ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI 

Legge 104/92 

La legge 05.02.1992 n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha esteso con l'art. 33 alcuni bene­fici previsti dalle norme poste a tutela della lavoratrice madre a coloro che assistono persone handicappate, in specie bambini: in tali casi, per poter attribuire i relativi benefici, occorre preliminarmente accertare che la persona handicappata da assistere sia giuridicamente qualificabile tale.

E lo è secondo quanto previsto dall'art. 3 che così testualmente la definisce:

"E persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione".

        Tuttavia occorre subito aggiungere che, quasi tutti i benefici previsti per l'assistenza delle persone portatrici di handicap sono attribuiti a condizione che l'handicap rivesta la situazione di gravità, quando, secondo quel che precisa l'art. 3, comma 3: "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione".

Ma tali situazioni da cui scaturiscono importanti conseguenze di legge non si possono semplicemente dichiarare o autocertificare, ma richiedono un particolare accertamento espressamente previsto dalla legge.

Infatti l'art. 4 della stessa legge, testualmente stabilisce: "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali". Ma l'art. 2, comma 2, del d.l. 27.08.1993 n. 324, convertito in legge 27.10.1993 n. 423 stabilisce che, ove la Commissione non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La Commissione dovrà effettuare l'accertamento entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Tuttavia in proposito la cm INPS n. 133 del 17.07.2000 precisa: "  Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 della legge 104/1992, possono essere, riconosciute, sempre che vi sia stata effettiva astensione dal lavoro, a partire da una data diversa da quella di rilascio dell'attestato (o certificato o verbale) relativo al riconoscimento dell'handicap grave da parte della speciale Commissione medica A.S.L., non solo qualora nello stesso sia espressamente indicata una validità decorrente da data anteriore a quella del riconoscimento dell’handicap grave,ma in tutti i casi in cui la  formulazione della diagnosi da parte della Commissione sia tale (ad es. quanto è presente il riferimento ad una eziologia prenatale) da far considerare l'handicap grave senza dubbio esistente da data anteriore a quella di presentazione alla ASL della domanda di riconoscimento (non anteriore comunque a quella di presentazione all'INPS e al datore di lavoro della relativa domanda)." 

A questo punto è bene tener presente anche che, per quanto riguarda la documentazione, la legge 448/1998 all'art. 39 introduce in materia la facoltà di autocertificazione per ottenere i benefici in parola, esprimendosi in questi termini:

«1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104, attestano, mediante  autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esi­stenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. »

Sulla portata di questa autocertificazione è bene però intendersi.

Si tenga presente che l'art. 10 del d.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 esclude in maniera assoluta la possibilità di sopperire alla certificazione medica con l'autocertificazione e quindi l'autocertificazione non ha valore sostitutivo degli accertamenti medici sopra descritti, anzi li presuppone, cosa che traspare anche dalla formulazione della succitata norma che attribuisce la facoltà di autocertificazione ai soggetti riconosciuti .

Ne deriva che possono fare ricorso all'autocertificazione solo quei soggetti già riconosciuti handicappati, o in situazione di gravità e che siano in grado, anche se non in via immediata, di documentare l'accertamento, non invece coloro che abbiano semplicemente chiesto tale accertamento e confidino di ottenerlo.

Il vantaggio della norma consiste nel fatto che l'interessato può chiedere i benefici previsti dalla legge 104/1992 documentando i presupposti con la semplice autocertificazione e l'Amministrazione su tale base ha l'obbligo di concedere i benefici stessi. Ma poi l'Amministrazione potrà chiedere la documentazione medica o allo stesso interessato o agli uffici sanitari che li hanno effettua­to ed attestato, secondo quanto previsto dall'art. 11 del citato D.P.R. 403/1998. 

Un'importante eccezione alle regole succitate è stata introdotta dall'art. 38 comma 5 della legge 23.12.1998 n. 448 (finanziaria 1999) a favore dei grandi invalidi di guerra ed equiparati, che così testualmente stabilisce:

«5. 1 grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con D.P.R. del 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5febbraío 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici”.

La legge 104/1992 di recente con gli artt. 19 e 20 della legge 08.03.2000 n. 53 è stata oggetto di ulteriori significative integrazioni in alcuni punti essenziali che riguardano la migliore precisazione e individuazione delle categorie destinatarie dei benefici, le quali assistano la persona handicappata (ossia ciascun genitore, anche qualora l’altro genitore non ne  abbia diritto, nonché i genitori ed i familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap) ed inoltre è stato rimosso il rigido requisito della convivenza di chi debba assistere l'handicappato.

Ma ulteriori significativi ritocchi al quadro normativo in materia, specie per quanto riguarda l'assistenza ai bambini handicappati in situazione di gravità, sono stati apportati col D.L.. 26.03.2001 n. 151 (Testo unico sulla maternità e paternità).

 E’ utilissimo tener conto anche dell’ampia illustrazione della legge 05.02.1992, n. 104, fornita dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con cm 26.06.1992 prot. 90543/7/488 (G.U., Serie gen., 17.07.1992 n. 167), che occorre analizzare tenendo conto anche delle ultime modifiche.

 

   
   


|
Home Page | Mappa Sito |  Normativa Scolastica | Testi-Decreti-Leggi | Modulistica | Retribuzioni-Fisco | Contabilità | Links | 

| Forum | Guestbook | Newsletter | Chat | Faq | Download | Soluzioni Pc | Utilità | Bimbi e Genitori | E-Shop |