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IL CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
Il
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 4 agosto 1995 stabilisce che anche i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato intercorrenti con personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali d'ogni
ordine e grado si costituiscono e restano regolati mediante contratti
individuali. Il
contratto individuale, sottoscritto dal dipendente sostituisce la vecchia
"nomina". Bisogna rilevare che il contratto è ancora preceduto da
concorsi, graduatorie, etc., che costituiscono procedimenti aniministrativi
pubblicistici.
Per
le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato sono attivate dalle
Direzioni Provinciali del Tesoro (DPT) nuove partite di spesa fissa. Durante
tutto il periodo di servizio di ogni dipendente, le direzioni provinciali che
amministrano la partita di spesa dovranno essere tempestivamente informate di
tutti quei fatti (es.: maternità, assenze dal servizio, ecc) che comportino
riduzioni del trattamento economico.
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Documenti
di rito
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Tutto
il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato entro
30 giorni dalla data di assunzione del servizio, deve presentare i
documenti di rito e la dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art.
18 del CCNL. La mancata presentazione nei termini costituisce causa di
risoluzione del rapporto di lavoro.
I
documenti comprovanti il possesso dei requisiti per l'accesso al rapporto
di lavoro sono:
-
estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di origine
-
certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di origine o di
residenza (ovvero certificato di
cittadinanza
di uno dei Paesi dell'Unione Europea) in data non anteriore a 6 mesi;
-
certificato generale del casellario giudiziale rilasciato in data non
anteriore a 6 mesi;
-
certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal Comune ove si
vota in data non anteriore a 6 mesi;
-
solo per gli uomini: copia del foglio matricolare o certificato di esito
di leva
-
certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da
impedire il pieno rendimento del servizio,
rilasciato dalla competente autorità sanitaria o da un medico militare in
data non anteriore a 6 mesi
-
titolo di studio in originale o copia autenticata
Sono
esonerati dalla presentazione dei documenti, ad eccezione del certificato
di costituzione sana ed esente
da
difetti fisici, i dipendenti che dimostrino tale qualità, presentando
apposito certificato o lo stato di servizio.
Gli
interessati, ai sensi della legge n. 127/97, in sostituzione dei
certificati di cittadinanza e godimento dei diritti politici possono
presentare un'autocertificazione, senza procedere all'autentica della
firma. Sono inoltre
pienamente
operanti le disposizioni di quest'ultima legge che, all'art’ 2, commi
3-4, sancisce la durata illimitata della validità dei certificati
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni, mentre
tutti gli
altri
attestati concernenti elementi che possono variare nel tempo assumono
validità per 6 mesi, prorogabili
con
semplice autocertificazione, da apporre in calce al documento, che
dichiari che i dati ivi contenuti non
hanno
subito modifiche.
Inoltre,
ai sensi dell'art. 18 della legge n.241/90, possono chiedere
all'amministrazione che si provveda d'ufficio all'accertamento e
acquisizione della documentazione relativa al certificato generale del
casellario giudiziale, del titolo di studio posseduto, del foglio
matricolare e degli esiti di leva.
Gli
interessati devono, invece, produrre il certificato di sana e robusta
costituzione, di data non anteriore a sei mesi.
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Dichiarazione
dei servizi pre-ruolo
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L'art.
145 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092 prescrive l'obbligo gravante su tutto il
personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato di dichiarare tutti i servizi pre-ruolo valutabili
ex se o a domanda (di computo o
riscatto)
ai fini della pensione. All'atto dell'assunzione in servizio, unitamente
ai documenti di rito, va presentata una domanda, in cui devono essere
dichiarati tutti i servizi prestati prima dell'assunzione a tempo
indeterminato (statali con tutte le qualifiche, presso enti locali,
privati, ecc) compreso il servizio militare e il
diploma
di laurea. La dichiarazione è obbligatoria anche in mancanza di servizi
pre-ruolo. Va prodotta in
carta
libera, come in carta libera deve essere prodotta la documentazione. Si
allegano:
-
certificato di nascita;
-
certificato di laurea che indichi la durata legale degli studi
universitari;
-
stato di servizio militare (per gli ufficiali)o copia del foglio
matricolare (per i sottoufficiali e la truppa) o
dichiarazione
di esito negativo di leva
-
certificati dei vari servizi e del servizio scolastico con la precisazione
se gli emolumenti sono stati sottoposti a contributi INPS o in conto
entrata Tesoro
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Domanda
dì riscatto
dei
servizi pre-ruolo
ai fini pensionistici
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Il
personale può presentare la domanda al Fine di ottenere la valutazione
dei periodi e dei servizi utili al trattamento
della pensione. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento,
comunque prima della cessazione
del servizio. Tuttavia, poiché l'onere del riscatto è calcolato con
riferimento allo stipendio posseduto alla
data
di presentazione della domanda, è evidente che prima si presenta meno si
paga. Si possono riscattare:
1)
senza pagamento d'oneri:
-
servizi prestati con iscrizione all'INPS presso le scuole o altre
amministrazioni statali
-
servizi prestati presso gli enti locali;
2)
con pagamento d'oneri:
-
diploma di laurea
-
servizio prestato presso le scuole legalmente riconosciute
-
periodi coperti da decorrenza giuridica
-
periodi di maternità prestati al di fuori del rapporto di lavoro
-
periodi di interruzione o sospensione dal servizio
-
periodi di lavoro part-time
-
periodi di lavoro all’estero,
-
periodi d'aspettativa di vario genere.
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Domanda
di riscatto
dei
servizi pre-ruolo
ai
fini della buonuscita
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Per
la buonuscita è prevista la sola possibilità di chiedere il riscatto dei
servizi (mai quindi il computo) per
tutti
quei servizi per i quali non siano stati versati i contributi al Tesoro.
La domanda va presentata su apposito modello. Vi si allegano il
certificato di nascita ed i certificati dei servizi di cui si richiede il
riscatto. La
documentazione
è in carta semplice, redatta secondo le modalità prescritte per la
dichiarazione dei servizi e
per
la domanda di valutazione ai fini della pensione. Si precisa che sono
riscattabili tutti i periodi in conto
previdenza
e credito, senza versamento di contributi in conto entrata Tesoro: le
campagne di guerra, il periodo della durata legale del corso di studi
universitari, per coloro i quali la laurea è titolo d'accesso
indispensabile, i servizi civili non di ruolo senza iscrizione in conto
Tesoro, i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i
periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti.
Si
rammenta che, per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato
dopo il 30.05.2000, è immediatamente
applicabile il TFR a prescindere dall'adesione o meno al fondo
pensionistico
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Trattamento
di fine
rapporto
e istituzione del fondo pensione
complementare
dei
pubblici
dipendenti
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Il
DPCM del 20.12.1999 ha esteso l'istituto del trattamento di fine rapporto
(TFR), ai nuovi assunti delle
pubbliche
amministrazioni. La data di decorrenza del nuovo istituto è il 31 maggio
2000, mentre per gli assunti in data anteriore, l'iscrizione al TFR è a
domanda. E’ stato demandato alla contrattazione collettiva di
stabilire
le modalità d'attuazione, con riferimento agli adeguamenti della
struttura retributiva e contributiva,
nonché
di definire le modalità dell'applicazione della disciplina del TFR ai
dipendenti pubblici in servizio fino al 30 maggio 2000.
Per
le istruzioni operative in merito alla gestione del TFR ed a quella dei
fondi pensione complementari, sono fondamentali le circolari dell'INPDAP
n. 29 del 8.6.2000 e n. 45 del 26.10.2000.
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Domanda
di ricongiunzione dei periodi
assicurativi
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Sono
ricongiungibili, ai fini di un'unica pensione a carico dello Stato, tutti
i periodi assicurativi connessi a
servizi
comunque prestati, anche presso privati, e coperti da:
-
assicurazione obbligatoria
I.V.S. (I.N.P.S.),
-
da forme obbligatorie di previdenza sostitutive, o esclusive, o
esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria,
-
da gestioni speciali I.N.P.S., a norma dell'art. 2 legge 7.2.1979 n. 29,
-
i periodi di iscrizione alle Casse di previdenza dei liberi professionisti
(legge n. 45 del 5.3.1990).
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Domanda
di riconoscimento dei servizi
pre-ruolo
ai fini della
ricostruzione
carriera
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Il
personale, dopo il superamento del periodo di prova, deve presentare la
domanda di ricostruzione della carriera,
al fine di ottenere la valutazione dei periodi di servizio non di ruolo
prestati prima dell'assunzione a
tempo
indeterminato, qualora possa vantare servizi presso le istituzioni
scolastiche.
I
principali servizi riconoscibili ai fini della carriera sono
-
per i docenti delle scuole secondarie: i servizi non di ruolo prestati
nelle scuole secondarie statali o pareggiate (escluse quindi le parificate
o legalmente riconosciute), nonché i servizi di ruolo e non di ruolo
prestati nelle scuole elementari statali, o parificate, popolari,
sussidiate o sussidiarie (non invece quelli prestati nelle scuole
materne).
-
per i docenti delle scuole elementari: i servizi pre-ruolo prestati nelle
scuole elementari statali, o parificate, nelle scuole secondarie statali o
pareggiate (escluse quindi le parificate o legalmente riconosciute),
nelle
scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e
non di ruolo prestati nelle scuole
materne
statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore.
Ai
docenti i servizi si riconoscono, a prescindere dal numero di ore
settimanali, solo per anno scolastico intero,
se hanno avuto la durata prescritta per la validità dell'anno scolastico,
dall'ordinamento vigente al momento della prestazione. Le frazioni, di
durata inferiore di un anno scolastico, si trascurano. Devono essere
prestati
col possesso del titolo di studio prescritto.
-per
il personale a.t.a.: il
servizio non di ruolo prestato, anche in qualità di docente, in scuole statali (escluse
quindi:
scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute o alle dipendenze
di enti e comuni) per la
effettiva
durata (quindi anche le frazioni, e non, come per i docenti, solo gli anni
interi e validi). Col
D.P.R.
n. 399/1988 (articolo 4 – 13° comma) al personale ata, a decorrere dal
1 luglio 1988, si riconosce
non
solo il servizio non di ruolo, come sopra individuato, bensì anche il
servizio di ruolo prestato in carriera inferiore (qualsiasi carriera
inferiore, non soltanto quella immediatamente inferiore).
Alla
domanda, in carta semplice, si devono allegare i certificati dei servizi
prestati presso le scuole.
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