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ACCORDO
QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI
PUBBLICI
A seguito del parere favorevole
espresso dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di Settore di cui
all'art .46, c. 5, del D.Lgs. n.29/1993 sul testo dell'ipotesi di
accordo siglata in data 2 giugno 1999 per la sottoscrizione dell'Accordo
Quadro Nazionale attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 2,
commi 6 e 7 della legge n. 335/1995 in materia di TFR e di Previdenza
complementare, nonché della certificazione positiva della Corte dei
Conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo Accordo
Quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione
di bilancio, il giorno 29 luglio 1999, alle ore 16.00, si è
svolto l'incontro tra:
l'Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.)
- nella persona del Presidente, prof.
Carlo Dell'Aringa ....................................
ed i rappresentanti delle
seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL
....................................................................
CISL
....................................................................
UIL
....................................................................
CONFSAL
....................................................................
CISAL ....................................................................
CONFEDIR ....................................................................
RdB/CUB ....................................................................
CIDA ....................................................................
UGL
....................................................................
COSMED ....................................................................
Al termine della riunione le parti
hanno sottoscritto l'allegato Accordo Quadro Nazionale in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici dei comparti e delle autonome aree di contrattazione
definite a norma dell'art. 45, c. 3 del D. Lgs n. 29/1993 come
modificato dal D. Lgs n. 396/97.
Accordo
quadro nazionale per l'attuazione delle disposizioni della legge n.
335/1995 e successive in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i pubblici dipendenti.
Premessa
L'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte
Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento
qualificante dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del
trattamento di fine rapporto regolato dall'art.2120 del codice civile
(d'ora in avanti TFR), nonché l'istituzione di forme di previdenza
complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici
interessati.
In tale ottica la disciplina
contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e
del conseguente DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n.
335/1995, attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena
attuazione alle disposizioni emanate in materia con il d. lgs. 21 aprile
1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata
legge n. 335/1995 e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998.
Preso atto dell'indirizzo del
legislatore teso ad avvicinare sempre di più la cultura del pubblico a
quella del privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che
le istituende forme di previdenza complementare contribuiscano a un
migliore assetto del sistema pensionistico, le parti hanno definito il
seguente
Accordo
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente Accordo si applica a
tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
Capo I
Il TFR
Art.
2
Modalità applicative e decorrenze
della disciplina del TFR
1. Ai dipendenti assunti a far tempo
dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e
7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si
applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di
trattamento di fine rapporto.
2. Ai dipendenti assunti a far tempo
dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in
vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per
i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
3. I dipendenti già in servizio alla
data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare
l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997
richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque
denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per
l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio
contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che
le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno
l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento
di fine servizio.
Art.
3
Effetti sul TFR
1. In ottemperanza a quanto stabilito
dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, l'esercizio dell'opzione
per l'iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II
presuppone necessariamente - in quanto condizione imprescindibile per
favorire nell'ottica della legge richiamata il finanziamento della
previdenza complementare - l'applicazione della disciplina dell'art.
2120 del codice civile in materia di TFR.
2. Dalla data di esercizio
dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le regole
previste dall'art. 2120 del codice civile. Il computo dell'indennità di
fine servizio già maturata dal dipendente fino alla data di esercizio
dell'opzione mediante sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo
pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa.
La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata,
unitamente alle quote di TFR successivamente maturate, saranno
effettuate secondo le regole dell'art. 2120 del codice civile. Alla
predetta indennità di fine servizio maturata fino alla data
dell'opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi
abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale
in materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti predetti
provvede l'INPDAP per i dipendenti iscritti alle relative gestioni ai
fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non iscritti ai
predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli enti di
appartenenza.
Art.
4
Calcolo del TFR
1. Il TFR si calcola applicando i
criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci
della retribuzione:
a) l'intero stipendio tabellare;
b) l'intera indennità integrativa
speciale;
c) la retribuzione individuale di
anzianità;
d) la tredicesima mensilità;
e) gli altri emolumenti considerati
utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque
denominata ai sensi della preesistente normativa.
2. Ulteriori voci retributive potranno
essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la
finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi
andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di
bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.
3. Le quote di accantonamento annuale
saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei
settori privati iscritti all'INPS, pari al 6,91% della retribuzione base
di riferimento.
Art. 5
Soggetti pubblici competenti
1. Per i dipendenti iscritti alle
gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del
TFR sarà effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà al momento
della cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'art.
2120 del codice civile. Per il personale non iscritto all'INPDAP per i
trattamenti di fine servizio - come quello degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di
Commercio - il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di
lavoro.
Art.
6
Effetti sulla retribuzione del
passaggio a TFR
1. A decorrere dalla data di esercizio
dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai
dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal
pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non
si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del
2,5% della base retributiva previsto dall'art.11 della legge n. 152/1968
e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del
contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini
fiscali.
2. Per assicurare l'invarianza della
retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali
secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998
nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la
retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del
contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in
misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento
figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR,
ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della
massa salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima disciplina di cui ai
commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti
successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art.
2, comma 1.
Art.
7
Rapporti di lavoro a tempo
determinato
1. Ai periodi di lavoro prestato a
tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in
vigore del DPCM di cui all'art.
2, comma 1, la disciplina del TFR
prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo.
Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di
riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i
periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente
alla predetta data.
Art.
8
Norme
finali
1. Per gli enti il cui personale non
è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e
per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base
retributiva prevista dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37
del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto
dall'art. 6.
2. Le prestazioni creditizie e sociali
vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28 luglio 1998, n. 463
sono mantenute e continuano ad essere gestite dall'INPDAP ai sensi
dell'art. 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano
ugualmente ferme quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il
personale destinatario.
3. Le condizioni per l'armonizzazione
pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede
di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio
della finanza pubblica.
Capo
II
FONDI PENSIONE
Art. 9
Principi e modalità costitutive
1. Le parti concordano sulla
costituzione di Fondi di previdenza complementare basati sul principio
della volontarietà dell'adesione e funzionanti secondo il sistema della
capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.
2. Al fine di limitare l'incidenza dei
costi di gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita a
un numero ristretto di Fondi. La composizione e l'ambito di estensione
dei Fondi stessi a uno o più comparti - comunque circoscritta
all'ambito di applicazione del presente contratto - sono stabilite sulla
base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di
comparto e di area.
Art.
10
Destinatari
1. Saranno associati ai Fondi pensione
i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli
assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di
entrata in vigore del DPCM di cui all'art.
2, comma 1, che avranno esercitato
l'opzione di cui all'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 e quelli
assunti a far tempo dall'entrata in vigore del predetto DPCM i quali
chiedano l'iscrizione ai Fondi stessi.
Art.
11
Norme sul finanziamento dei Fondi
pensione
1. Si conviene tra le parti che la
quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già
in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1°
gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore
del DPCM di cui all'art.
2, comma 1, non sia superiore al 2%
della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo.
2. Per
i dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del
DPCM di cui al comma 1 i quali chiedano l'iscrizione ai Fondi pensione,
gli accantonamenti annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione
sono integralmente destinati ai Fondi medesimi.
3.
Per il finanziamento delle quote
di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di
lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma
18, della legge n. 448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di
previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
4. Le
quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno
trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate
applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12.
5. Nell'accantonamento
del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai Fondi
pensione.
6. A favore del personale iscritto
alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita
l'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art.
2, comma 3, con gli effetti di cui
all'art. 3,
viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56 della legge n.
449/1997, una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento
ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati.
Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà rivalutata
applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12. La stessa quota
verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a
quelli di pertinenza delle amministrazioni.
7. In aggiunta a quelle di cui ai
commi precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori
risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in
sede di contrattazione collettiva.
8. Su concorde valutazione delle
parti, la somma di lire 200 miliardi di cui all'art. 26, comma 18 della
legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore
dei fondi pensione istituiti, siano essi costituiti da un solo
comparto/area di contrattazione ovvero dall'aggregazione di più
comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà attivata la
raccolta delle adesioni, il riparto dell'intera somma di lire 200
miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della
consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun
comparto/area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi
stessi, fino a totale concorrenza della somma stanziata. Successivamente
a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi annui verrà
effettuato in misura proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a
ciascun fondo all'inizio di ogni anno.
9. Le somme eventualmente non
utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente anno
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo
per le medesime finalità.
Art.
12
Conferimento ai fondi pensione del
montante maturato
1. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP
per i trattamenti di fine servizio, detto Istituto, all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente, conferirà al
fondo pensione il montante maturato con gli accantonamenti figurativi
applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il
periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei
dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di
un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da
individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto
del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentite le Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per
il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio
- come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle Camere di Commercio - gli adempimenti di cui
sopra saranno curati dall'ente datore di lavoro.
2. Successivamente, previa verifica
con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei
fondi, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione
dei dipendenti pubblici.
Art.
13
Procedure per la costituzione dei
fondi pensione
1. La costituzione dei Fondi dovrà
avvenire secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 124/1993 e
successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e
successive modificazioni e integrazioni. In particolare la
contrattazione collettiva, modificando e integrando le discipline
contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto
previsto dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione
dell'accordo istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e
della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo
al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo
istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e
di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di
accesso alle prestazioni.
Art.
14
Norme relative agli enti pubblici
non economici e agli enti di ricerca e sperimentazione
1. Per gli enti pubblici non economici
e per gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di
comparto darà attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo
conto di quanto previsto dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
Art.
15
Norma
finale
1. La prima verifica sul
consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui
contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti
firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2001.
2. Con separato atto da stipulare tra
le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale.
Dichiarazione congiunta tra le
parti
Le parti convengono sulla necessità
di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di
risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi
pensione, fermo restando l'impegno ad attivarsi per ricercare le risorse
finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio
dei fondi medesimi.
NOTA A VERBALE
RdB
In riferimento all' accordo nazionale
per l'adeguamento delle norme contrattuali in materia di TFR e
previdenza complementare per i lavoratori pubblici, la scrivente
organizzazione sindacale formula la seguente dichiarazione:
q l'articolato proposto dall' ARAN non
corrisponde allo schema previsto dalla normativa vigente; in particolare
tale ipotesi di accordo non incentiva i lavoratori ad aderire alla
previdenza complementare in quanto viene sottoposto ad un peggioramento
retributivo derivante da una base imponibile di calcolo del TFR non
onnicomprensiva di tutte le voci retributive, così come previsto dall'
art. 2120 c.c. per i lavoratori privati;
q non è previsto per i suddetti
lavoratori il calcolo anticipato del TFR se non in una prospettiva
incerta e non definita;
q le fonti di finanziamento della
previdenza complementare a carico del datore di lavoro-Amministrazione
Pubblica sono insufficienti a garantire una prospettiva previdenziale
che possa integrare in maniera concreta ed effettiva il sistema pubblico
pensionistico che copre ad oggi solo il 55% della retribuzione;
q con recentissima legge del 17/5/99
n. 144 (collegato alla Legge Finanziaria sul lavoro) è stato stabilito
che, entro il 30.11.99, con accordo contrattatale di comparto, devono
essere istituite forme di previdenza complementare per il personale di
cui agli enti pubblici non economici e agli enti privatizzati con
corrispondente soppressione (dal 1.10.99) dei fondi interni di
previdenza integrativa.
In merito a tale questione si
ritiene che si debba procedere ad un approfondimento urgente e specifico
in quanto trattasi di personale che fruisce dell'indennità di fine
servizio senza alcuna contribuzione a proprio carico e quindi con
condizioni contributive diverse dal restante personale del Pubblico
Impiego.
In questo quadro la RdB esprime il
proprio dissenso e dichiara che non esistono le condizioni per la
sottoscrizione dell'accordo poiché non salvaguarda il potere di
acquisto della retribuzione dei lavoratori e che non garantisce
l'eguaglianza dei trattamenti previdenziali dei lavoratori pubblici e
privati.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL-CISL-UIL
CGIL, CISL, UIL firmando l'accordo
sulla trasformazione della buonuscita in TFR e sulla costituzione della
previdenza complementare nel settore pubblico, ribadiscono che l'intesa
raggiunta crea le condizioni strutturali per il decollo anche nel
settore pubblico dei fondi pensione e costituisce un primo passo verso
l'unificazione tra lavoratori pubblici e privati.
Per questo le sottoscritte OO.SS. sono
impegnate a rivendicare dal governo che, a partire dalla prossima
finanziaria, il datore di lavoro pubblico, che in tante circostanze
sottolinea l'urgenza e la positività del pieno decollo della previdenza
integrativa, si assuma a pieno, stanziando adeguate risorse, l'onere di
una completa unificazione dei trattamenti pensionistici del mondo del
lavoro.
NOTA A VERBALE
CONFSAL
La delegazione della CONFSAL dichiara
che la sottoscrizione del presente accordo è determinata esclusivamente
dall'esigenza di non lasciare i lavoratori del pubblico impiego privi di
quelle indispensabili garanzie economiche connesse allo svolgimento e
alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto alla presente sottoscrizione
non può essere attribuito in alcun modo valore anche implicito di
rinuncia a contestare successivamente quelle pattuizioni ovvero quelle
carenze di regolamentazione che si traducono in inammissibili ed
ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di
lavoratori, nonché indebita compressione di diritti di immediata
derivazione costituzionale e di implicita accettazione di un uso
distorto e non consono alle finalità istituzionali dell' accantonato
retributivo.
In particolare a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, si conferma l'impegno per ottenere il
riconoscimento del diritto all'anticipazione del TFR con le stesse
modalità stabilite per i lavoratori dell'area privata e l'aumento dello
stanziamento per la previdenza complementare.
Per quanto riguarda gli istituendi
fondi pensione, di cui si riconosce la validità per la difesa delle
condizioni economiche dei lavoratori, la CONFSAL è impegnata a definire
norme statutarie che garantiscano tutti i diritti dei lavoratori e
comportamenti di gestione efficienti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CIDA-CONFEDIR
Le sottoscritte Confederazioni nel
condividere il principio di dar vita a un numero ristretto di Fondi di
previdenza complementare riaffermano il proprio convincimento di
prevedere un fondo unico per tutta la dirigenza pubblica, separato da
quelli del personale di comparto, da definire in modo uniforme nei
quattro contratti delle aree dirigenziali.
NOTA A VERBALE
UGL
Pur permanendo le perplessità più
volte evidenziate, questa O.S. intende apporre sull'ipotesi di accordo,
una firma tecnica, stando la totale sicurezza che l'istituto in via di
costituzione rimane legato alla volontarietà dei singoli per l'adesione
allo stesso.
Si lamenta comunque l'inadeguatezza
dei fondi stanziati e che la nostra richiesta, più volte espressa,
sull'adeguamento alla normativa privata non sia stata completamente
raggiunta in special modo sul nodo delle anticipazioni.
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