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Art.
2120 codice civile
Disciplina del trattamento
di fine rapporto
In ogni caso di cessazione
del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto
ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando
per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore
all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a
15 giorni.
Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma
precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle
prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,
a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione
della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di
cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per
la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato
nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al
precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e
incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa
e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese
di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione
del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di
anno, l'incremento dell'indice ISTAT e quello risultante nel mese di
cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre
dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici
giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro,
con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso
di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono
soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi
titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del
numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere
giustificata dalla necessità di:
a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere
ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene
detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui
all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità
prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior
favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti
individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri
di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
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