli ATA.
La Cgil Scuola dopo la firma del contratto sul
biennio economico ha fortemente sostenuto la necessità di giungere ad una
soluzione generale dei gravi problemi del personale A T A, ribadendo
costantemente questa posizione durante la trattativa .
Ci riferiamo, in particolare, alla necessità di:
-
rivedere da subito i criteri di attribuzione delle funzioni
aggiuntive che sono risultati inadeguati per il peso dato all'anzianità e
per il riconoscimento delle competenze professionali; criteri che invece,
con l’art. 3 della sequenza, vengono riproposti per l'attribuzione dei
compiti previsti dai nuovi profili dell'area C);
-
definire con chiarezza le regole per la mobilità professionale del
personale dell'area B) in relazione ai nuovi profili dell'area C);
-
introdurre miglioramenti nell'organizzazione del lavoro divenuta
sempre più complessa e ridurre i carichi di lavoro sempre più pesanti
anche per la drastica riduzione degli organici attuata dal MIUR.;
-
portare a compimento la riorganizzazione del modello dei servizi
amministrativi, tecnici e ausiliari per la scuola dell'autonomia;
-
verificare l'effettiva disponibilità delle risorse economiche, già
menzionate nell'atto d'indirizzo specifico emanato dal Governo, allo scopo
di adeguare la retribuzione di questi lavori e di queste prestazioni
professionali necessarie per il funzionamento della scuola. Siamo convinti
come Cgil Scuola che queste non possono essere riconosciute
sufficientemente solo mediante l'attribuzione dell'inflazione programmata.
Salvo significativi ma parziali risultati questi
nostri obiettivi non sono stati condivisi e assunti dalla parte pubblica
per la chiusura della sequenza contrattuale.
La
Segreteria nazionale
della CGIL
scuola.
|