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Dipartimento per i servizi
nel territorio
Direzione generale del personale della Scuola e
dell'Amministrazione
Ufficio III
C.M. 175
Prot. n.628/N/2001 |
Roma, 21
dicembre 2001 |
OGGETTO:
D.M. 19 novembre 2001 n. 163 - Cessazioni dal servizio -
Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.
Con la presente circolare si forniscono le
indicazioni operative per l'attuazione del D.M. 19 novembre 2001 n. 163
recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2002,
nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione
delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione
contributiva.
A) Cessazioni dal servizio
il D.M. 19 novembre 2001 n. 163, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio
presso questo Ministero, fissa, all'art. 1, il termine finale del 10 gennaio
2002 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola,
delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio
al raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a valere dal 1°
settembre 2002.
Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze entro la
data del 10 gennaio 2002.
Poiché il compito dell'Ufficio Scolastico a livello provinciale è limitato
alla comunicazione della mancata maturazione del diritto a pensione per quanto
riguarda il personale dimissionario, le scuole possono fruire della
disponibilità delle funzioni immediatamente dopo il 10.01.2002.
Il termine del 10 gennaio 2002 deve essere osservato anche da coloro che
manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata in un
precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal personale che
chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con
attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, purchè ricorrano le
condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n, 331 del Ministro per la
Funzione Pubblica.
I dirigenti scolastici devono indirizzare le domande di cui trattasi, compresa
l'eventuale revoca delle medesime, a questo Ministero, Dipartimento per i
servizi nel territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e
dell'Amministrazione, e al competente Ufficio Scolastico Territoriale di
livello provinciale; ove già prodotte, dovranno essere fatte pervenire al
predetto Dipartimento e al precitato competente Ufficio Scolastico
Territoriale, se in possesso di uffici diversi da questi, facendo, in caso di
necessità, fotocopia di dette istanze.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare le domande in
questione, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di
titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità),
e, per conoscenza, al competente Ufficio Scolastico Territoriale. Se già
presentate, le istanze medesime devono essere inviate all'istituzione
scolastica e all'Ufficio Scolastico Territoriale nei termini precisati,
qualora gli stessi non ne siano già in possesso.
Una copia dell'istanza di dimissioni volontarie dal servizio, non revocata,
dovrà essere rimessa dopo il 10 gennaio 2002 da parte degli Uffici Scolastici
Territoriali, per i dirigenti scolastici e, da parte delle istituzioni
scolastiche, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario alla competente sede provinciale dell'INPDAP.
Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del D.P.R. 28 aprile 1998, n.
351, per le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio, qualora
esse non siano state revocate, non occorre, come già precisato nella
circolare ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, emettere alcun provvedimento
formale; le istanze stesse si intendono accettate alla data del 10 gennaio
2002.
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101 non occorre
emettere alcun provvedimento formale in casi di cessazione dal servizio per
raggiungimento del limite di età.
L'emissione di un provvedimento formale è, invece, richiesta quando le
autorità competenti hanno comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 10
gennaio 2002 e, cioè entro il 9 febbraio 2002, l'eventuale rifiuto o ritardo
nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare
in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla
data di emissione del relativo provvedimento, che rientra, per i dirigenti
scolastici, nella competenza del Dipartimento per i Servizi nel Territorio,
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione, e per il
personale docente, educativo ed ATA, in quella del dirigente scolastico.
Circa la possibilità per gli interessati di optare per la pensione liquidata
con il sistema contributivo si rinvia alle istruzioni contenute nella
informativa dell'I.N.P.D.A.P. n. 65 del 30.11.2001 reperibile anche sul sito
INTERNET del predetto Istituto.
L'art. 2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di mancata
maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale
dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti. L'accertamento del
diritto alla pensione resta, anche per il corrente anno scolastico, nella
competenza degli Uffici Scolastici Territoriali a livello provinciale.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare il
mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 1° marzo 2002 agli
interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione,
hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che tale comunicazione, per il personale docente, va fornita
per grado di scuola, facendo precedere la scuola elementare e materna per le
quali le istruzioni scolastiche hanno l'obbligo di comunicare i dati
rispettivamente entro l'8 ed il 28 febbraio.
A tale acquisizione nel SIMPI, compresa la revoca delle dimissioni volontarie
in caso di mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno, per il
personale docente, educativo ed ATA, le medesime istituzioni scolastiche,
All'inserimento nel sistema informativo degli analoghi dati per i dirigenti
scolastici, continuano a provvedere gli Uffici Scolastici Territoriali a
livello provinciale.
B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio sino al 1°
settembre 2002.
La ristrettezza dei tempi a disposizione per garantire agli interessati la
corresponsione della pensione senza soluzione di continuità, rispetto allo
stipendio, rende inevitabile il mantenimento, presso gli Uffici Scolastici
Territoriali della competenza in ordine agli adempimenti relativi al
trattamento di quiescenza per le cessazioni dal servizio che si verificheranno
sino al 1° settembre 2002 comprese, pertanto, anche quelle per limiti di età,
per compimento del 40° anno di servizio e per dimissioni volontarie, secondo
le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213 dell'8 settembre
2000 e n. 234 del 19 ottobre 2000.
Con l'occasione si precisa che anche per i casi di liquidazione dell'indennità
"Una tantum" in luogo di pensione occorre inviare il prospetto
informativo oltre la documentazione specificata nelle stesse circolari n.213 e
234, necessaria per tale forma di trattamento di quiescenza, inclusa la
domanda di liquidazione, senza l'eventuale mod. L. 322, adempimento che sarà
effettuato dalla competente sede Provinciale dell'I.N.P.D.A.P.
Per gli stessi motivi, riconducibili sempre alla ristrettezza dei tempi a
disposizione, gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno alla
liquidazione del trattamento di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio
che avverranno entro la precitata data del 1.9.2002 per infermità non
dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza, licenziamento,
destituzione, dispensa, incapacità o persistente insufficiente rendimento,
superamento del periodo massimo di assenze per malattia di cui all'art. 23 del
C.C.N.L. 4 agosto 1995.
C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione.
Si ritiene opportuno rammentare che per le domande di riscatto e/o di computo,
di ricongiunzione di cui alla legge 29/1979 e 45 /1990 e di sistemazione
contributiva di cui all'art. 142, comma 2, del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092
devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nelle circolari
ministeriali n. 213/2000 e n. 234/2000, si ritiene utile rammentare che non
devono essere inviati alle Ragionerie Provinciali dello Stato, per il
prescritto riscontro, i provvedimenti emessi sulla base delle suddette istanze
presentate entro il 31 agosto 2000 se riferite al personale cessato o cessando
nel periodo dal 2 settembre 2001 al 1° settembre 2002, mentre rimane il
riscontro in questione se le domande stesse non sono connesse a cessazione dal
servizio.
Le domande di valutazione relative all'applicazione degli Istituti di cui
sopra recanti data successiva al 31.08.2000 devono essere indirizzate dagli
interessati alla competente sede periferica dell'I.N.P.D.A.P. e, per
conoscenza, alla Scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno essere fatte
pervenire dall'ufficio che ne è in possesso alla competente sede periferica
dell'I.N.P.D.A.P. dandone comunicazione alla Scuola di titolarità, se diversa
da tale ufficio.
Successivamente la sede periferica dell'Ente previdenziale procederà
all'istruttoria sulle medesime richieste, chiedendo le notizie occorrenti agli
Uffici Scolastici territoriali per l'anno scolastico in corso.
Si precisa, altresì, che qualora una persona abbia prodotto una domanda
anteriore al 1° settembre 2000 e un'altra da tale data in poi, la prima
istanza va definita secondo le modalità più sopra descritte.
Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalla Sede periferica
dell'I.N.P.D.AP., vanno comunicati i dati retributivi come sono presenti al
sistema informativo, con riserva di fornire quelli aggiornati una volta
definita la posizione economica degli interessati.
D) Indennità di buonuscita - Liquidazione e riscatto.
L'art. 2 commi 1 e 2, della legge 8.8.1995 n. 335 prevede il passaggio all'I.NP.D.A.P.
delle competenze in materia pensionistica e non anche alcuni adempimenti
connessi al trattamento di fine rapporto, come attività diretta alla
compilazione dei modelli PL.1, PL 2 e PR 1.
Pertanto, gli Uffici Scolastici Territoriali vorranno curare, come per il
passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione dell'indennità di
buonuscita.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente
circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro
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