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ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI
Legge 104/92
La
legge 05.02.1992 n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) ha esteso con l'art. 33
alcuni benefici previsti dalle norme poste a tutela della lavoratrice
madre a coloro che assistono persone handicappate, in specie bambini: in
tali casi, per poter attribuire i relativi benefici, occorre
preliminarmente accertare che la persona handicappata da assistere sia
giuridicamente qualificabile tale.
E lo è secondo quanto previsto dall'art. 3 che così
testualmente la definisce:
"E persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di
emarginazione".
Tuttavia occorre subito
aggiungere che, quasi tutti i benefici previsti per l'assistenza delle
persone portatrici di handicap sono attribuiti a condizione che l'handicap
rivesta la situazione di gravità, quando, secondo quel che precisa l'art.
3, comma 3: "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e
in quella di relazione".
Ma
tali situazioni da cui scaturiscono importanti conseguenze di legge non si
possono semplicemente dichiarare o autocertificare, ma richiedono un particolare
accertamento espressamente previsto dalla legge.
Infatti
l'art. 4 della stessa legge, testualmente stabilisce: "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità
dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva
individuale residua di cui
all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n.
295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei
casi
da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali". Ma
l'art. 2, comma 2, del d.l. 27.08.1993 n. 324, convertito in legge
27.10.1993 n. 423 stabilisce che, ove la Commissione non si pronunci entro
90 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono
effettuati, in via provvisoria da un medico specialista nella patologia
denunciata, in servizio presso la A.S.L. da cui è assistito
l'interessato. La Commissione dovrà effettuare l'accertamento entro 180
giorni dalla data di presentazione della domanda.
Tuttavia
in proposito la cm INPS n. 133 del 17.07.2000 precisa: "
Le agevolazioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 della legge 104/1992, possono essere,
riconosciute, sempre che vi sia stata effettiva astensione dal lavoro, a
partire da una data diversa da quella di rilascio dell'attestato (o
certificato o verbale) relativo al riconoscimento dell'handicap grave da
parte della speciale Commissione medica A.S.L., non solo qualora nello
stesso sia espressamente indicata una validità decorrente da data
anteriore a quella del riconoscimento dell’handicap grave,ma in tutti i
casi in cui la formulazione
della diagnosi da parte della Commissione sia tale (ad es. quanto è
presente il riferimento ad una eziologia prenatale) da far considerare
l'handicap grave senza dubbio esistente da data anteriore a quella di
presentazione alla ASL della domanda di riconoscimento (non anteriore comunque a quella di presentazione
all'INPS e al datore di lavoro della relativa domanda)."
A questo punto
è bene tener presente anche che, per quanto riguarda la documentazione,
la legge 448/1998 all'art. 39 introduce in materia la facoltà di autocertificazione
per ottenere i benefici in parola, esprimendosi in questi termini:
«1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della legge
05.02.1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata
nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle
condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti
amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici,
prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra
utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici
servizi. »
Sulla portata di questa autocertificazione è bene
però intendersi.
Si
tenga presente che l'art. 10 del d.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 esclude
in maniera assoluta la possibilità di sopperire alla certificazione
medica con l'autocertificazione e quindi l'autocertificazione non ha
valore sostitutivo degli accertamenti medici sopra descritti, anzi li
presuppone, cosa che traspare anche dalla formulazione della succitata
norma che attribuisce la facoltà di autocertificazione ai soggetti
riconosciuti .
Ne deriva che
possono fare ricorso all'autocertificazione solo quei soggetti già
riconosciuti handicappati, o in situazione di gravità e che siano in
grado, anche se non in via immediata, di documentare l'accertamento, non
invece coloro che abbiano semplicemente chiesto tale accertamento e
confidino di ottenerlo.
Il vantaggio
della norma consiste nel fatto che l'interessato può chiedere i benefici
previsti dalla legge 104/1992 documentando i presupposti con la semplice
autocertificazione e l'Amministrazione su tale base ha l'obbligo di
concedere i benefici stessi. Ma poi l'Amministrazione potrà chiedere la
documentazione medica o allo stesso interessato o agli uffici sanitari che
li hanno effettuato ed attestato, secondo quanto previsto dall'art. 11
del citato D.P.R. 403/1998.
Un'importante
eccezione alle regole succitate è stata introdotta dall'art. 38 comma 5
della legge 23.12.1998 n. 448 (finanziaria 1999) a favore dei grandi
invalidi di guerra ed equiparati,
che così testualmente stabilisce:
«5. 1 grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico
approvato con D.P.R. del 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi
equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5febbraío 1992, n.
104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti
dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata
dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti
al momento della concessione dei benefici pensionistici”.
La
legge 104/1992 di recente con gli artt. 19 e 20 della legge 08.03.2000 n.
53 è stata oggetto di ulteriori significative integrazioni in alcuni
punti essenziali che riguardano la migliore precisazione e individuazione
delle categorie destinatarie dei benefici, le quali assistano la persona
handicappata (ossia ciascun genitore, anche qualora l’altro genitore non
ne abbia diritto, nonché i
genitori ed i familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un
affine entro il terzo grado portatore di handicap) ed inoltre è stato
rimosso il rigido requisito della convivenza di chi debba assistere
l'handicappato.
Ma
ulteriori significativi ritocchi al quadro normativo in materia, specie
per quanto riguarda l'assistenza ai bambini handicappati in situazione di
gravità, sono stati apportati col D.L.. 26.03.2001 n. 151 (Testo unico
sulla maternità e paternità).
E’ utilissimo tener conto anche dell’ampia illustrazione
della legge 05.02.1992, n. 104, fornita dal Dipartimento per la Funzione
Pubblica con cm 26.06.1992 prot. 90543/7/488 (G.U., Serie gen., 17.07.1992
n. 167), che occorre analizzare tenendo conto anche delle ultime
modifiche.
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