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ASPETTATIVA PER MOTIVI DI
FAMIGLIA,
DI LAVORO,
PERSONALI
E DI STUDIO -
ART. 18 CCNL 2006/2009
1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali
continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con
D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale
istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico
al personale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di
religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n.
399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente
CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può
essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o
dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in
vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a
domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,
l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un
periodo di prova.
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