|
Circolare
Ministeriale 28 gennaio 1998, n. 36
Prot. n. 24171/BL
Oggetto: L. 27.12.97, n. 449.
Cessazioni anticipate dal servizio del personale del comparto scuola.
Con la presente circolare si intende richiamare l'attenzione delle
SS.LL. sulle principali innovazioni introdotte in materia dalla legge in
oggetto fornendo nel contempo alcuni chiarimenti ed indicazioni
operative.
A1) Nuovi requisiti previsti dalla L. 449/97 per accedere al
trattamento pensionistico 2) Termini per la presentazione delle domande
di dimissioni e per la revoca delle stesse 3) Richieste di mantenimento
in servizio oltre il 65° anno di età. 4) Richieste di part-time da
parte del personale collocato a riposo.
- Nuovi requisiti previsti dalla L. 449/1997 per accedere al
trattamento pensionistico (art. 59. comma 6)
Si precisa preliminarmente che, dal 1° gennaio 1998, i nuovi
requisiti richiesti ai dipendenti pubblici per accedere al
trattamento pensionistico sono quelli indicati nella tabella D, di
cui all'art. 59, comma 6, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Per l'anno 1998, essi sono fissati dalla legge in 53 anni di età e
35 anni contributivi o, in mancanza del requisito anagrafico, in 36
anni contributivi.
- Termini per la presentazione delle domande di dimissioni e della
revoca delle stesse (D.M. n. 48 del 21 gennaio 1997)
Per il personale del comparto scuola la materia è disciplinata
da specifiche disposizioni normative (artt. 510 e 580 del T.U.
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e art. 1 -
comma 74 - L. 23 dicembre 1996, n. 662); pertanto, nei confronti di
tali dipendenti, non trova applicazione la normativa prevista
dall'art. 59 - commi 21, 54 e 55 - della citata L. n. 449 del 1997
per il restante personale del pubblico impiego.
Resta, quindi, confermato al 15 marzo, per gli effetti a valere
dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico successivo,
il termine di presentazione delle domande di dimissioni volontarie
dal servizio e di revoca delle stesse, stabilito dal D.M. n. 48 del
21 gennaio 1997, avendo tale decreto efficacia permanente in assenza
di disposizioni che stabiliscano termini diversi.
Poiché nel corrente anno la data del 15 marzo è coincidente con un
giorno festivo, il termine ultimo per la presentazione delle istanze
in questione e fissato al 16 marzo.
E' opportuno, inoltre, richiamare l'attenzione del personale del
comparto scuola, che ha presentato domanda di dimissioni dal 16
marzo 1997 in poi, sul fatto che lo stesso potrà accedere al
trattamento pensionistico soltanto se in possesso dei nuovi
requisiti richiesti dalla L. 449/1997 per il restante personale del
pubblico impiego; ovviamente, il personale che ne sia sprovvisto
valuterà l'opportunità di revocare la domanda entro il termine del
16 marzo.
La facoltà di revoca può essere esercitata negli stessi termini
anche dal personale con domanda di dimissioni volontarie dal
servizio presentata entro il 15 marzo 1997, il quale per effetto
delle disposizioni del decreto- L. n. 129 citato, è stato
trattenuto in servizio nell'anno scolastico o accademico 1997-98 e
dal personale che, pur avendo diritto al collocamento a riposo con
decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o accademico 1997-98, ha
chiesto (ed ottenuto) il differimento di un anno del collocamento a
riposo (art. 1 - comma 5 - del testo del decreto-legge 19 maggio
1997, n. 129 coordinato con la legge di conversione 18 luglio 1997,
n. 229).
- Richieste di mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età
Il termine per la presentazione di tali richieste resta fissato
al 31 marzo di ogni anno (art. 509 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297).
Si ricorda che ne ha titolo il personale del comparto scuola che al
compimento del 65° anno di età non ha acquisito l'anzianità
massima o l'anzianità minima al fine del conseguimento della
pensione (art. 509, commi 2 e 3, del decreto legislativo 297/1994 e
art. 10, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 1989,
n. 417) o che, indipendentemente da tale situazione, intenda
permanere in attività per un ulteriore biennio.
- Richieste di part-time da parte del personale collocato a riposo
Il termine per la presentazione delle domande di mantenimento in
servizio con regime di lavoro part-time per il personale del
comparto scuola collocato a riposo per anzianità di servizio, che
è stato fissato, con circolare telegrafica n. 828, prot. 22797/BL
del 13 dicembre 1997, al 15 marzo di ogni anno, per il corrente anno
è prorogato al 16 marzo.
La domanda in argomento può essere presentata anche dal personale
collocato a riposo a far data dal 1° settembre o 1° novembre 1997,
purché in possesso dei requisiti previdenziali e/o anagrafici
previsti dalla tabella B allegata alla L. 8 agosto 1995, n. 335
(art. 1, comma 26).
B) L. 27.12.97 n. 449 - art. 59, comma 9 – "Maturazione del
requisito entro il 31 dicembre dell'anno".
L'art. 59 - comma 1 - lettera b) della L. 449/1997, innovando
rispetto al precedente sistema, ha stabilito che, per la determinazione
dell'anzianità contributiva ai fini dell'acquisizione del diritto a
pensione e della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno
luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Per il personale del
comparto scuola tale disposizione trova una limitazione nel successivo
comma 9 del citato art. 59, laddove prevede che la cessazione dal
servizio, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, ha effetto
dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico, con decorrenza,
dalla stessa data del relativo trattamento economico anche nel caso in
cui il requisito richiesto (sia esso anagrafico o contributivo) maturi
nel periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre e il 31
dicembre successivo.
La norma ha l'evidente scopo di non costringere il personale in
questione, per il quale come è noto, la decorrenza del collocamento in
quiescenza è fissata obbligatoriamente dalla legge alla data di inizio
dell'anno scolastico o accademico, a rimanere in attività di servizio
fino al 1° settembre o 1° novembre dell'anno scolastico o accademico
successivo.
Si precisa inoltre che il personale che compia il 65° anno di età nel
periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre e il 31
dicembre successivo sarà collocato in quiescenza il 1° settembre o 1°
novembre successivo al compimento del 65° anno di età (v. art. 509,
comma 1, del T.U. 297/1994), almeno che non intenda, con apposita
domanda, avvalersi del disposto di cui al richiamato art. 59, comma 9.
C) L. 27.12.97, n. 449 - art. 59, comma 9 – 1) Personale del
comparto scuola che ha presentato domanda di dimissioni non accolte,
entro il 15 marzo 1997. Collocamento a riposo in due scaglioni 2)
Personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 3
del decreto-L. n. 129/97 e personale in esubero
- Personale del comparto scuola che ha presentato domanda di
dimissioni non accolte, entro il 15 marzo 1997 - Collocamento a
riposo in due scaglioni
L'art. 59 - comma 9 - della L. 449/1997 dispone che il personale
del comparto scuola le cui domande di dimissioni presentate entro il
15 marzo 1997 non sono state accolte per effetto della normativa
contenuta nel sopra richiamato D.L. 129/1997, è collocato a riposo
in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno
scolastico o accademico 1998/99 e in quello 1999/2000.
Per stabilire lo scaglione di appartenenza di tale personale, nei
confronti del quale, giova rammentare, è garantita, in materia di
trattamenti pensionistici, l'applicazione della normativa in vigore
al 21 maggio 1997, (giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 129/1997) si terrà conto,
prioritariamente, in sede di formazione degli scaglioni medesimi,
dei requisiti di età anagrafica (53 anni) e di anzianità
contributiva (35 anni di contribuzione) ovvero di sola anzianità
contributiva (36 anni) richiesti dalla nuova legge al personale del
pubblico impiego nel 1998. Per la parte residua, sino al contingente
previsto, si terrà conto del requisito della maggiore età
anagrafica.
La compilazione degli scaglioni di cui trattasi sarà elaborata
automaticamente sulla base dei dati presenti nel Sistema informativo
del Ministero della Pubblica Istruzione.
A tal fine gli Uffici competenti comunicheranno, con la massima
sollecitudine, nei giorni successivi alla data del 16 marzo, tramite
S.T.D., l'anzianità contributiva espressa in anni, mesi e giorni,
maturata, da ciascun dipendente interessato, alla data del 16 marzo
1998. Eventuali variazioni relative all'anzianità contributiva,
successive alla predetta data, saranno comunicate tempestivamente al
Sistema.
Detta anzianità potrà essere determinata dai competenti Uffici
sulla base degli atti in loro possesso, richiedendo agli
interessati, ove necessario, tramite le istituzioni scolastiche di
titolarità, una dichiarazione dei servizi e/o dei periodi da
valutare per il trattamento pensionistico, utilizzando, al riguardo,
l'unito modello.
- Personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1,
comma 3, del decreto-legge n. 129/1227 e personale in esubero
Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio del
personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma
3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, come modificato dalla
legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229, (cessazione dal
servizio per invalidità, personale che ha raggiunto il limite di età
per il collocamento a riposo d'ufficio, personale femminile che
abbia compiuto il 60° anno di età) nonché, con le modalità
specificate nell'art. 59, comma 9, della L. 449/1997, del personale
che al termine delle operazioni di mobilità sarà in esubero.
Ne consegue che i dipendenti del comparto scuola che si trovino
nelle condizioni sopra precisate, potranno presentare domanda per
accedere al trattamento pensionistico, anche se privi dei nuovi
requisiti contributivi ed anagrafici richiesti dalla L. 27.12.1997,
n.449 per il restante personale del pubblico impiego.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente
circolare, che dovrà essere riprodotta e trasmessa ai Capi delle
istituzioni scolastiche ed educative site sui rispettivi territori,
compresi i direttori dei Conservatori e delle Accademie.
Sarà gradito un cenno di assicurazione di adempimento. (Il Ministro)
DICHIARAZIONE DI SERVIZI E/O PERIODI VALUTABILI AI FINI DEL
TRATTAMENTO PENSIONISTICO
…l… sottoscritt.. …, in servizio presso … con la qualifica di …,
dichiara sotto la propria responsabilità di avere prestato alla data del …
i seguenti servizi e/o periodi validi ai fini del trattamento pensionistico:
Servizio di ruolo AA. MM. GG.
Servizio non di ruolo con ritenute in conto AA. MM. GG.
entrate del Tesoro
Servizio riunito o riunibile (T.U. 1092/1973) AA. MM. GG.
Servizio ricongiungibile con iscrizione alle CasseAA. MM. GG.
gestite dall'I.N.P.D.A.P.
Servizio non di ruolo riscattato e/o computatoAA. MM. GG.
Servizio non di ruolo riscattabile e/o computabileAA. MM. GG.
con domanda valida
Servizio Militare AA. MM. GG.
Durata del corso legale di studi universitari AA. MM. GG.
riscattati o riscattabili con domanda valida
Servizi ricongiunti o ricongiungibili con AA. MM. GG.
domanda valida (Leggi 29/1979 e 45/1990)
TOTALE AA. MM. GG.
___________________
(Firma)
Data ........................
|