| Introduzione
Alla C.M. 14 agosto 1991, n. 253, riguardante
l'oggetto, sono apportate modifiche ed integrazioni,
tenuto conto dell'esperienza acquisita nel decorso anno
scolastico e delle richieste di chiarimenti da più parti
pervenute.
Le presenti istruzioni sostituiscono integralmente quelle
in precedenza diramate.
1. Premessa
1.1 Com'è noto, sono state a tutt'oggi emanate
numerose circolari in materia di visite guidate e di
viaggi di istruzione, distinguendo tale settore da quello
degli scambi di classi con Paesi stranieri, in ordine ai
quali vige una separata, specifica disciplina.
Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione
delle succitate istruzioni ministeriali ed al fine di
corrispondere alle esigenze operative e di
razionalizzazione dettate dalla C.M. 20 ottobre 1990, n.
273, con la presente circolare si vuole conferire una più
compiuta e organica articolazione alla materia, unificando
in un unico testo aggiornato, con carattere permanente, la
disciplina amministrativa dispersa in più atti.
1.2 Resta confermato che le visite guidate e i viaggi
di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività
sportive, presuppongono, in considerazione delle
motivazioni culturali didattiche e professionali che ne
costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una
precisa, adeguata programmazione didattica e culturale
predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno
scolastico e si configurano come esperienze di
apprendimento e di crescita della personalità, rientranti
tra le attività integrative della scuola.
Tale fase programmatoria rappresenta un momento di
particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali
ad essa preposti e si basa su progetti articolati e
coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare
dette iniziative come vere e proprie attività
complementari della scuola e non come semplici occasioni
di evasione.
Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare
programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad
aziende, musei, unità produttive.
2. Finalità
2.1 La caratteristica comune delle iniziative
didattico-culturali in argomento è dunque la finalità di
integrazione della normale attività della scuola o sul
piano della formazione generale della personalità degli
alunni o sul piano del complemento delle preparazioni
specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del
lavoro.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i
viaggi devono prefiggersi -obiettivi consistenti, per
l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale
degli studenti che vi partecipano- è necessario che gli
alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli
elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul
contenuto delle iniziative stesse.
Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale
didattico articolato che consente una adeguata
preparazione preliminare del viaggio nelle classi
interessate, fornisca le appropriate informazioni durante
la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle
esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e
di estensione.
Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione,
in nessun caso deve essere consentito agli studenti che
partecipano al viaggio di essere esonerati, anche
parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a
meno di non vederne vanificati gli scopi didattici
cognitivo-culturali e relazionali.
Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli
obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a
ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.
A questo punto, non si può fare a meno di evidenziare
come occorra favorire, nella realizzazione delle
iniziative in oggetto, quel complesso rapporto tra scuola
e ambiente extrascolastico, manifestatosi sempre più
tangibile in questi ultimi tempi, assegnando così un
ruolo sempre più attivo e dinamico alla scuola, che viene
pertanto rivitalizzata qualitativamente da nuovi motivi di
riflessione, in vista del nuovo assetto comunitario
europeo.
Il contatto sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente
consente infatti di acquisire una maturità più ampia e,
segnatamente, una educazione ecologica che stimola ad una
considerazione più profonda dei valori della vita nei
suoi aspetti culturali naturali e storici.
3. Tipologia dei viaggi
3.1 I viaggi d'istruzione, così genericamente
denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che
si possono così sintetizzare.
a) Viaggi di integrazione culturale
Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea
l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore
conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici,
monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi
possono altresì prefiggersi la partecipazione a
manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che
comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove
è ubicata la scuola.
Al fine di facilitare il processo di unificazione e di
integrazione culturale, devono essere incoraggiate le
iniziative di gemellaggio tra scuole di regioni più
avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno
favorite, anche per particolari situazioni geografiche e
ambientali.
Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è
rappresentata dalla constatazione della realtà sociale,
economica, tecnologica, artistica di un altro paese,
specie dei paesi aderenti alla CEE;
b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
Sono essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di
esperienze tecnico-scientifiche. Al riguardo meritano di
essere particolarmente menzionati i viaggi programmati
dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e
dagli istituti d'arte, quei viaggi, cioè, che in
attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di
insegnamento ed in vista di una sempre più efficace
integrazione tra scuola e mondo del lavoro, si prefiggono,
in via primaria, le visite, in Italia come all'estero, in
aziende, unità di produzione o mostre, nonché la
partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti
possano entrare in contatto con le realtà economiche e
produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio.
In questa tipologia di viaggi rientrano, oltre quelli
aventi carattere di esercitazioni didattiche, sempre
nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale e
artistica (crociere didattiche ed esercitazioni in mare,
tirocini turistici, esibizioni artistiche ...) anche le
visite presso le realtà aziendali;
c) Visite guidate
Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso
complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie,
località d'interesse storico-artistico, parchi naturali,
ecc.
Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il
numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti di
ascoltare colui che illustra e per evitare danni agli
oggetti esposti.
Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite,
appare opportuno che i vari centri di cultura siano
debitamente contattati ed informati in tempo. Tale
adempimento consente, peraltro, per le visite in istituti
di antichità e d'arte statali o, in genere, in località
di interesse storico-artistico, di meglio gestire il
libero ingresso dei gruppi di studenti accompagnati. Tale
beneficio, esteso ai gruppi di studenti delle scuole
parificate e legalmente riconosciute, è fruibile dietro
presentazione di una certificazione rilasciata dal capo
d'istituto attestante la qualifica di docente o di alunno
e, ove occorra, di un documento di riconoscimento. Gli
organizzatori del viaggio potranno comunque rivolgersi
alle Soprintendenze regionali dipendenti dal Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali per ogni eventuale chiarimento
sulla disciplina relativa all'ingresso gratuito nei musei,
applicativa della legge 27 giugno 1985, n. 332.
Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle
visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le
stesse possono essere effettuate anche in comune diverso
da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi
restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di
viaggiare in orario notturno;
d) Viaggi connessi ad attività sportiva
Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che
debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire
agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività
sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante
importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla
salute. Vi rientrano sia le specialità sportive
tipicizzate, sia le attività genericamente intese come
"sport alternativi", quali le escursioni, i
campeggi, le settimane bianche, i campi scuola.
Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche
la partecipazione a manifestazioni sportive.
Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come
scopo preminente oltre alla socializzazione,
l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a
quelle normalmente acquisite in classe. E' pertanto
indispensabile che queste iniziative siano programmate in
modo da lasciare sufficiente spazio alla parte
didattico-culturale.
4. Destinatari
4.1 Sono gli alunni delle scuole elementari e delle
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in
possesso di un documento di identificazione nonché, per i
viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio.
Tale ultimo documento può avere anche contenuto
collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di
valido documento personale di identificazione.
Resta confermata l'esclusione delle iniziative in parola
per i bambini della scuola materna, data la loro tenera età.
Per questi ultimi, peraltro, sulla base delle proposte
avanzate dai collegi dei docenti nell'ambito della
programmazione didattico-educativa, i consigli di circolo
potranno deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo
modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei
bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni
iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi.
4.2 E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino
studenti compresi nella medesima fascia di età,
sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più
comuni.
4.3 La partecipazione dei genitori degli alunni potrà
essere consentita, a condizione che non comporti oneri a
carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si
impegnino a partecipare alle attività programmate per gli
alunni.
4.4 Per gli alunni minorenni è tassativamente
obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita
la potestà familiare.
L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni
maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere
avvertite a mezzo di comunicazione scritta.
4.5 Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia
assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli
alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è
auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni
delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui
programmazione contempli la partecipazione di studenti,
appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali,
cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi
ad attività sportive agonistiche.
5. Destinazione
5.1 I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione
secondaria di secondo grado sono organizzati in Italia e
all'estero. Valgono, per gli alunni della scuola
dell'obbligo, le limitazioni segnatamente indicate al
punto sub 5.4.
In via generale, è consigliabile seguire il criterio
della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da
contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del
viaggio con le esigenze non trascurabili, di contenimento
della spesa pubblica.
In proposito, si reputa utile rammentare che la
progettazione di ogni spostamento, specialmente se
organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da
un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli
eventuali contributi di enti vari) e dei costi
preventivabili.
Essa pertanto può essere realizzata solo quando
l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti,
tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie
degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità,
o comunque, di entità tale da determinare situazioni
discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la
stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.
In ordine a tale quota di compartecipazione, non possono
comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le
famiglie degli alunni circa la disponibilità a
concorrere. Tali sondaggi si appalesano più che opportuni
anche in occasione dell'organizzazione delle
"settimane bianche" ed altre iniziative che
richiedono tenute e attrezzature relativamente costose,
spesso non possedute dalla generalità degli alunni.
In proposito giova segnalare l'opportunità, proprio per
venire incontro agli alunni meno abbienti, che venga
preventivamente accertata la possibilità di avere a
disposizione, gratuitamente o a prezzi ridotti, gli
indumenti e le attrezzature adatti per il periodo
necessario. Nella circostanza, gli organizzatori e la
stessa scuola terranno opportunamente presenti le
iniziative eventualmente intraprese su scala provinciale
dai provveditori agli studi.
5.2 Viaggi in Italia. Hanno lo scopo, come si è già
detto, di promuovere negli alunni una migliore conoscenza
del loro Paese. Si ritiene consigliabile evitare di
scegliere come meta località molto lontane dalla sede
della scuola, privilegiando la propria regione e quelle
confinanti o più vicine.
E' inoltre opportuno diversificare le mete, in modo tale
che accanto alle più note città d'arte nelle quali,
specie in taluni periodi dell'anno, più accentuato è il
flusso dei turisti stranieri e italiani, siano tenute
presenti anche località e centri minori, parimenti ricchi
di patrimonio storico, artistico e culturale e, quindi,
altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei
viaggi d'istruzione in argomento.
E' consigliabile che il personale della scuola incaricato
dell'organizzazione dei viaggi o delle visite guidate
informi il sindaco e l'Ente provinciale turismo delle
località interessate, in vista dell'apprestamento di ogni
misura che possa rendere più confortevole e più proficua
l'iniziativa.
5.3 Viaggi all'estero. Si suggerisce che le scelte
delle scuole vengano indirizzate in via preferenziale
verso i Paesi europei e specialmente verso quelli aderenti
alla CEE, ovvero confinanti con l'Italia.
E' opportuno che la scuola, tramite l'ufficio scolastico
provinciale, informi il competente ufficio diplomatico
italiano (Ambasciata o Consolato).
Per la visita ad importanti organismi internazionali, come
il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, l'ONU,
l'UNESCO ... E' opportuno prendere preventivamente
contatto con gli appositi uffici attrezzati per
l'accoglimento degli alunni e disponibili per accordi
diretti.
Le scuole associate all'UNESCO, infine, potranno giovarsi
della consulenza e della mediazione della commissione
nazionale dell'UNESCO (Roma - Piazza Firenze, 57).
5.4 Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa
presente quanto segue:
- riguardo al primo ciclo della scuola elementare si
ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti
avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre
per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere
allargato all'intera regione. Ovviamente, tale criterio
territoriale assume carattere generale e orientativo,
essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi
e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il
proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità
di uno "sconfinamento" in altra provincia o
regione, allorché la località di partenza sia confinante
o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra
regione.
In tale ottica, sono consentiti, limitatamente al secondo
ciclo e, comunque, in via del tutto eccezionale, gite di
un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero,
purché la meta prescelta sia, per l'appunto, confinante;
- riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono
avvenire sull'intero territorio nazionale. Sono inoltre
consentite brevi gite di un solo giorno, senza
pernottamento, in territorio estero, in occasione di
viaggi che abbiano per meta zone di confine.
Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici
provinciali potranno eccezionalmente autorizzare,
osservando con particolare rigore le dovute cautele,
viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi
internazionali come quelli menzionati al precedente punto
5.3, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali
di risonanza internazionale o programmati in conseguenza
dell'adesione ad iniziative internazionali. Le scuole
associate all'UNESCO potranno, sempre limitatamente alle
terze classi, compiere parimenti viaggi in Europa, in
connessione con le attività proprie di tale organismo.
6. Organi competenti
6.1 I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia
decisionale degli organi collegiali della scuola. In
particolare, spetta ai consigli di circolo o di istituto,
ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416,
determinare, sulla base delle accertate disponibilità
finanziarie, i criteri generali per la programmazione e
l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli
orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3
del succitato D.P.R. n. 416/1974), dei quali si rende
promotore il collegio dei docenti (art. 4). La
deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, la
cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta
esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e, quindi, al direttore
didattico o al preside, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n.
417/1974, rappresenta, in sostanza, nella procedura
relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione
del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi
costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.
6.2 Si rammenta che le deliberazioni dei consigli di
circolo o di istituto, contenenti tutti gli elementi e la
documentazione di cui al successivo punto 12, debbono
essere trasmesse agli uffici scolastici provinciali, per
la preventiva verifica circa la regolarità o legittimità
delle procedure organizzative seguite, con particolare
riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali
che i viaggi debbono prefiggersi.
Detti uffici, nel quadro dei poteri di vigilanza da
esercitarsi ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 416, potranno disporre tempestivi accertamenti
ispettivi, ove ravvisino vizi di legittimità o
irregolarità talmente gravi da prefigurare la possibilità
di un annullamento dei suddetti atti.
Si precisa che in caso di conflitto tra il collegio dei
docenti e il consiglio d'istituto o di circolo, l'ufficio
scolastico provinciale ha il potere di ristabilire il loro
regolare funzionamento, proprio in forza del suddetto
potere di vigilanza.
6.3 Al fine di consentire il tempestivo esercizio del
potere di vigilanza da parte dell'organo superiore, i
direttori didattici e i capi di istituto dovranno inviare
gli atti con un congruo anticipo rispetto alla data di
partenza prevista. I tempi potranno comunque essere
fissati dai singoli uffici scolastici provinciali in base
alla propria autonomia organizzativa.
Comunque, qualora detti uffici non facciano pervenire alla
scuola comunicazioni in contrario entro 10 giorni dal
ricevimento, la deliberazione deve intendersi regolarmente
approvata e gli aspetti organizzativi del viaggio potranno
essere perfezionati, in vista della pratica attuazione
della iniziativa.
Si richiama l'attenzione sul fatto che per le visite
guidate non è necessario trasmettere, per la vigilanza,
le suddette deliberazioni, essendo sufficiente una
comunicazione scritta in cui il capo di istituto o i
direttore didattico, nel dare notizia della data di
effettuazione della visita, assicuri il rispetto della
normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità
didattica dell'iniziativa attuata.
Si fa presente che gli uffici scolastici provinciali
dovranno comunque essere sempre consultati per un
preventivo, approfondito esame della documentazione nei
casi in cui si ravvisi necessario superare,
eccezionalmente, il limite di 6 giorni, ordinariamente
previsto per i viaggi in parola (cfr. punto sub 7.1).
6.4 Viaggi all'estero. Occorre sempre la preventiva
autorizzazione dell'ufficio scolastico provinciale, ove
trattisi di viaggi organizzati in qualunque Paese europeo
o affacciantesi nel bacino del Mediterraneo.
Come per i viaggi all'interno, è necessario che detto
ufficio riceva tutti gli atti con congruo anticipo
rispetto alla data prevista per l'effettuazione del
viaggio.
Al riguardo, si fa rinvio a quanto rappresentato al punto
sub 6.3. In mancanza di un provvedimento autorizzativo
entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il viaggio deve
intendersi regolarmente autorizzato (l'elevazione del
termine da 10 a 30 giorni è qui giustificato dalla
necessità di provvedere a dare efficacia all'iniziativa
mediante un formale provvedimento autorizzatorio).
Eventuali progetti di viaggio in Paesi extraeuropei,
corredati del parere degli uffici scolastici provinciali e
degli atti previsti, dovranno essere per tempo trasmessi a
questo Ministero (Direzione generale o Ispettorato
competenti) che autorizzerà il viaggio, sempre entro 30
giorni dal ricevimento, solo in presenza di particolari e
ben documentate motivazioni didattiche.
In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per
viaggi in Paesi la cui situazione interna possa fornire
motivi di preoccupazione per la sicurezza dei
partecipanti.
6.5 Si rammenta che l'art. 12 del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 416 assegna al consiglio scolastico distrettuale
il compito di formulare, un anno per l'altro, un programma
annuale di attività comprendente, tra l'altro, anche le
attività parascolastiche e interscolastiche, attività
tra le quali si fanno, per l'appunto, rientrare i viaggi
d'istruzione e le visite guidate, nonché il potenziamento
delle attività sportive destinate agli alunni.
L'esercizio di tale competenza non comprende la gestione
diretta delle iniziative, ma può fornire utile occasione
per contatti con le regioni e con le diverse istituzioni
interessate, al fine di realizzare una organicità delle
iniziative stesse, con l'eventuale risultato anche di
promuovere a vantaggio dei circoli e degli istituti
agevolazioni più consistenti sia sul piano della
contribuzione e della spesa, sia sul piano della
disponibilità dei servizi.
Un esemplare del programma, oltre che all'ufficio
scolastico provinciale, dovrà essere pertanto inviato
anche ai direttori didattici ed ai presidi, insieme alle
informazioni utili sui contatti presi nel senso sopra
indicato.
I consigli scolastici distrettuali, a fine anno,
riferiranno sull'attività svolta e sui risultati
conseguiti nella relazione cui sono tenuti ai sensi del
penultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
416.
7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione
7.1 Considerata l'opportunità che per il completo
svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano
sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe,
appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo
utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione
e per attività sportive, per ciascuna classe, da
utilizzare in unica o più occasioni.
Come previsto al punto 6.3, il limite dei sei giorni potrà
essere superato, in via del tutto eccezionale e previa
autorizzazione scritta dell'ufficio scolastico
provinciale, in presenza di specifici progetti
organicamente inseriti nella programmazione didattica che
intendono conseguire obiettivi di particolare importanza
formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la
tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in
relazione ai vari aspetti sperimentali.
Tra detti viaggi assumono particolare rilievo quelli
aventi carattere di esercitazioni didattiche (cfr. al
riguardo il punto 3.1 lettera b).
7.2 E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi
nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività
didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al
completamento dei programmi di studio, in vista della
conclusione delle lezioni.
Entro tale termine dovranno concludersi eventuali concorsi
culturali, indetti da enti o associazioni, che comportino
spostamenti in sedi diverse per l'esecuzione o la
premiazione. Di tale norma dovranno tenere conto gli
organizzatori nella predisposizione dei relativi bandi di
concorso.
Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di
lezione si può derogare solo per l'effettuazione di
viaggi connessi ad attività sportive scolastiche
nazionali ed internazionali o di attività collegate con
l'educazione ambientale, considerato che tali attività
all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi,
essere svolte prima della tarda primavera.
7.3 Particolare attenzione va posta, nella
programmazione delle iniziative in esame, al problema
della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più
possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta
stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi
l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti
nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle
visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro
particolare interesse storico-artistico e religioso,
richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad
evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di
giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del
viaggio vengano preventivamente concordati con i
responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto
di visita, tempi e modalità di effettuazione
dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare
-specie se trattisi di luogo di culto- nonché delle opere
d'arte ivi custodite.
7.4 E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non
cada in coincidenza di altre particolari attività
istituzionali della scuola (scrutini, elezioni
scolastiche, etc.).
7.5 Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto,
in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di
viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di
tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di
prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in
arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei
partecipanti, dall'altro alla constatazione che
l'itinerario da percorrere prima di arrivare a
destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto
delle finalità educative della iniziativa.
Deroghe particolari ad suddetto divieto sono contemplate
nei successivi punti 9.1 e 9.2.
8. Docenti accompagnatori
8.1 E' opportuno che vengano individuati tra i docenti
appartenenti alle classi frequentate degli alunni
partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie
attinenti alle sue finalità.
Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività
sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui
docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione
di docenti di altre materie cultori dello sport
interessato o in grado per interessi e prestigio di
aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e
di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi
il binomio cultura-sport.
Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno
degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della
lingua del Paese da visitare.
L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di
particolare prestazione di servizio per la quale spetta la
corresponsione della indennità di missione nella misura
prevista dalle disposizioni vigenti.
Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta
l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli
alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui
all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di
cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che
limita la responsabilità patrimoniale del personale della
scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non
solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a
tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo
spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni,
anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole
comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.
8.2 Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere
menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o
di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più
ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le
necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico,
non si può d'altro canto non tener conto delle
inderogabili esigenze di contenimento della spesa
pubblica.
Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella
programmazione dei viaggi debba essere prevista la
presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni,
fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e
fino ad un massimo di tre unità complessivamente per
classe può essere deliberata, sempre che ricorrano
effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e
il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.
Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il
programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore
cosiddette "a disposizione").
Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in
situazione di handicap, si demanda alla ponderata
valutazione dei competenti organi collegiali di
provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un
qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso
del presente punto, nonché di predisporre ogni altra
misura di sostegno commisurata alla gravità della
menomazione.
8.3 Ai fini del conferimento dell'incarico, il
direttore didattico o il preside, nell'ambito delle
indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto
e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente
capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro
effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative
designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita
ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove
non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori
richiesto.
8.4 Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento
dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo
stesso docente partecipi a più di un viaggio di
istruzione nel medesimo anno scolastico.
Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure
essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei
docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti
assenze dello stesso insegnante.
8.5 I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione
concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali
ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli
inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della
visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito
dall'agenzia o ditta di trasporto.
La relazione degli accompagnatori consente al capo di
istituto di riferire a sua volta all'ufficio scolastico
provinciale il quale, ove noti che in più occasioni una
medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a
gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalarla alle
istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano
conto nell'organizzazione delle iniziative future.
8.6 Fermo restando il dovere preminente del personale
della scuola nella vigilanza degli alunni, in relazione
alle modalità del viaggio e al numero dei partecipanti,
il consiglio di istituto può deliberare che alla
vigilanza stessa concorra contrattualmente anche personale
qualificato delle agenzie di viaggio. In tal caso, è
necessario:
a) che le famiglie ne siano informate;
b) che la persona esercente la potestà familiare o
l'alunno maggiorenne rilascino un dichiarazione scritta di
esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni
derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del
personale dell'agenzia di viaggio;
c) che il contratto con l'agenzia contempli espressamente
e in modo appropriato l'assunzione dell'onere della
vigilanza (si raccomanda, sotto questo profilo, una
attenta lettura degli eventuali modelli prestampati, che
spesso occultano le insidie di clausole liberatorie di
vario genere).
8.7 Posto che l'incarico di accompagnatore spetta
istituzionalmente al docente -il viaggio di istruzione,
infatti, rappresentando un momento dell'attività
didattica, va inserito nella progettazione educativa
propria dei docenti- non si escludono particolari ipotesi
di partecipazione ai viaggi d'istruzione dei capi di
istituto, nel rispetto delle disposizioni relative ai
docenti accompagnatori, dinanzi enunciate. Infatti, tenuto
conto degli aspetti positivi che la sua persona
rappresenta per gli alunni ai fini, anche, di una maggiore
correttezza di comportamento nei vari momenti del viaggio,
è fuor di dubbio che la presenza del capo di istituto può
rivelarsi di particolare utilità in tutte quelle
circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità,
diversamente rappresentative, sia all'interno che
all'estero, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a
disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari
(ad esempio, viaggi connessi con particolari qualificati
progetti didattici o viaggi cosiddetti di integrazione
della preparazione di indirizzo, come quelli segnatamente
menzionati alla lett. b) del punto 3.1 ed al punto 7.1).
9. Scelta del mezzo di trasporto dell'agenzia, della
ditta di trasporti
9.1 Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che
i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi
a lunga percorrenza.
In proposito, è auspicabile che le località direttamente
collegate con la ferrovia siano raggiunte attraverso una
oculata combinazione treno + pullman.
Circa i suddetti viaggi a lunga percorrenza, se ne
consente l'effettuazione anche nelle ore notturne, in
deroga al divieto generale previsto al punto 7.5.
Si precisa che i viaggi a lunga percorrenza, rientranti
nella deroga, sono quelli che si protraggono per l'intera
notte e si concludono, in base agli orari ferroviari
ufficiali, in ore propizie a consentire l'agevole
espletamento, da parte degli accompagnatori di tutti gli
adempimenti connessi con la sistemazione in albergo della
comitiva.
Sembra il caso di evidenziare, a sostegno della prevista
possibilità di effettuare nelle ore notturne viaggi di
così lunga durata, che gli adempimenti sopracitati, cui
sono tenuti gli accompagnatori all'arrivo, potrebbero
invece incontrare difficoltà ed inconvenienti, ove lo
stesso viaggio si concludesse a tarda sera se effettuato
nelle ore diurne.
Sulla opportunità e convenienza di utilizzare il treno,
si richiama il protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre
1990 tra questo Ministero, il Ministero dei Trasporti e
l'ente Ferrovie dello Stato, trasmesse a tutti gli uffici
scolastici provinciali con circolare n. 3602/197/BN del 31
ottobre 1990.
Giova far presente che il concetto di
"convenienza" sottintende anche e soprattutto un
significato economico, nel senso che deve essere precluso,
compatibilmente con la disponibilità dei convogli, il
ricorso a costi aggiuntivi sul prezzo del biglietto,
dovuti a titolo di supplemento per i treni rapidi. Tali
costi, infatti, sarebbero ingiustificati proprio per
effetto del pernottamento in treno.
9.2 Per i viaggi all'estero, i cui percorsi, data
l'eccessiva distanza o la particolare ubicazione del Paese
da raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi
ragionevoli con i normali mezzi di trasporto via terra,
non si esclude l'utilizzazione dell'aereo e, in qualche
caso, anche della nave.
Essendo stato qui segnalato che le navi che collegano
l'Italia con alcuni Paesi del Mediterraneo viaggiano in
orario notturno, per rendere più confortevole il
tragitto, anche i viaggi programmati per i suddetti Paesi
rientrano nella deroga di cui al precedente punto 9.1, al
pari dei viaggi a lunga percorrenza effettuati in treno.
Qualora il viaggio dovesse concludersi in orario parimenti
notturno (ipotesi che si pone, per lo più, per i viaggi
in aereo), i docenti accompagnatori saranno chiamati ad
una più attenta vigilanza anche in arrivo. Resta fermo
che l'autorizzazione all'uso dell'aereo o la opportunità
di far ricorso alla nave devono essere oggetto di una
scrupolosa valutazione in sede di programmazione dei
viaggi, al fine di potere in tempo utile stabilire che i
maggiori costi per il biglietto dell'aereo o della nave,
nonché i tempi necessari per coprire il percorso, non
compromettano l'organizzazione di altre iniziative verso
località più vicine e meritevoli di altrettanto
interesse.
9.3 Considerato che le iniziative in parola perseguono
finalità culturali ed educative, è in facoltà delle
istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia,
è consigliabile, per renderne più agevole e sicura la
realizzazione, che i consigli di circolo e d'istituto
deliberino di avvalersi delle strutture di agenzie di
viaggio in possesso di licenza di categoria A, A
illimitata e B ed in grado, pertanto, di fornire un
servizio completo dal viaggio, comprensivo della
sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della
località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di
ingresso nelle visite a musei, edifici pubblici,
stabilimenti industriali, ecc.).
9.4 Si precisa che qualsiasi condizione di favore
disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel
contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata
agli alunni (riduzioni della relativa quota di
partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a
favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una
economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un
risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e
l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in
aggiunta a quelli già conferiti in sede di
programmazione.
9.5 Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare
la fase pratica di attuazione dell'iniziativa, gli
incaricati devono accertare con la massima diligenza,
eventualmente consultando anche l'Ente provinciale turismo
e le Aziende di promozione turistica (APT), l'assoluta
affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della
ditta di autotrasporti.
Si precisa, in proposito, che ai sensi dell'art. 10 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, le associazioni senza scopo
di lucro che operano a livello nazionale per finalità
ricreative, culturali, religiose e sociali sono
autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive
esclusivamente per i propri associati. Pertanto, i
consigli di circolo o di istituto potranno rivolgersi,
fatto salvo quanto sopra, per l'organizzazione delle
attività in questione, anche alle citate associazioni, a
condizione che esse forniscano tutte le garanzie in ordine
ai mezzi di trasporto, all'alloggio, alle assicurazioni
richieste nella presente circolare.
9.6 Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta
di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui
all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975, che prevede, tra
l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto
comparativo di almeno tre ditte interpellate.
Nel caso di specie, detto prospetto, stilato dalle ditte
sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale
per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato
alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto.
9.7 All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una
dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da
allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di
istituto ( da inviare all'ufficio scolastico provinciale,
nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa
garantisca;
a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale
all'esercizio delle attività professionali delle agenzie
di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo
gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi
regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito
registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle
norme di legge nell'organizzazione del viaggio,
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad
eventuali omissioni o inadempienze;
c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato
con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di
circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa
rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo
punto 9.8.
9.8 Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio,
devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati
alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto
(da inviare, nei casi previsti, all'ufficio scolastico
provinciale) i seguenti atti, in luogo della dichiarazione
di cui alla lettera c) del precedente punto 9.7:
a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da
cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della
revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio
con conducente, oppure di linea);
b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il
numero di targa per i veicoli da noleggio;
c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire
all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata
dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod.
M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;
d) fotocopia della patente "D" e del certificato
di abilitazione professionale "KD" del o dei
conducenti;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il
personale impiegato è dipendente della ditta e che ha
rispettato le norme in vigore per quanto concerne i
periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana
precedente il giorno di partenza;
f) attestazione o fotocopie dei certificati di
assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da
una polizza assicurativa che preveda un massimale di
almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a
favore delle persone trasportate, quando sul mezzo
viaggiano almeno trenta persone;
g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di
cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla
legislazione vigente, atto a controllare se il personale
addetto abbia osservato le norme in materia di orario di
guida;
h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo
dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di
un'officina autorizzata;
i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del
viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla
partenza all'arrivo);
l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta
efficienza dal punto di vista della ricettività, in
proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di
vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere
comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso
gli uffici M.C.T.C.
9.9 In occasione di visite guidate e di brevi gite
effettuate con automezzi di proprietà del Comune,
condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna
dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta
all'ente locale circa il possesso dei requisiti di
sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in
materia di circolazione di autoveicoli.
Sull'argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le
disposizioni aggiornate impartite dal Ministero dei
Trasporti nell'ambito della propria competenza.
9.10 Per tutti i viaggi, comunque organizzati,
l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve
garantire per iscritto:
a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi
del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da
tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore
alle 9 (nove) ore giornaliere, sino presenti due autisti.
L'alternarsi alla guida dei due autisti consente
l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre
1985, il quale prescrive che il periodo di guida
continuata di un medesimo autista non può superare le
quattro ore e mezza;
b) che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di
durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista
effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni
quattro ore e mezza di servizio;
c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che
la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per
l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di
igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo
riguardo è, comunque, opportuno che gli organizzatori si
assicurino che l'alloggio non sia ubicato in località
moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi
da visitare.
9.11 Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere
in spiacevoli contrattempi, particolarmente in occasione
di viaggi all'estero, l'obbligo di esaminare con la
massima cura ed in ogni sua parte, il contratto proposto
dall'agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.
10. Assicurazione contro gli infortuni
10.1 Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di
istruzione debbono essere garantiti da polizza
assicurativa contro gli infortuni.
Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione
versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa
globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per
spese di assicurazione.
Per quanto concerne i docenti designati come
accompagnatori (nonché i capi di istituto) dovrà essere
di volta in volta stipulato apposito contratto di
assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo
graverà sul capitolo delle attività integrative e
parascolastiche.
In proposito, giova rammentare che quella degli
accompagnatori, cosÏ come evidenziato al punto 8.1, IV
capoverso, deve essere considerata prestazione di servizio
a tutti gli effetti.
10.2 In materia di assicurazioni, si ritiene utile
segnalare quanto segue:
a) docenti ed alunni, ove l'abbiano sottoscritta, potranno
beneficiare della polizza assicurativa prevista, sul piano
nazionale, per i rischi connessi all'attività di
educazione fisica, secondo l'intesa con questo Ministero.
Tale forma assicurativa, fatte salve le dovute
integrazioni del premio a copertura della responsabilità
civile per eventuali danni a terzi, copre, infatti anche
l'area delle gite, delle visite guidate e dei viaggi di
istruzione svolti sia in Italia che all'estero, nonché
l'area delle attività sportive scolastiche ex lettera f)
dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 anch'esse
svolte sia in territorio nazionale che all'estero;
b) nell'ambito della loro autonomia, talune regioni
forniscono alla generalità degli alunni una assicurazione
che, normalmente, copre anche le attività in argomento.
E' consigliabile, tuttavia, effettuare un preventivo
accertamento;
c) per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra
all'intervento di una agenzia di viaggio che garantisca la
copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla
stipula di una assicurazione che preveda un massimale di
almeno tre miliardi, comprensiva di responsabilità civile
per eventuali danni a terzi causati dagli alunni o dai
loro accompagnatori;
d) nel caso di viaggi di integrazione della preparazione
di indirizzo, di cui al punto 3.1 lettera b), resta valida
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che gli
artt. 4 e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, estendo
d'ufficio anche agli alunni ed agli insegnanti.
11. Altri aspetti finanziari
11.1 Le spese per la realizzazione di visite guidate e
viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive,
compreso il pagamento delle indennità di missione del
personale docente, dovranno essere imputate sugli appositi
capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente
dotati.
11.2 Eventuali contributi elargiti da regioni, enti
locali o istituzioni diverse, nonché le quote
eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono
essere sempre versate nel bilancio del circolo o
dell'istituto.
11.3 I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo
svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia o
all'estero, devono avvenire esclusivamente attraverso i
normali documenti contabili.
In quest'ambito è consentito l'accreditamento al preside
o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in denaro
per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti
durante il viaggio.
Il preside o il docente renderanno conto di dette spese
con la documentazione.
12. Cenni riepilogativi sulla documentazione
12.1 Al fine di evitare contrattempi che ritardano il
rilascio delle autorizzazioni dell'ufficio scolastico
provinciale (punti 6.2 e 7.1 e punto 6.3) o del Ministero
(punto 6.4), ovvero, ostacolando il tempestivo esercizio
del potere di vigilanza dell'ufficio scolastico
provinciale (punto 6.2), potrebbero compromettere la
stessa realizzazione del viaggio, si raccomanda vivamente
ai capi di istituto di acquisire agli atti tutta la
necessaria documentazione, a cominciare da quella citata
nella delibera del consiglio, della quale è parte
integrante.
Sembra superfluo rammentare che il capo di istituto che
esegua la delibera del consiglio senza la relativa,
preventiva autorizzazione, incorre, ai sensi dell'art. 61
della legge n. 312/80 in gravi conseguenze sul piano della
responsabilità, specie se in presenza di incidenti.
Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti
della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni
richiesta dell'organo superiore, è la seguente:
a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti
per classi di appartenenza;
b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se
trattisi di alunni minorenni;
c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le
dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo
della vigilanza;
d) il preventivo di spesa e delle disponibilità
finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali
quote poste a carico degli alunni;
e) il programma analitico del viaggio;
f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi
culturali e didattici dell'iniziativa;
g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili
ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato (cfr.
punti 9.7, 9.8, 9.9);
h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie
interpellate (cfr. punto 9.6);
i) specifiche polizze di assicurazione contro gli
infortuni (cfr. punto 10).
Ai suddetti atti deve sempre fare riferimento la delibera
del consiglio di circolo o di istituto, la quale dovrà,
inoltre, contenere:
l) la precisazione che è stato sentito il parere del
consiglio di classe e del collegio dei docenti;
m) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero,
che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti di
identità validi per l'espatrio.
12.2 Circa gli atti che la scuola è tenuta a
trasmettere agli organi superiori unitamente alla
deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, si
fa riferimento a quelli di cui ai punti 8.2, 9.6, 9.7,
9.8, 10.
13. Disposizioni finali
13.1 La presente circolare sostituisce, nella materia
qui trattata tutte le circolari emanate, che sono
conseguentemente da considerarsi abrogate.
13.2 Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare la
necessaria diffusione alla presente alle istituzioni
scolastiche interessate delle rispettive province.
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