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ISTITUTO NAZIONALE DI
PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE
1 agosto 2002 n. 30
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2002)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura dello Stato
Al Ministero del lavoro e politiche sociali
Al Ministero dell'economia e delle finanze
A tutti i Ministeri - Gabinetto
Alle Amministrazioni autonome dello Stato
Agli enti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI
Alle Corti d'appello
Alle Università degli studi
Alla direzione centrale organi collegiali Inpdap
Ai dirigenti generali centrali e compartimentali Inpdap
Ai dirigenti centrali e periferici Inpdap
Ai coordinatori delle consulenze professionali Inpdap
Alle Organizzazioni sindacali nazionali
Agli enti di patronato
Alla Associazione nazionale comuni italiani
Sono state segnalate dalle sedi provinciali dell'Istituto e dagli enti
iscritti - in particolare dalle amministrazioni scolastiche - talune
problematiche di carattere interpretativo ed operativo in materia di
trattamento di fine rapporto per la cui soluzione si ritiene necessario
fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni ad integrazione di quanto già
puntualizzato con circolare n. 11 del 12 marzo 2001.
Ai fini di una più agevole lettura della presente circolare va
premesso che per trattamenti di fine servizio (d'ora in avanti TFS) si
intendono sia l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 1032/1973 spettante al personale delle amministrazioni
statali sia l'indennità premio di servizio di cui alla legge n. 152/1968
spettante ai dipendenti degli enti locali e a quelli del comparto della
sanità.
Per trattamento di fine rapporto (d'ora in avanti TFR) si intende
invece la prestazione regolata in base all'art. 2120 del codice civile.
1. Personale in regime di TFR.
Sono obbligatoriamente in regime di TFR:
a) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato in essere al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999) o
stipulato successivamente;
b) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (cfr. decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001).
Conservano, pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a
tempo indeterminato nella pubblica amministrazione entro il 31 dicembre
2000, anche in caso di successivo passaggio - a qualsiasi titolo - da un
ente ad un altro purchè tale passaggio avvenga senza soluzione di
continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato.
E' in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato
precedentemente al 1 gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici
(esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica 1 settembre 2000 e decorrenza economica 1 settembre
2001).
Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente
tra la nomina giuridica e quella economica danno diritto, sussistendo le
condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del TFR potrà però essere
subito effettuato solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato e la decorrenza economica di quello a tempo
indeterminato ci sia almeno un giorno di interruzione.
Esempio:
nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2000,
decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2001:
1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 30
giugno 2001: il TFR può essere subito corrisposto;
2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 31
agosto 2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sarà corrisposto
all'atto della definitiva cessazione dal servizio a tempo indeterminato.
Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro
rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica
rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il
docente è assunto dopo il 31 dicembre 2000 è in regime di TFR.
Ai sensi dell'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 il personale
in regime di TFS può esercitare l'opzione per il passaggio al TFR.
Secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 tale opzione avviene mediante
sottoscrizione del modulo di adesione ad un "fondo pensione".
Pertanto solo chi chiede di associarsi ad un Fondo può esercitare
l'opzione per il passaggio al TFR.
Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro
assunzione nella pubblica amministrazione, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; il
personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della
carriera diplomatica e prefettizia; i professori ed i ricercatori
universitari, nonchè i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività
nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi n. 281/1985
e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.).
Con specifici interventi legislativi o regolamentari per tali categorie
si procederà, così come avvenuto per il personale contrattualizzato,
alla attuazione delle disposizioni relative al TFR dei pubblici dipendenti
"con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura
retributiva e contributiva del personale interessato".
2. Diritto al TFR.
Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro
della durata minima di quindici giorni continuativi nell'arco di un mese.
Ciò significa che nell'ipotesi di un servizio continuativo di almeno
quindici giorni effettuato però nell'arco di due mesi (esempio: dal 20
aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione.
Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma
prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione
all'Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro
durata complessiva sia almeno di quindici giorni in un mese.
Nel caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di
lavoro inferiori ai quindici giorni, anche se stipulati con istituti
scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata
minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR, a
condizione che tra l'uno e l'altro contratto non ci sia soluzione di
continuità, vale a dire non ci sia nemmeno un giorno - non importa se
festivo o feriale - non coperto da contratto.
Il TFR va corrisposto d'ufficio; il lavoratore non deve quindi
presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a
sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro "G" del
nuovo mod. TFR/1 che sarà quanto prima divulgato.
Ai sensi dell'art. 2948 del codice civile il diritto al TFR è soggetto
a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui tale diritto può
essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il diritto al
pagamento della prestazione (vedi punto 3).
Incidenza delle assenze non retribuite sul diritto al TFR.
Se nel corso di un rapporto di lavoro della durata minima di quindici
giorni nel mese, il dipendente usufruisce di uno o più giorni di assenza
non retribuita cui ha diritto per legge o per contratto (congedo
straordinario, sciopero, ecc.), tali assenze non influiscono sul diritto
al TFR, ma esclusivamente sul trattamento economico da prendere a base di
calcolo della prestazione, che sarà rapportato alla retribuzione di
attività spettante.
Esempio:
| Durata
del contratto nel mese |
Retribuzione
mensile utile ai fini TFR comprensiva rateo 13° |
Retribuzione
spettante detratto un giorno di congedo straordinario senza
assegni |
Retribuzione
utile ai fini TFR |
| Dal 1°
al 30 aprile 2002 |
Euro
1.549,37
(L. 3.000.000) |
Euro
1.497,73
(L. 2.900.000) |
Euro
1.497,73
(L. 2.900.000) |
Contratto a part-time.
Un contratto di lavoro part-time (verticale od orizzontale) della
durata minima di quindici giorni nel mese fa sorgere il diritto al TFR,
che sarà calcolato sulla base della retribuzione spettante per l'orario
di servizio in concreto svolto.
| Durata
del contratto nel mese |
Retribuzione
mensile utile ai fini TFR ad orario intero comprensiva rateo 13° |
Orario |
Retribuzione
utile ai fini TFR |
Dal 1°
al 30
Dal 1° al 30
|
Euro
1.549,37
(L. 3.000.000)
Euro 1.549,37
(L. 3.000.000)
|
Part-time
orizzontale 9/18
Part-time verticale
a giorni alterni
(3 gg. a settimana su 6)
|
Euro
774,69
(L. 1.500.000)
Euro 774,69
(L. 1.500.000)
|
| Durata
del contratto nel mese |
Retribuzione
mensile utile ai fini TFR ad orario intero comprensiva rateo 13° |
Orario |
Retribuzione
utile ai fini TFR |
Dal 1°
gennaio
al 31 dicembre |
Euro
18.592,45
(L. 36.000.000) |
Ciclico
(un mese ogni 3) |
Euro
6.197,48
(L. 12.000.000) |
Contrariamente a quanto avviene per l'indennità premio o per
l'indennità di buonuscita, quindi, ai fini TFR il servizio reso a
part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione
da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale
prevista per il tempo pieno.
3. Pagamento del TFR.
Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di
lavoro, purchè il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a
tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno
immediatamente successivo alla scadenza del primo con un ente obbligato ad
iscrivere i propri dipendenti all'INPDAP ai fini TFS o TFR.
In tal caso l'iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della
prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro ovvero
all'atto della definitiva cessazione dal servizio.
Termini di pagamento del TFR.
L'INPDAP deve provvedere al pagamento del TFR entro gli stessi termini
previsti dalla legge n. 140/1997 per il pagamento del TFS.
Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di
età, di servizio, per inabilità e per decesso, le amministrazioni sono
tenute ad inviare il mod. TFR/1 entro quindici giorni dalla risoluzione
del rapporto di lavoro e l'Istituto è obbligato a corrispondere la
prestazione entro i successivi novanta giorni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra
motivazione diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non
potrà avvenire prima che siano decorsi centottanta giorni dalla
cessazione dal servizio, termine entro il quale le amministrazioni devono
inviare il modello TFR/1.
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla
scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto
si considera avvenuta per "limiti di servizio" e il pagamento
della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi centocinque
giorni (15 + 90).
Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si
risolva per dimissioni o per destituzione antecedentemente alla scadenza
dei termini contrattuali, il pagamento non potrà avvenire prima di
centottanta giorni.
Poichè la mancata osservanza dei termini di pagamento comporta
l'obbligo della corresponsione degli interessi di mora, le amministrazioni
iscritte avranno cura di inviare i modelli TFR/1 nel rispetto delle
anzidette scadenze.
4. Retribuzione utile ai fini TFR.
Si rammenta che ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti
valutabili nella base di calcolo del TFS nonchè le ulteriori voci
retributive espressamente indicate nei contratti collettivi di comparto.
In un contratto di lavoro della durata minima di quindici giorni
continuativi nel mese, il lavoratore, anche se il contributo è dovuto dal
datore di lavoro sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ha diritto
al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all'intero mese. Si
ritiene utile riportare nello schema seguente alcuni esempi indicativi di
come debba essere determinata tale retribuzione virtuale nelle differenti
fattispecie che possono in concreto verificarsi.
Tabella
|
DURATA DEL CONTRATTO NEL MESE
|
ORARIO
|
RETRIBUZIONE MENSILE UTILE AI FINI DEL TFR COMPRENSIVA DEL RATEO
DI 13^
|
RETRIBUZIONE SULLA QUALE
CALCOLARE IL CONTRIBUTO
|
RETRIBUZIONE VIRTUALE PER IL CALCOLO DEL TFR
|
|
Dall’1 al 16
|
Intero
|
€ 1.549,37
(Lit. 3.000.000)
|
€ 826,33
(Lit. 1.600.000)
|
€ 1.549,37
(Lit. 3.000.000)
|
|
Dall’1 al 16
|
Part-time al 50%
|
€ 774,69
(Lit. 1.500.000)
|
€ 413,17
(Lit. 800.000)
|
€ 774,69
(Lit. 1.500.000)
|
|
Dall’1 al 15
|
Part-time verticale
con 4 gg. effettivamente lavorati
|
€ 774,69
(Lit. 1.500.000)
|
€ 103,29
(Lit. 200.000)
|
€ 206,58
(Lit. 400.000)
formula:
4 :15=x : 30
x=4* 30
15
x= 8
8 * 50.000 = 400.000
|
|
Dall’1 al 20
|
Part-time verticale
con 6 gg. effettivamente lavorati
|
€ 774,69
(Lit. 1.500.000)
|
€ 154,94
(Lit. 300.000)
|
€ 235,41
(Lit. 450.000)
formula:
6 : 20 = x : 30
x = 6 * 30
20
x = 9
9 * 50.000 = 450.000
|
|
Dall’1 al 16
CON UN GIORNO DI CONGEDO STRAORDINARIO SENZA ASSEGNI
|
Intero
|
€ 1.549,37
(Lit. 3.000.000)
|
€ 774,69
(Lit. 1.500.000)
|
€ 1.497,73
(Lit. 2.900.000)
|
In caso di due periodi di servizio prestati continuativamente, con due
differenti retribuzioni, e che sommati raggiungano un minimo di quindici
giorni ma non ricoprano l'intero arco del mese, lo stipendio utile
virtuale sul quale andrà calcolato il TFR deriva dalla seguente formula:
|
retribuzione utile = Q1 + Q2
|
dove Q1 = giorni effettivi lavorati nel primo periodo (es.: giorni 10)
per retribuzione virtuale mensile del primo periodo (es.: Euro 1.549,37 -
L. 3.000.000)/giorni totali effettivamente lavorati (es.: giorni 15) Euro
1.032,91 - L. 2.000.000;
Q2 = giorni effettivi lavorati nel secondo periodo (es.: giorni 5) per
retribuzione virtuale mensile del secondo periodo (es.: Euro 2.324,06 - L.
4.500.000)/giorni totali effettivamente lavorati (es.: giorni quindici) =
Euro 774,69 - L. 1.500.000.
Pertanto la retribuzione virtuale utile ai fini del TFR sarà pari ad
Euro 1.807,60 (L. 3.500.000).
Se, viceversa, più periodi di servizio prestati con continuità di
iscrizione all'INPDAP a stipendio ed orari diversi ricoprano l'intero arco
temporale del mese, il TFR sarà calcolato sulla somma delle retribuzioni
effettivamente percepite (esempio: tre contratti decorrenti
rispettivamente dal 1o al 10, dall'11 al 20 e dal 21 al 30 del mese con
retribuzione di Euro 774,69 - L. 1.500.000 - il primo contratto, Euro
1.549,37 - L. 3.000.000 - il secondo ed Euro 1.032,91 - L. 2.000.000 -
l'ultimo, daranno diritto ad un TFR calcolato su Euro 3.356,97 - L.
6.500.000).
Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale intera anche in caso di
corresponsione di retribuzione ridotta per:
malattia;
messa in disponibilità;
maternità (astensione obbligatoria nonchè astensione facoltativa per
un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi fino a tre
anni di vita del bambino - comma 2, lettera a, art. 15, legge n.
1204/1971).
Limitatamente a tali fattispecie, anche il contributo a carico del
datore di lavoro deve essere calcolato sulla retribuzione virtuale intera.
Si precisa che l'indennità per maternità corrisposta dopo la
risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 della legge n.
1204/1971 e successive modifiche ed integrazioni, non è utile ai fini del
TFR.
Per il personale del comparto scuola non è altresì utile ai fini del
TFR il periodo di nomina solo giuridica, nel caso in cui la docente
chiamata a prestare lavoro non assuma servizio nemmeno un giorno perchè
già in congedo obbligatorio per maternità.
Servizi contemporanei.
In caso di servizi contemporanei, resi tutti con iscrizione all'INPDAP,
le diverse retribuzioni si sommano ai fini di un unico TFR:
Esempio I - dipendente del comparto scuola con i seguenti contratti:
scuola A: contratto dal 23 gennaio 2001 al 24 aprile 2001 per 9 ore su
18;
scuola B: contratto dal 25 gennaio 2001 al 20 aprile 2001 per 3 ore su
18;
scuola C: contratto dal 21 marzo 2001 al 9 giugno 2001 per 6 ore su 18.
Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1 febbraio-31
maggio 2001 sulla base della somma delle retribuzioni percepite durante
tale periodo per i tre contratti di lavoro. Si rammenta che i periodi dal
23 al 31 gennaio 2001 e dal 1o al 9 giugno 2001 non sono utili ai fini TFR
perchè inferiori ai quindici giorni nel mese.
Esempio II - dipendente del comparto scuola con i seguenti contratti:
scuola A: contratto dal 1° aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 5 ore su
18;
scuola B: contratto dal 13 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 12 ore su
18.
Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1 aprile 2002-30
aprile 2002 sulla base della retribuzione virtuale che si ottiene
raddoppiando la somma delle retribuzioni effettivamente percepite per i
due contratti di lavoro.
Esempio III - dipendente del comparto scuola con i seguenti contratti:
scuola A: contratto dal 1° aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 5 ore su
18;
scuola B: contratto dal 5 aprile 2002 al 28 aprile 2002 per 12 ore su
18.
Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1 aprile 2002-30
aprile 2002 sulla base della retribuzione virtuale che si ottiene
applicando la più volte citata formula Q1 + Q2.
Il titolare di due contratti di lavoro contemporanei, di cui uno a
tempo indeterminato in regime di TFS e l'altro a tempo determinato in
regime di TFR, avrà diritto al pagamento del TFR al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato semprechè non
stipuli un nuovo contratto il giorno successivo alla scadenza del
precedente.
Il TFS sarà ovviamente corrisposto alla risoluzione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
5. Adempimenti degli enti iscritti.
Versamento dei contributi.
Come noto, la legge pone a totale carico dell'ente datore di lavoro il
contributo ai fini TFR.
Per gli enti locali e per quelli del comparto sanità tale contributo
ammonta al 6,10% della retribuzione utile e della I.I.S. (entrambe
calcolate nella misura dell'80%). Per le amministrazioni statali il
contributo ammonta al 9,60% della retribuzione utile (calcolata nella
misura dell'80%) e della I.I.S. (calcolata nella misura del 48%).
In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato le amministrazioni
iscritte sono tenute al versamento del contributo anche per contratti
inferiori ai quindici giorni continuativi nel mese e che non fanno quindi
sorgere il diritto al TFR.
Ove il dipendente interrompa l'iscrizione all'Istituto dopo quindici
giorni continuativi e prima della fine del mese, come anticipato, l'onere
del pagamento del TFR per l'intero mese farà carico all'INPDAP.
Poichè in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato in atto al 30
maggio 2000 l'INPDAP corrisponde il TFR relativo all'intera durata del
contratto, le amministrazioni - laddove non lo abbiano già fatto -
dovranno provvedere alla regolarizzazione contributiva per tutti i
contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla suddetta data del
30 maggio 2000 e che siano iniziati dopo il 31 maggio 1999.
Laddove il contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30
maggio 2000 sia iniziato precedentemente al 31 maggio 1999, l'ente dovrà
modificare solo l'imputazione del versamento (TFR anzichè TFS), in quanto
è già in corso il pagamento del contributo perchè è stato superato
l'anno di servizio con l'iscrizione del dipendente.
Il TFS maturato al 30 maggio 2000 costituirà la "prima
quota" del TFR sulla quale l'Istituto effettuerà le rivalutazioni di
legge.
Esempio: contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 1°
febbraio 1998 e con scadenza al 31 dicembre 2001. L'INPDAP calcolerà il
TFS maturato per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 30 maggio 2000 e per
il quale è già stato versato il relativo contributo. Tale importo
costituirà prima quota del TFR cui andranno aggiunte le successive quote
relative al periodo dal 31 maggio 2000 al 31 dicembre 2001.
Con informative n. l dell'11 gennaio 2001 e successive della Direzione
centrale entrate, sono state fornite le necessarie indicazioni circa le
modalità di versamento e regolarizzazione contributiva per le nuove
iscrizioni ai fini TFR.
Con circolare di prossima emanazione il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica fornirà dettagliate
istruzioni alle scuole in merito alle modalità di versamento dei
contributi dovuti all'INPDAP, anche al fine di regolarizzare tutte le
pregresse posizioni.
Iscrizione al Fondo credito.
Con legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 1, comma 245, è stata
istituita la gestione unitaria per le prestazioni creditizie agli iscritti
all'INPDAP, che ha trovato esecuzione nel regolamento di cui al decreto 28
luglio 1998, n. 463 (Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1999).
La medesima legge finanziaria, all'art. 1, commi 242 e 243, ha
individuato quali destinatari della gestione i dipendenti già iscritti al
Fondo di previdenza e credito di cui al testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032),
e gli iscritti alle casse di previdenza, confluite nell'INPDAP.
Alla luce della succitata disciplina ed in considerazione del mutato
quadro normativo con l'estensione ai pubblici dipendenti del trattamento
di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, introdotto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999,
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo
2001, l'obbligo di versamento del contributo per le prestazioni
creditizie, per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (quindi
anche per quelli dello Stato), sussiste dalla data di iscrizione
all'Istituto che coincide con la data di decorrenza del trattamento
economico di attività, derivante sia da contratti a tempo indeterminato
che da quelli a tempo determinato per periodi anche inferiori a quindici
giorni.
Il contributo da destinare al Fondo, pari allo 0,35%, da calcolare e
trattenere al lavoratore sulla stessa retribuzione imponibile ai fini
pensionistici, deve essere versato a cura delle amministrazioni iscritte
alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG, previa compilazione della denuncia mensile
(circolare n. 1/2000 - allegato 2) seguendo le modalità dettate per i
contributi obbligatori (indicando la cassa credito) sulla contabilità
speciale di tesoreria provinciale n. 1011 o sulla tesoreria centrale
(conto infruttifero n. 21039) per gli enti con rapporti di girofondi (inf.
Direzione entrate n. 2 del 22 febbraio 2002).
Nelle more della realizzazione della gestione informatizzata dei dati
dei dipendenti dello Stato, le amministrazioni dello Stato procederanno
direttamente al versamento del contributo "credito" sulle
contabilità suddette già aperte.
Si ricorda che per i dipendenti cessati dalla iscrizione e nuovamente
iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile per il
conseguimento del diritto alle prestazioni creditizie e sociali.
Adeguamento stipendi personale in regime di TFR.
Per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle
trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in regime di
TFR, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999
ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di
TFR sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto
al TFS ha e mantiene a suo carico per quest'ultima prestazione.
Lo stipendio lordo cosi diminuito viene poi figurativamente
incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base
di calcolo del trattamento di pensione e del TFR.
Esempio
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BUSTA
PAGA DIPENDENTE CON DIRITTO AL TFS
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BUSTA
PAGA DIPENDENTE CON DIRITTO AL TFR
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RETRIBUZIONE
BASE
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€ 1274,69
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RETRIBUZIONE
BASE
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|
€ 1274,69
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I.I.S.
(*)
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€ 000,00
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|
I.I.S.
(*)
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€ 000,00
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RETRIBUZIONE
INDIVIDUALE DI ANZIANITA’
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€ 106,83
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|
RETRIBUZIONE
INDIVIDUALE DI ANZIANITA’
|
|
€ 106,83
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TOTALE
LORDO (**)
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€ 1.381,52
|
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TOTALE
LORDO (***)
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€ 1.381,52
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CONTRIBUTO
PER TFS
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2,50%
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- € 27,63
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DIMINUZ.
STIP. LORDO DPCM 20/12/99
|
2,50%
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- € 27,63
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IMPONIBILE
IRPEF
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€ 1.353,89
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IMPONIBILE
IRPEF
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€ 1.353,89
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RITENUTA IRPEF
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- € 314,41
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RITENUTA
IRPEF
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- € 314,41
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RETRIBUZIONE NETTA
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€ 1.039,48
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RETRIBUZIONE
NETTA
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€ 1.039,48
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(*)
non è stato quantificato l’importo della IIS perché, com’è noto,
diversa è la quota di tale voce retributiva da assoggettare a
contribuzione ai fini IPS e ai fini dell’Indennità di Buonuscita.
(**)
importo da prendere a base di calcolo del TFS
(***)importo
da prendere a base di calcolo del TFR
La diminuzione della retribuzione lorda prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 deve essere
effettuata solo sugli importi stipendiali effettivamente corrisposti e
anche nel caso in cui il contratto di lavoro sia di durata inferiore ai
quindici giorni continuativi nel mese e non faccia pertanto sorgere il
diritto al TFR.
Esempi:
I. rapporto di lavoro dal 1° al 10 giugno 2002: va effettuata la
diminuzione dello stipendio lordo spettante per tale periodo di servizio
anche se il dipendente non ha maturato il diritto al TFR;
II. rapporto di lavoro dal 27 gennaio al 3 luglio 2002: la diminuzione
va effettuata sugli stipendi spettanti per il periodo 27 gennaio-3 luglio
2002 anche se i periodi dal 27 al 31 gennaio e dal 1o al 7 luglio non sono
utili ai fini del TFR.
III. rapporto di lavoro dal 1o al 20 aprile 2002: la diminuzione va
effettuata sulla retribuzione lorda effettivamente spettante anche se il
TFR sarà calcolato sulla retribuzione virtuale dell'intero mese.
Le amministrazioni che non hanno provveduto alla diminuzione degli
stipendi lordi dei dipendenti in regime di TFR sono creditrici nei loro
confronti del maggior stipendio netto corrisposto e nei confronti
dell'Erario delle maggiori somme trattenute e versate a titolo di IRPEF.
L'INPDAP, su richiesta degli enti datori di lavoro, potrà provvedere
al recupero dei maggiori importi stipendiali corrisposti ovvero del
contributo per il Fondo credito solo a condizione che il lavoratore
interessato autorizzi tale recupero con propria dichiarazione scritta.
Compilazione ed invio modelli TFR/1 e TFR/2.
Gli enti devono provvedere alla compilazione e all'invio all'INPDAP dei
modelli TFR/1 per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in atto
al 30 maggio 2000 o sorti successivamente nonchè per quelli a tempo
indeterminato che abbiano fatto maturare il diritto al TFR (cfr. punto 1).
Il nuovo sistema informativo dell'INPDAP prevede che tutte le
prestazioni a carico dell'Istituto vengano liquidate dalla sede
provinciale nel cui territorio l'iscritto ha la propria residenza.
Per il comparto scuola, in caso di servizi continuativi resi presso
scuole diverse, competente alla compilazione del mod. TFR/1 ed al suo
invio all'INPDAP è la scuola presso la quale il dipendente ha prestato
l'ultimo servizio.
In caso di adeguamento stipendiale in applicazione di contratti
collettivi di lavoro con effetto retroattivo, le amministrazioni
provvederanno alla compilazione e all'invio del mod. TFR/2 e l'INPDAP
procederà alla riliquidazione del TFR.
Le amministrazioni non dovranno allegare ai modelli TFR/1 e TFR/2
compilati in ogni loro parte, alcun altro documento. E' fatta ovviamente
salva la facoltà della sede competente alla liquidazione di chiedere, nel
caso in cui avesse perplessità sulla corretta applicazione delle norme da
parte dell'amministrazione di appartenenza, la documentazione necessaria
alla definizione della pratica.
6. Riscatti.
Come è noto, la normativa che disciplina il TFS consente di
riscattare, previo pagamento di un "contributo" a totale carico
del dipendente, alcuni periodi e/o servizi che altrimenti non sarebbero
valutabili.
Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non
prevedono invece l'istituto del riscatto. Una eccezione è però
contemplata per i dipendenti pubblici dall'art. 1, comma 9, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 che ha disposto
che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio
2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il
riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente
a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta data del 30 maggio
2000, purchè detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto
all'iscrizione all'INPDAP (ex gestione ENPAS o ex gestione INADEL) nè
abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.
Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può
essere riscattato ai fini TFR.
Le modalità per la richiesta di riscatto sono le stesse previste per
il TFS. La relativa domanda va pertanto presentata in costanza di
servizio.
Il periodo riscattato, quantificato in termini di somma da accantonare,
andrà a costituire quota di TFR a decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla data della determinazione di riscatto e sarà valorizzato
con il primo TFR da percepire.
Il personale che, pur essendo in regime di TFR, non era in servizio a
tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 non ha diritto ad alcun
tipo di riscatto.
La somma corrispondente al periodo riscattato sarà rivalutata
annualmente secondo le norme del codice civile (1,50 per cento in misura
fissa più lo 0,75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al
consumo accertato dall'ISTAT).
Ai dipendenti, invece, in regime di TFS, nominati giuridicamente a
tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001, si applicano le norme in
materia di riscatto in vigore per il trattamento di buonuscita e di
indennità premio di servizio.
Non sono oggetto di riscatto, quindi, per i dipendenti dello Stato, gli
eventuali periodi a tempo determinato intercorrenti tra la nomina
giuridica e quella economica che hanno fatto sorgere il diritto al TFR.
Esempio:
nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2000 e
decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2001:
I. contratto di lavoro a tempo determinato dal 27 aprile 2001 al 7
luglio 2001: l'interessato può riscattare ai fini TFS i periodi dal 1°
settembre 2000 al 30 aprile 2001 e dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2001
(i periodi dal 27 al 30 aprile 2001 e dal 1o al 7 luglio 2001 anche se
lavorati, non sono utili ai fini TFR);
II. contratti di lavoro a tempo determinato dal 1o al 14 giugno 2001 e
dal 18 al 31 luglio 2001: l'interessato può riscattare l'intero periodo
dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001 perchè i contratti di lavoro
svolti a tempo determinato, inferiori ai quindici giorni continuativi nel
mese, non hanno fatto sorgere il diritto al TFR.
Tutte le precedenti indicazioni in contrasto con la presente circolare
non sono applicabili.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.
Andrea Simi)
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