|
Circolare
Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119
Oggetto:
Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M.
382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative
Con il Regolamento concernente l'applicazione delle norme sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed
educative, adottato con D.M. 29 settembre 1998, n. 382 (G.U. 4 novembre
1 998), è stata completata la normativa di settore ed opera, quindi a
tutti gli effetti, l'obbligo di adeguare le scuole alle relative
prescrizioni europee.
Dell'intervenuta pubblicazione del provvedimento è stata data
opportuna diffusione con le note prot. n D7M988 e D7/4989 del 6/11/1998
indirizzate, rispettivamente, agli Uffici Periferici e Centrali di
questa Amministrazione.
In proposito, pur nella consapevolezza delle problematiche connesse,
va doverosamente premesso come l'attuazione della citata normativa
rivesta particolare rilievo nel mondo scolastico, anzitutto
nell'obiettivo di una "scuola sicura" da conseguire in unione
di intenti, di risorse e di sinergie con gli Enti locali, ma anche nella
prospettiva dell’affermazione e diffusione di una "cultura della
sicurezza," che non può essere trascurata o sottovalutata proprio
nell'istituzione scolastica che deve, invece, costituirne un momento
propulsivo determinante.
A fronte, peraltro, della rilevanza della questione - di natura non
soltanto sociale, ma implicante una serie di attività e di
coinvolgimenti operativi di più soggetti - questo Ministero, non
ignorando o sottovalutando notizie e segnali provenienti sia dai
Dirigenti degli Uffici periferici che dai Dirigenti scolastici
direttamente responsabili del servizio nelle rispettive istituzioni, si
è determinato a seguire da presso gli sviluppi della prima fase di
avvio a regime c per fornire ogni possibile assistenza al superamento
degli eventuali punti di crisi e favorire un coordinato e razionale
impiego delle risorse; cosa, questa, tanto più necessaria attesa le
limitate disponibilità finanziarie all'uopo utilizzabili.
In tale ottica, anche al fine di individuare un punto di riferimento
unitario, è stato costituito un apposito Osservatorio -costituito da
rappresentanti dei diversi Uffici, centrali e periferici, interessati
nonché da alcuni dirigenti scolastici -operante con l'appoggio di una
struttura più leggera e flessibile incardinata presso la Direzione
Generale del Personale, che ha già seguito l'iter di emanazione del
Regolamento.Osservatorio, questo, nel quale potranno essere coinvolti,
quando se ne ravvisi l'opportunità, Enti cd Organismi interessati alle
tematiche dalla sicurezza.
Tanto premesso, si richiamano gli aspetti che sono parsi di più
evidente rilievo, prospettando alcune indicazioni di massima e fermo
restando che altre potranno esserne fornite in relazione alle effettive
necessità rilevate sul campo.
A) Datore di lavoro
Con D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come
"datori di lavoro", ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 626/ 94 e successive integrazioni e modifiche, i Dirigenti
Scolastici (per le istituzioni scolastiche ed educative) ed i Presidenti
dei Consigli di Amministrazione (per i Conservatori e le Accademie), ai
quali, pertanto faranno capo i compiti e le responsabilità previsti
dalla normativa di riferimento.
In proposito, va preliminarmente ricordato come le attività relative
agli interventi strutturali e di manutenzione necessarie per garantire
la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, siano a carico
dell'Ente locale tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia -
cd in particolare dell'articolo 3 della legge lì gennaio 1996, n. 23 -
alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti
dalla legge 626/94, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti da parte dei Dirigenti con la richiesta del loro adempimento
all’Ente locale rispettivamente competente e cioè al Comune, per le
scuole Materne, Elementari e Secondarie di primo grado ed alla
Provincia, per l'intera fascia Secondaria superiore ed Artistica nonché
per le Istituzioni Educative.
Ciò premesso - e- ribadita la normale, tradizionale, competenza
prevista da norme previgenti, come, in particolare, gli obblighi
gravanti sul Capo d'Istituto come "titolare dell'attività",
di cui al D.M. 27 agosto 1992 relativo alle misure di prevenzione
incendi, nonché di ogni altra doverosa cautela che dovesse rendersi
necessaria a fronte di particolari situazioni contingenti, secondo la
normale diligenza relativa alla specifica funzione esercitata - al
Datore di lavoro, come sopra individuato dal citato D.M. 21 giugno 1996
n.292, è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di
carattere generale concernenti essenzialmente le attività di formazione
ed informazione del personale interessato nonché la valutazione dei
rischi, la conseguente elaborazione del documento e la predisposizione
del servizio di prevenzione e protezione, comprensivo delle cosiddette
figure sensibili di cui al successivo punto 6.
1) valutare gli
specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di
riferimento;
2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi,
indicante, tra l’altro i criteri adottati ai fini della valutazione;
nonché le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo
agli atti;
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità
secondo quanto indicato alla successiva lettera E;
6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi,
evacuazione e di pronto - soccorso ("figure sensibili"); nonché
la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori , officine ecc.);
7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi
dell’articolo2 comma A del D.l.vo n.626 ove necessario, dispositivi di
protezione individuale;
8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra
forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato
articolo 4 della normativa di riferimento;
9) assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli
interessati, personale ed alunni in ragione delle attività svolte da
ciascuno e delle relative responsabilità;
10) consultare il RLS (e in sua assenza le RSA d’istituto).
B) Valutazione dei
rischi: stesura del documento
Il primo adempimento, anche
di ordine logico, del Dirigente scolastico consiste nella valutazione
del rischio e nella conseguente stesura di un apposito documento. Ciò
richiederebbe, di norma, competenze tecniche rinvenibili solo in alcune
tipologie di istituzioni scolastiche. Tale adempimento potrebbe, dunque,
comportare difficoltà, soprattutto in quelle scuole nelle quali presti
servizio personale privo di tali caratteristiche.
Premesso quanto sopra, ai
fini della valutazione dei rischi, laddove esista personale fornito di
idonea competenza tecnica, il Capo di Istituto - avvalendosi sia della
collaborazione del Responsabile della sicurezza che di coloro che sono
stati individuati e nominati come addetti al servizio di prevenzione e
protezione - effettuerà una ricognizione dei rischi, ambiente per
ambiente, utilizzando il modello-guida che si fornisce in allegato,
appositamente predisposto come ausilio minimo e che potrà, ove ritenuto
necessario, essere integrato in relazione alle eventuali ulteriori
esigenze che ciascun estensore dovesse ritenere presenti.
La stesura del documento sui
fattori di rischio rappresenta un preciso obbligo del Datore di lavoro,
che, comunque, ne assume la piena responsabilità anche nel caso in cui
si avvalga -dell'opera del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, A tal fine, egli può ricorrere anche alla collaborazione
del personale tecnico degli Enti locali (Comuni o Province) tenuti alla
fornitura delle relative strutture immobiliari nonché degli Enti o
Associazioni preposti istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei
lavoratori. Collaborazione, questa, ovviamente subordinata alla
disponibilità dei citati Enti ed Associazioni, non costituendo per loro
un obbligo di legge.
In proposito - al fine di
coadiuvare i Dirigenti scolastici nell'esercizio dei rispettivi
adempimenti in merito, che, comunque, essi sono tenuti a svolgere -
questa Amministrazione sta valutando la possibilità di convenire con le
Associazioni di categoria (ANCI cd UPI) -ovviamente previa acquisizione
della relativa disponibilità in merito - opportuni interventi a
sostegno, attraverso, ad esempio, la predisposizione di una modulistica
unitaria per categoria di Istituto ed ausili da parte di personale
tecnico messo a disposizione dall'Ente medesimo
C) Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione
Il Dirigente Scolastico -
ferma restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura
di datore di lavoro -designa, nell'ambito del personale in servizio, il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione(RSPP), in possesso
di idonei e certificati requisiti previsti dalla legge sempreché non
intenda assumere direttamente tale funzione qualora il numero dei
dipendenti, con esclusione degli allievi, sia inferiore alle duecento
unità.
In entrambi i casi è
obbligatoria per il responsabile la frequenza di un adeguato corso di
formazione opportunamente certificato secondo quanto indicato dal
decreto interministeriale 16 gennaio 1997 pubblicato sulla G.U. n. 27
del 3 febbraio successivo.
La scelta del responsabile
del servizio rientra, dunque, nei poteri del Dirigente scolastico. In
assenza di risorse interne idonee e disponibili è possibile il ricorso
alternativo all'esterno, analogamente a quanto richiamato in merito al
documento sui fattori di rischio. Va comunque sottolineato che, anche in
questa eventualità, resta in ogni caso a suo carico l’organizzazione
del servizio di prevenzione e protezione, configurandosi l'apporto
esterno come un'integrazione del servizio, così come sottolineato dallo
stesso Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento.
Più in particolare detto
regolamento prevede che venga prioritariamente presa in considerazione
la possibilità di utilizzare risorse interne all'istituzione medesima.
Come successive subordinate vengono poi individuate: l'utilizzazione di
personale di altre istituzioni, eventualmente anche per più scuole
consorziate; il ricorso a strutture dell'Ente locale, ovviamente ove
questo sia disponibile; il ricorso a prestazioni esterne presso Enti
Specializzati, nonché in assenza di ogni altra alternativa, a
prestazioni professionali esterne.
Si intende che tali
prestazioni dovranno di necessità far carico alle disponibilità
finanziarie delle istituzioniinteressate che anche in questo caso è
consigliabile si consorzino al fine di realizzare economie di scala ciò
in quanto il d.l.vo 626 non ha previsto com’è noto alcun
finanziamento specifico aggiuntivo per le relative misure di attuazione.
In tali ultime ipotesi
(risorse esterne alle scuole)l e opportune convenzioni potrebbero essere
stipulate, a livello più generale, anche dal Provveditore agli Studi
territorialmente competente.
Con l'occasione si
evidenzia, infine, che l’Amministrazione intende, comunque,
promuovere, tramite istituti specializzati, apposite attività di
formazione, da concordare nelle opportune sedi sindacali per le
"figure sensibili" (addetti ai servizi di primo soccorso e di
protezione dagli incedi) nonché per gli stessi responsabili del
servizio. Peraltro, anche in questo, come negli altri casi analoghi,
l'intervento centrale si configurerebbe come sussidiario, di sostegno e,
ove necessario, di coordinamento delle iniziative locali.
D) Organizzazione
del servizio
Definito il documento di
valutazione del rischio, il dirigente scolastico elaborerà il piano
della sicurezza e la relativa programmazione ed attuazione degli
interventi di competenza graduati in relazione alle obiettive priorità
ed alle disponibilità finanziarie.
Nell'organizzazione del
servizio di prevenzione e protezione, così come nella designazione
delle cosi dette "figure sensibili" - lavoratori, cioè,
incaricati dell'attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza - le figure scolastiche potrebbero essere individuate, a
titolo esemplificativo ed in rapporto alle attività istituzionali,
anche nel Collaboratore, nell'Assistente Tecnico per i laboratori e nel
Docente di educazione fisica, comunque in possesso di attitudini e
capacità adeguate, previa consultazione del RLS (o RSA in sua assenza).
E) Sorveglianza
sanitaria
Premesso che il "medico
competente" è figura ben diversa dall'eventuale medico scolastico,
si evidenzia come l'articolo 16 del D.L.vo 626/94 disponga che la
sorveglianza sanitaria - concretizzantesi in accertamenti preventivi e
periodici finalizzati a verificare l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento di determinate attività - venga effettuata "nei casi
previsti dalla normativa vigente".
Pertanto, destinatari della
presente disposizione sono esclusivamente il personale scolastico e gli
allievi di alcune tipologie di istituzioni nelle quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, comportanti
specifici elementi di rischio della salute, · ovviamente, limitatamente
al tempo dedicato alle relative esercitazioni.
La sorveglianza sanitaria
deve, quindi, essere assicurata esclusivamente nei casi di attività
lavorative rischiose. A tal fine il dirigente scolastico, effettuata la
valutazione dei rischi, qualora ne ricorrano le condizioni, nomina il
medico competente che - si sottolinea - deve essere nominato solo in
presenza di attività a rischio per la salute (in particolare, articoli
33, 34 e 35 del D.P.303/56, come integrato dal D.M. 5 settembre 1994).
Premesso quanto sopra, il
Dirigente Scolastico procede all'individuazione del medico competente,
d'intesa, ove possibile con le A'ASSLL ovvero rivolgendosi ad una
struttura -'pubblica (per es.: lNAIL) dotata di personale sanitario in
possesso dei prescritti requisiti. Si richiama, al riguardo, quanto
previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 12 del D.L.vo 626/94. Per
agevolare tale adempimento i Provveditori agli studi territorialmente
competenti stipulano una convenzione quadro - valida per l'intera
Provincia ed alla quale i Capi d'istituto potranno uniformarsi - in cui
vengono individuati il personale sanitario interessato, le prestazioni
da rendere ai sensi della normativa di riferimento, gli onorari ed ogni
altro elemento o modalità ritenuti opportuni.
L'organizzazione del
servizio di sorveglianza sanitaria è stabilita sulla base di
convenzioni tra le istituzioni scolastiche ed i predetti Enti pubblici
disponibili ad effettuare il servizio. A tali fini questo Ministero sta
valutando la possibilità di un raccordo con le competenti Regioni –
ove disponibili - per una collaborazione organica, soprattutto in
considerazione del numero delle istituzioni scolastiche coinvolte e
delle correlate risorse finanziarie, anche a fronte della necessità, di
ricorrere a professionalità sanitarie fornite di particolari requisiti.
F) Formazione ed
informazione
Tutti i lavoratori e le
figure ad essi equiparati devono essere informati e formati. Il
Dirigente Scolastico assicurerà che ciascun lavoratore riceva una
informazione ed una formazione adeguate in materia di igiene e sicurezza
con riferimento al proprio posto di lavoro ed in relazione alle mansioni
svolte. La formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi
rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può
comportare alcun onere economico a loro carico.
La formazione, costituisce
un obbligo per il dirigente scolastico, il quale predisporrà, a tal
fine, un piano organico nell'ambito delle attività formative
programmate dall'istituto secondo la vigente normativa contrattuale.
Atteso, peraltro, che la
formazione costituisce un obbligo anche per il lavoratore, che non può
ad essa sottrarsi o rinunciare, il Dirigente scolastico curerà di
assicurare, ove necessario, le opportune integrazioni delle relative
attività, a fronte delle eventuali assenze dei destinatari, da
qualunque causa prodotte.
Anche al fine di sovvenire
alla possibile frammentazione delle attività formative derivante da
trasferimenti, cambiamenti di mansioni od ogni altra motivazione, questo
Ministero ha, predisposto, in materia, un apposito corso di
autoformazione su supporto multimediale (CD Rom), già distribuito alle
SS.LL. - e di libera duplicabilità, ove necessario – che soddisfa gli
obblighi in questione, con relativa certificazione dell'avvenuto
adempimento.
Resta, in ogni caso, fermo
quanto previsto dall’articolo 20 del d.l.vo 626 e dalla parte seconda
del Contratto Collettivo Quadro (CCQN) del 7 maggio 1996 tra ARAN e
Organizzazioni Sindacali, in materia di organismi paritetici, con
funzioni di orientamento e di iniziative formative.
In proposito, si raccomanda
un'attenta opera di promozione e vigilanza affinchè le attività di
formazione ed informazione siano portate a tempestivo compimento.
Per quanto riguarda, poi,
l'informazione dei lavoratori, estesa anche agli alunni, essa potrebbe
essere correttamente ed opportunamente assicurata- previa consultazione
del RSPP e del RLS- mediante la produzione e diffusione di opuscoli
sintetici e di agevole definizione e consultazione, nei quali siano
riassunti i principi indicati dalla normativa di riferimento, unitamente
a quelle informazioni ritenute utili rispetto all’organizzazione
dell'istituzione scolastica in materia di sicurezza, prevenzione e
soccorso.
Questo Ministero, infine, ad
integrazione del prodotto multimediale suindicato, promuoverà
iniziative di formazione, dirette a porre i Capi di istituto nella
condizione di meglio assolvere al proprio compito specifico cd essere,
altresì, in grado di assumere la veste di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, ove consentito (istituzioni con meno di
duecento dipendenti, esclusi gli alunni).Torna opportuno segnalare, al
riguardo, che nell’ambito del corso di formazione per Dirigenti
Scolastico di cui al D.L.vo n.59/98 è previsto un apposito
"curricolo elettivo" in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro che i singoli interessati potranno scegliere e seguire. Specifici
interventi di formazione saranno destinati ai Responsabili del servizio
prevenzione e protezione nonché ai Rappresentanti dei lavoratori.
Analoghe iniziative potranno
essere prese in considerazione per il personale della scuola nei piani
provinciali di formazione ed aggiornamento, in merito alla formazione
degli addetti alla SSPP (cosiddette "figure sensibili"),
eventualmente anche in collaborazione con Istituti e soggetti
specializzati (VV.FF. CRI INAIL ecc.).
Con l'occasione si ricorda
come il Dipartimento per la Funzione Pubblica abbia stipulato un
apposito accordo di programma con l'lNAlL che prevede anche un'attività
di formazione graduale nell'ambito della normativa in questione e che il
Gruppo lntegrato di Coordinamento, all’uopo costituito presso detta
Struttura, ha avviato, tramite i Provveditorati agli Studi una
rilevazione analitica sullo stato di attuazione della normativa per la
sicurezza e sulla necessità di assistenza, al fine di un reciproco
scambio di informazioni per concertare la programmazione di eventuali
interventi in comune, in un'ottica di una fattiva collaborazione
sinergica nell’ambito di tale accordo è stata a suo tempo diramata
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio personale delle
Pubbliche Amministrazioni, la Circolare n.3 del 1998, per le successive
elaborazioni e programmazioni di iniziative, elementi conoscitivi sullo
stato degli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
G) Rapporti con gli
Enti locali
E’ il caso di sottolineare
come il rapporto tra le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali
(Comuni e Province) vada sviluppato nel segno della migliore
integrazione e con ogni spirito collaborativo, considerata la stretta
connessione tra Ente Locale e Scuola, sia per gli aspetti tecnici,
attinenti la fornitura e la manutenzione delle strutture, sia per quelli
generali di espressioni delle comunità locale. Resta fermo quanto in
precedenza indicato, in merito alle questioni di carattere strutturale e
manutentivo che fanno capo direttamente ai Comuni e alle Province
rispettivamente obbligati ai sensi della vigente normativa.
Ciò vale, in particolare,
per la materia di cui trattasi, nella quale l'interazione è, in più
circostanze, continua e fisiologica.
Si raccomanda, pertanto, a
tutte le componenti interessate, pur nell'esercizio di ruoli e funzioni
che in taluni casi possono prospettarsi in posizioni dialettiche, di
tenere comunque e sempre presente la necessità di operare nello spirito
della massima apertura e collaborazione, in un'ottica di fattiva
sinergia di obiettivi e risorse.
Sarà cura dell’Ufficio
Scolastico territorialmente competente promuovere ogni iniziativa
ritenuta opportuna per coordinare e raccordare, in merito, le
istituzioni scolastiche con gli Enti a qualunque titolo coinvolti. Si
assicura che questa Amministrazione non mancherà, da parte sua, di
avviare come già nel passato e in precedenza indicato, un proficuo
dialogo con le Associazioni degli Enti Locali e degli altri Organismi
interessati, al fine del reperimento- ove possibile- di soluzioni
univoche e condivise, anche attraverso la stipula di appositi Protocolli
d’intesa.
H) Adeguamento
attrezzature scolastiche non afferenti edifici e strutture dei locali
Torna opportuno ricordare
che, mentre fanno capo agli Enti locali rispettivamente competenti,
Comuni o Province, gli interventi sulle strutture, gli arredi, le spese
varie d" ufficio e l’impiantistica in generale (articolo 3 della
legge 11 gennaio 1996, n.23) - fatto salvo, ovviamente, l’obbligo da
parte del Capo d’istituto di adottare ogni misura idonea e contingente
in caso di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità dell'utenza
– resta di pertinenza di quest'ultimo l’adeguamento delle
attrezzature e dei materiali destinati alle attività didattiche Di tali
circostanze andrà tenuto il debito conto nella valutazione dei fattori
di rischio, nel stesura del relativo documento e nella proposizione
degli interventi che dovessero rendersi necessari.
I) Organizzazione,
raccordo e supporto
Le questioni sollevate
dall'introduzione della normativa in questione attengono a molteplici
aspetti: finanziari, organizzativi, relazionali, gestionali nonché,
infine, e di natura contrattuale, per la realizzazione di programmi di
formazione, per i criteri di attribuzioni di compiti e funzioni
particolari, per eventuali compensi aggiuntivi e per l’individuazione
di possibili raccordi e l’assistenza a livello territoriale.
In tale ottica - ferma
restando la piena autonomia dei Capi d'istituto in quanto direttamente
responsabili per le rispettive Istituzioni scolastiche - sarà cura dei
Dirigenti degli Uffici periferci; territorialmente competenti-consultati,
ove presenti, gli Organismi paritetici - valutare I'opportunità dell'
adozione di ogni necessaria iniziativa in presenza di tematiche che, per
la loro dimensione e natura, meglio si prestino ad una organizzazione
locale rivolta ad una pluralità di soggetti o di istituti, nonché di
reperire ogni possibile forma di raccordo e/o supporto che dovesse
risultare utile per un'organica e funzionale soluzione delle diverse
problematiche in materia.
J) Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza - Organismo paritetico
L'individuazione della
figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata,
in attesa di un accordo di comparto, dall’accordo quadro concordato il
7 maggio 1996 tra l’ARAN e OO.SS., pubblicato nella G.U. serie
generale n.167 del 30.6.1996 (CCQN). Altre modalità di designazione
potranno essere concordati in sede di contrattazione decentrata ai sensi
dell’art.5, comma 5, del CCNL 1994/97.
Per l’istituzione
dell’Organismo paritetico di cui all’art.20 del D.L.vo 626/94, si fa
rinvio alla contrattazione prevista dalla parte 2, punto 1 dello stesso
CCQN. altra problematica collegata.
K) Risorse
Finanziarie
La problematica in questione
si risolve essenzialmente nell'individuazione dei costi che le scuole
dovrebbero sostenere per l'applicazione della normativa sull’igene e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare - ribadita la
diretta competenza degli Enti locali in merito alle questioni
strutturali e ad ogni altra ad essi istituzionalmente devoluta, per le
quali non è ipotizzabile alcun –intervento finanziario da parte di
questa Amministrazione - l'eventuale fabbisogno finanziario per le
istituzioni scolastiche si porrebbe sostanzialmente per le seguenti
attività:
1) stesura del
documento di valutazione dei rischi, ove la relativa definizione
richieda particolari -professionalità non reperibili all' interno dell'
Istituzione scolastica;
2) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
nell'impossibilità di provvedere a soluzioni interne;
3) eventuale nomina del medico competente, qualora sia necessario
secondo quanto indicato nei punti precedenti;
L'adempimento relativo alla
stesura del documento dei rischi contempla oneri finanziari solo in caso
di necessità di ricorso a prestazioni professionali di esperti esterni,
ove non fossero rinvenibili idonee professionalità all'interno
dell'istituzione scolastica interessata. Qualora si ricorresse, dunque,
a prestazioni esterne i Capi di istituto faranno fronte agli oneri
finanziari derivanti dalla stipula di apposito contratto di prestazione
d'opera (art. 40, comma 1, della legge 449/97) attingendo agli ordinari
stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento amministrativo
didattico, utilizzando a tal fine anche le eventuali economie derivanti
dall’applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno 14
gennaio 1999, n. 3/99 portata a conoscenza degli uffici interessati con
nota 20 gennaio 1999, n. 34988/BL di questo Ministero.
Si evidenzia, peraltro, che
ove l'onorario stabilito nel contratto fosse superiore alle misure medie
previste dagli Enti specializzati, dovrà esser data adeguata
motivazione.
Analogamente si provvederà.
In caso di ricorso a prestazioni esterne per il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione. In ordine, infine, al pagamento
delle prestazioni sanitarie- ove richieste sulla base di quanto in
precedenza indicato- l’istituzione scolastica erogherà l’onorario
spettante al medico su presentazione di fattura periodica, utilizzando a
tal fine le risorse finanziarie iscritte, a seguito di specifica
variazione di bilancio dal fondo di riserva, al capitolo 13
dell’uscita. In definitiva, dunque, i Dirigenti scolastici potranno
fronteggiare le spese eventualmente necessarie, attingendo, per il
momento ed il caso di assoluta necessità, dai ordinari stanziamenti di
bilancio concernenti il funzionamento amministrativo e didattico
dell’Istituzione scolastica interessata.
Si ricorda che le presenti
disposizioni non si applicano alla Regione Siciliana Fermo restando
quanto sopra, sarà cura di questo Ministero ricercare - ove possibile -
ulteriori finanziamenti, anche attraverso idonee proposte di
assestamento del bilancio 1999 Le precedenti istruzioni, in quanto di
contenuto operativo, afferiscono essenzialmente alle Istituzioni
scolastiche ed educative statali.
Esse, peraltro, possono
tornare utili a livello conoscitivo anche alle scuole non statali.
Pertanto gli Uffici in
indirizzo provvederanno a dare diffusione alla presente circolare anche
tra le Istituzioni non statali, legalmente riconosciute e pareggiate,
per le quali - come, per altro, per quelle funzionanti con provvedimento
di "presa d’atto" - la vigente normativa individua nei
gestori o nei rappresentanti legali (ove il gestore sia una persona
giuridica), i datori di lavoro affinchè possano cogliere i
suggerimenti, in essa contenuti, ritenuti opportuni.
|