IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

 

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 4 agosto 1995 stabilisce che anche i rapporti di lavoro a tempo indeterminato intercorrenti con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali d'ogni ordine e grado si costituiscono e restano regolati mediante contratti individuali.  Il contratto individuale, sottoscritto dal dipendente sostituisce la vecchia "nomina". Bisogna rilevare che il contratto è ancora preceduto da concorsi, graduatorie, etc., che costituiscono procedimenti aniministrativi pubblicistici.

Per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato sono attivate dalle Direzioni Provinciali del Tesoro (DPT) nuove partite di spesa fissa. Durante tutto il periodo di servizio di ogni dipendente, le direzioni provinciali che amministrano la partita di spesa dovranno essere tempestivamente informate di tutti quei fatti (es.: maternità, as­senze dal servizio, ecc) che comportino riduzioni del trattamento economico.

 

Documenti di rito

Tutto il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato entro 30 giorni dalla data di assunzione del servizio, deve presentare i documenti di rito e la dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 18 del CCNL. La mancata presentazione nei termini costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

I documenti comprovanti il possesso dei requisiti per l'accesso al rapporto di lavoro sono:

- estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di origine

- certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di origine o di residenza (ovvero certificato di cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea) in data non anteriore a 6 mesi;

- certificato generale del casellario giudiziale rilasciato in data non anteriore a 6 mesi;

- certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal Comune ove si vota in data non anteriore a 6 mesi;

- solo per gli uomini: copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva

- certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire il pieno rendimento del servizio, rilasciato dalla competente autorità sanitaria o da un medico militare in data non anteriore a 6 mesi

- titolo di studio in originale o copia autenticata

Sono esonerati dalla presentazione dei documenti, ad eccezione del certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, i dipendenti che dimostrino tale qualità, presentando apposito certificato o lo stato di servizio.

Gli interessati, ai sensi della legge n. 127/97, in sostituzione dei certificati di cittadinanza e godimento dei diritti politici possono presentare un'autocertificazione, senza procedere all'autentica della firma. Sono inoltre pienamente operanti le disposizioni di quest'ultima legge che, all'art’ 2, commi 3-4, sancisce la durata illimitata della validità dei certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni, mentre tutti gli altri attestati concernenti elementi che possono variare nel tempo assumono validità per 6 mesi, prorogabili con semplice autocertificazione, da apporre in calce al documento, che dichiari che i dati ivi contenuti non hanno subito modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 18 della legge n.241/90, possono chiedere all'amministrazione che si provveda d'ufficio all'accertamento e acquisizione della documentazione relativa al certificato generale del casellario giudiziale, del titolo di studio posseduto, del foglio matricolare e degli esiti di leva.

Gli interessati devono, invece, produrre il certificato di sana e robusta costituzione, di data non anteriore a sei mesi.

Dichiarazione dei servizi pre-ruolo

L'art. 145 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092 prescrive l'obbligo gravante su tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dichiarare tutti i servizi pre-ruolo valutabili ex se o a domanda (di computo o riscatto) ai fini della pensione. All'atto dell'assunzione in servizio, unitamente ai documenti di rito, va presentata una domanda, in cui devono essere dichiarati tutti i servizi prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato (statali con tutte le qualifiche, presso enti locali, privati, ecc) compreso il servizio militare e il diploma di laurea. La dichiarazione è obbligatoria anche in mancanza di servizi pre-ruolo. Va prodotta in carta libera, come in carta libera deve essere prodotta la documentazione. Si allegano:

- certificato di nascita;

- certificato di laurea che indichi la durata legale degli studi universitari;

- stato di servizio militare (per gli ufficiali)o copia del foglio matricolare (per i sottoufficiali e la truppa) o dichiarazione di esito negativo di leva

- certificati dei vari servizi e del servizio scolastico con la precisazione se gli emolumenti sono stati sottoposti a contributi INPS o in conto entrata Tesoro

Domanda dì riscatto dei servizi pre-ruolo ai fini pensionistici

Il personale può presentare la domanda al Fine di ottenere la valutazione dei periodi e dei servizi utili al trattamento della pensione. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, comunque prima della cessazione del servizio. Tuttavia, poiché l'onere del riscatto è calcolato con riferimento allo stipendio posseduto alla data di presentazione della domanda, è evidente che prima si presenta meno si paga. Si possono riscattare:

1) senza pagamento d'oneri:

- servizi prestati con iscrizione all'INPS presso le scuole o altre amministrazioni statali

- servizi prestati presso gli enti locali;

2) con pagamento d'oneri:

- diploma di laurea

- servizio prestato presso le scuole legalmente riconosciute

- periodi coperti da decorrenza giuridica

- periodi di maternità prestati al di fuori del rapporto di lavoro

- periodi di interruzione o sospensione dal servizio

- periodi di lavoro part-time

- periodi di lavoro all’estero,

- periodi d'aspettativa di vario genere.

  

 

Domanda di riscatto dei servizi pre-ruolo ai fini della buonuscita

Per la buonuscita è prevista la sola possibilità di chiedere il riscatto dei servizi (mai quindi il computo) per tutti quei servizi per i quali non siano stati versati i contributi al Tesoro. La domanda va presentata su apposito modello. Vi si allegano il certificato di nascita ed i certificati dei servizi di cui si richiede il riscatto. La documentazione è in carta semplice, redatta secondo le modalità prescritte per la dichiarazione dei servizi e per la domanda di valutazione ai fini della pensione. Si precisa che sono riscattabili tutti i periodi in conto previdenza e credito, senza versamento di contributi in conto entrata Tesoro: le campagne di guerra, il periodo della durata legale del corso di studi universitari, per coloro i quali la laurea è titolo d'accesso indispensabile, i servizi civili non di ruolo senza iscrizione in conto Tesoro, i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Si rammenta che, per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 30.05.2000, è immediatamente applicabile il TFR a prescindere dall'adesione o meno al fondo pensionistico

Trattamento di fine rapporto e istituzione del fondo pensione complementare dei pubblici dipendenti

Il DPCM del 20.12.1999 ha esteso l'istituto del trattamento di fine rapporto (TFR), ai nuovi assunti delle pubbliche amministrazioni. La data di decorrenza del nuovo istituto è il 31 maggio 2000, mentre per gli assunti in data anteriore, l'iscrizione al TFR è a domanda. E’ stato demandato alla contrattazione collettiva di stabilire le modalità d'attuazione, con riferimento agli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva, nonché di definire le modalità dell'applicazione della disciplina del TFR ai dipendenti pubblici in servizio fino al 30 maggio 2000.

Per le istruzioni operative in merito alla gestione del TFR ed a quella dei fondi pensione complementari, sono fondamentali le circolari dell'INPDAP n. 29 del 8.6.2000 e n. 45 del 26.10.2000.

Domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi

Sono ricongiungibili, ai fini di un'unica pensione a carico dello Stato, tutti i periodi assicurativi connessi a servizi comunque prestati, anche presso privati, e coperti da:

- assicurazione obbligatoria I.V.S. (I.N.P.S.),

- da forme obbligatorie di previdenza sostitutive, o esclusive, o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria,

- da gestioni speciali I.N.P.S., a norma dell'art. 2 legge 7.2.1979 n. 29,

- i periodi di iscrizione alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (legge n. 45 del 5.3.1990).

Domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione carriera

Il personale, dopo il superamento del periodo di prova, deve presentare la domanda di ricostruzione della carriera, al fine di ottenere la valutazione dei periodi di servizio non di ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato, qualora possa vantare servizi presso le istituzioni scolastiche.

I principali servizi riconoscibili ai fini della carriera sono

- per i docenti delle scuole secondarie: i servizi non di ruolo prestati nelle scuole secondarie statali o pareggiate (escluse quindi le parificate o legalmente riconosciute), nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole elementari statali, o parificate, popolari, sussidiate o sussidiarie (non invece quelli prestati nelle scuole materne).

- per i docenti delle scuole elementari: i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole elementari statali, o parificate, nelle scuole secondarie statali o pareggiate (escluse quindi le parificate o legalmente riconosciute), nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore.

Ai docenti i servizi si riconoscono, a prescindere dal numero di ore settimanali, solo per anno scolastico intero, se hanno avuto la durata prescritta per la validità dell'anno scolastico, dall'ordinamento vigente al momento della prestazione. Le frazioni, di durata inferiore di un anno scolastico, si trascurano. Devono essere prestati col possesso del titolo di studio prescritto.

-per il personale a.t.a.: il servizio non di ruolo prestato, anche in qualità di docente, in scuole statali (escluse quindi: scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute o alle dipendenze di enti e comuni) per la effettiva durata (quindi anche le frazioni, e non, come per i docenti, solo gli anni interi e validi). Col D.P.R. n. 399/1988 (articolo 4 – 13° comma) al personale ata, a decorrere dal 1 luglio 1988, si riconosce non solo il servizio non di ruolo, come sopra individuato, bensì anche il servizio di ruolo prestato in carriera inferiore (qualsiasi carriera inferiore, non soltanto quella immediatamente inferiore).

Alla domanda, in carta semplice, si devono allegare i certificati dei servizi prestati presso le scuole.

   
   


|
Home Page | Mappa Sito |  Normativa Scolastica | Testi-Decreti-Leggi | Modulistica | Retribuzioni-Fisco | Contabilità | Links | 

| Forum | Guestbook | Newsletter | Chat | Faq | Download | Soluzioni Pc | Utilità | Bimbi e Genitori | E-Shop |