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IL
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
I
rapporti di lavoro a tempo determinato intercorrenti con personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, delle scuole
statali d'ogni ordine e grado, si
costituiscono e restano regolati
mediante contratti individuali (artt. 18 e 47, CCNL 4 agosto 1995). Il contratto
di lavoro del
personale scolastico si può ritenere come
un contratto per adesione: è infatti predeterminato dalla legge e
dalle disposizioni dello stesso
contratto collettivo di lavoro. Non è offerta alcuna possibilità al contraente
privato di modificare il proprio contratto o di diversificare il contratto tipo,
predisposto dall'amministrazione.
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Stipula
del
contratto
a
tempo determinato
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Il
contratto individuale di lavoro deve contenere la data di inizio e di
cessazione degli effetti del contratto, la
qualifica,
i compiti corrispondenti alla qualifica e il livello retributivo; la sede
di servizio e l'eventuale nominativo
del personale sostituito per le supplenze brevi.
La
data d'inizio degli effetti del contratto deve coincidere con la
prestazione dell'effettivo servizio, non essendo possibile prevedere nel
contratto un periodo coperto da decorrenza giuridica.
La
data di scadenza non può essere un giorno festivo o il giorno libero del
docente. Le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali, il giorno
libero dei docenti, se ricadenti nei periodi di durata del contratto,
devono essere retribuite e sono considerate valide ai fini dell'anzianità
di servizio.
Il
personale assunto a tempo determinato ha diritto ad un trattamento
economico pari al trattamento iniziale
previsto
per il corrispondente personale a tempo indeterminato, che decorre dalla
data d'effettiva prestazione
del
servizio e fino alla scadenza del contratto.
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Ricorso
in materia
di
supplenze
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Le
"supplenze "devono essere conferite in base alle graduatorie
vigenti.
Nel
momento in cui subentrano le nuove graduatorie d'istituto (data della loro
pubblicazione al relativo albo)
le
supplenze già conferite sono subito revocate, solo se estendano la loro
durata ad un termine pari o superiore
a 20 giorni dalla data predetta.
La
norma in materia di conferimento della supplenza dispone che il
conferimento delle supplenze deve essere
comunicato
telegraficamente e deve essere accettato entro 24 ore dal ricevimento
della comunicazione. La
comunicazione
telegrafica può essere preceduta da interpello a mezzo fonogramma
registrato a protocollo
(commi
38-39, art. 19 OM n. 325/94).
La
chiamata telefonica deve perciò avvenire con i crismi formali, indicati
con precisione dall'ordinanza (fonogramma registrato a protocollo). Più
esattamente, nell'annotazione protocollata deve risultare chiaramente
la
data e l'ora esatta dell'inizio e termine della telefonata all'aspirante a
supplenza, le generalità precise di chi
ha
risposto, se si tratta di persona diversa dall'aspirante, il contenuto
della telefonata effettuata e della risposta ricevuta. I contratti a tempo
determinato devono essere pubblicati all'albo della scuola; da tale data
decorrono
i termini, 15 giorni, per eventuali impugnative.
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Risoluzione
del
contratto
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Il
contratto può essere privato dei suoi effetti ancora prima della scadenza
stabilita, quando si verifica una legittima
causa di risoluzione.
La
risoluzione può avvenire per dimissioni o decadenza, per abbandono del
servizio da parte del supplente;
in
questo caso non è previsto alcun tipo di preavviso, in quanto non
indicato all'art.29 del contratto collettivo
nazionale
di lavoro.
Il
rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza preavviso quando si
verifica una delle seguenti cause:
1.
per revoca dell'approvazione da parte dell'Autorità Ecclesiastica (solo
docenti di religione)
2.
per revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ordinario che priva
immediatamente della capacità di insegnare,
ai sensi dell'art. 36, comma terzo del Concordato (solo docenti di
religione)
3.
per revoca dell'incarico, senza privazione dell'abilitazione ecclesiastica
ai sensi dell'art. 6 Legge
05.06.1930
(solo docenti di religione)
4.
mancata presentazione nei termini della documentazione di rito comprovante
i requisiti per l'accesso
all'impiego
5.
mancata dichiarazione circa l'esistenza di situazioni di incompatibilità
rispetto ad altri rapporti di lavoro
pubblico
o privato
6.
mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito
Altra
causa di risoluzione del contratto stipulato con un personale scolastico
può essere il licenziamento disposto dall'amministrazione.
Il
licenziamento può essere disposto:
1.
per scarso rendimento
2.
per motivi disciplinari
3.
per avere superato i limiti di assenza consentiti
Per
abbandono del servizio ingiustificato
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Obblighi
del personale neo-assunto
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Il
personale deve produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito
prevista dalle OO.MM. relative alla disciplina
di reclutamento del personale a tempo determinato. Come precisato sopra,
la mancata presentazione
nei
termini della documentazione comprovante i requisiti per l'accesso
all'impiego costituisce causa di risoluzione
del rapporto di lavoro. I documenti di rito sono i seguenti:
-
certificato di cittadinanza
-
certificato di godimento diritti politici
-
certificato di sana e robusta costituzione fisica
-
certificato del casellario giudiziale
-
titolo di studio posseduto
-
foglio matricolare ed esiti di leva
In
applicazione della L.15.05.1997, n.127 sulla semplificazione
amministrativa è possibile presentare alla
Scuola
una autocertificazione in sostituzione dei certificati di cittadinanza,
godimento diritti politici, titolo di
studio
posseduto ed esiti di leva.
Sono
inoltre pienamente operanti le disposizioni di quest'ultima legge che,
all'art. 2, commi 3-4, sancisce la
durata
illimitata della validità dei certificati attestanti stati e fatti
personali non soggetti a modificazioni,
mentre
tutti gli altri attestati, concernenti elementi che possono variare nel
tempo, assumono validità per 6
mesi,
prorogabili con semplice autocertificazione, da apporre in calce al
documento, che dichiari che i dati ivi contenuti non hanno subito
modifiche.
Inoltre
ai sensi dell'art. 18 della L. n. 241/90 gli interessati possono
richiedere all'amministrazione di procedere d'ufficio all'accertamento dei
dati relativi a:
-
certificato generale dei casellario giudiziale
-
foglio matricolare
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Dichiarazione
di responsabilità
circa
l'esistenza
di altri
rapporti
di lavoro
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Il
personale neo - assunto deve dichiarare, sotto propria personale
responsabilità, di non avere altri rapporti di
impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità, richiamate dall’art.
58
del d.lgs. n. 29/93 e dall'art. 508 del d.lgs 297/94. In caso contrario,
con i documenti di rito, dovrà presentare
la dichiarazione d'opzione. La mancata dichiarazione circa l'esistenza di
situazioni di incompatibilità,
rispetto
ad altri rapporti di lavoro, è causa di risoluzione del rapporto di
lavoro.
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Stipula
contratto a
tempo
determinato
con
personale in
astensione
obbligatoria
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Il
trattamento giuridico ed economico è regolato in modo diverso, a seconda
che:
1.
il contratto venga stipulato durante i periodi di astensione obbligatoria
dal lavoro
2.
sia stato perfezionato il rapporto d'impiego, con la effettiva assunzione
del servizio.
Nel
primo caso, il contratto, stipulato nei periodi durante i quali è
obbligatorio astenersi dalla prestazione del
servizio,
produce solo i suoi effetti giuridici, ma non dà diritto al trattamento
economico.
Nel
secondo caso, all'interessata dovrà essere corrisposta il trattamento
economico.
Perfezionato il rapporto d'impiego, lo stesso trattamento economico deve
essere corrisposto anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 24 del
d.lgs.n. 151/2001, cioè per l'intera durata del periodo di
astensione
obbligatoria, anche oltre i limiti di durata del contratto o quando tra la
cessazione della nomina e
l'inizio
dell'astensione obbligatoria non siano trascorsi più di 60 giorni.
I
periodi d'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità sono da
computarsi, nei limiti di durata del rapporto d'impiego nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti. Sono considerati validi ai fini della
maturazione
delle
ferie, 13^ mensilità. Non sono valutabili, invece, agli effetti giuridici
i periodi non ricoperti da nomina,
durante
i quali è corrisposta l'indennità di maternità prevista dall'articolo
24 del d.lgs.n. 151/2001, oltre la
scadenza
della nomina, anche nel caso in cui gli stessi periodi siano stati
successivamente coperti con
l'accettazione
di altra nomina, naturalmente non perfezionata con la presa di servizio.
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