Circolare
n. 45 del 17 febbraio 2000
Rapporto
di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.
L’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 ha disciplinato –
come è noto – la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno
in rapporti di lavoro a tempo parziale del personale della scuola a
decorrere dall’anno scolastico 1997/1998.
Con successiva O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998,
emanata in attuazione del decreto n. 331 del 29 luglio 1997 del Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro del
bilancio e della programmazione economica, sono state emanate ulteriori
disposizioni per il personale della scuola che, in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l'accesso al
pensionamento, chieda la trasformazione del rapporto a tempo parziale
con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.
L'istituto del part-time, introdotto nel nostro
ordinamento dalla legge 29.12.88, n. 554, è stato guardato con favore
sempre crescente dal legislatore che ha individuato in esso un valido
strumento per una più flessibile organizzazione del lavoro ed un
incentivo all'assunzione di nuovo personale. Disposizioni in materia di
misure di potenziamento e di incentivazione del part-time finalizzate ad
incrementare il ricorso a tale istituto, sono contenute infatti nelle
leggi finanziarie degli ultimi anni, ivi compresa la legge 23.12.1999,
n. 488.
Premesso quanto sopra, viene tuttavia da varie sedi
segnalato a questa amministrazione che l'effettuazione del part-time
presso le dipendenti istituzioni scolastiche da parte del personale
della scuola, non viene nei fatti agevolata; anzi spesso le modalità di
prestazione richieste, ne rendono difficoltoso lo svolgimento,
scoraggiando di conseguenza il dipendente a ricorrere a tale istituto.
Tale ultimo effetto acquista particolare rilievo negativo riguardo il
personale che, in possesso dei requisiti di legge per fruire del
trattamento pensionistico di anzianità contestualmente con la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, non si avvale
tuttavia di questa facoltà, ma preferisce la via del pensionamento, per
il timore - spesso fondato - che le modalità di svolgimento del
servizio risultino eccessivamente gravose, tali da rendere non più
utile e rispondenti alle necessità personali il ricorso al part-time.
Ciò non appare peraltro in linea con gli indirizzi seguiti da questa
amministrazione, tesi a favorire la permanenza in servizio del personale
della scuola, anche per non disperdere il patrimonio di competenze e
professionalità che possono ancora rendere un utile servizio al mondo
della scuola.
Considerato quanto sopra, si desidera attirare
l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che :
– nella individuazione delle possibili articolazioni
della prestazione lavorativa sia favorita, nella salvaguardia della
esigenza della continuità didattica delle classi e del principio della
unicità del docente per ciascun insegnamento, quella segnalata
dall'interessato (ad esempio prestazione su tre giorni settimanali
invece che su quattro al fine di rendere meno oneroso l'impegno
lavorativo, come già raccomandato nella C.M. n. 62 del 19 febbraio
1998, con la quale è stata trasmessa l'O.M. n. 55 del 13 febbraio
1998);
– la partecipazione del personale part-time alle
eventuali iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo
degli studenti che, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156, sono
considerate attività scolastiche a tutti gli effetti, avvenga su base
volontaria, specie se le attività in questione si svolgano in orario
pomeridiano;
– possibilità che la prestazione lavorativa a tempo
parziale, come già previsto dall'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997,
richiamata dell'O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, sia concentrata su
determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa
di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione
dell'attività didattica.
Si rammenta che l'art. 9 dell'O.M. n. 55 del 13.2.1998
ha previsto che con contrattazione collettiva decentrata, può essere
disposto, a favore del personale part-time, il trattamento accessorio
collegato alla realizzazione di attività di cui agli artt. 43 e 54 del
CCNL sottoscritto il 4.8.1995, anche in misura non direttamente
proporzionale all'orario di servizio prestato, qualora i risultati
conseguiti non siano connessi alla durata della prestazione lavorativa.
Si ritiene inoltre utile ricordare che - ai sensi
dell'art. 5 dell'O.M. n. 55 del 13.2.1998 - al personale che fruisca del
regime della cumulabilità (part-time e contestuale pensionamento) e che
venga a trovarsi in posizione di soprannumerarietà si applicano, ai
fini della mobilità, le stesse modalità previste per il personale a
tempo pieno, secondo la vigente normativa. Ciò significa che nella
eventuale graduatoria formulata dai Capi di istituto per
l'individuazione dei perdenti posto (v. contratto integrativo nazionale
n. 2/2000 e O.M. n. 26 del 2.2.2000 sulla mobilità del personale della
scuola), la posizione del personale in questione, sarà determinata in
base agli stessi criteri di valutazione stabiliti nella relativa Tabella
per i trasferimenti d'ufficio previsti per il personale a tempo pieno,
non potendo in nessun modo la posizione in part-time costituire un
elemento penalizzante al fine della collocazione nella graduatoria
stessa.
La casistica sopra riportata ha - ovviamente -
semplice valore esemplificativo. Quello che preme sottolineare è la
necessità che, in tutte le situazioni di impiego del personale
part-time, laddove sia possibile scegliere tra più soluzioni, sia
adottata quella che, compatibilmente con le esigenze del servizio,
risulti la meno gravosa per il dipendente, al fine di garantire che il
diritto alla fruizione del part-time possa essere esercitato in modo
pieno e non venga nei fatti reso difficoltoso.
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