DETRAZIONI FISCALI 2002 

 

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) all'articolo 2, apporta alcune modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia previste dall'art. 12 del TUIR.

Tali modifiche prevedono:

·         nuovi scaglioni di reddito complessivo per la determinazione della detrazione per i figli a carico;

·         nuovi importi delle detrazioni per figli e altri familiari a carico, calcolati in Euro.

L'articolo 2, per il periodo d'imposta 2002, conferma gli stessi scaglioni di reddito applicati nell’anno 2001, così come conferma la detrazione per il coniuge a carico e per lavoro dipendente. 

 

                     Aliquote fiscali e fasce di reddito imponibili dall'anno 2002

 

Reddito annuo netto da previdenziali

(in Euro)

Aliquota

Imposta complessiva dovuta sull’ammontare massimo dello scaglione (in Euro)

Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi nello scaglione (in Euro)

Fino a 10.329,14

18

1.859,25

18%

Oltre 10.329,14

fino a 15.493,71

24

3.098,75

1.859,25 + 24%

ecced. Euro 10.329,14

Oltre 15.493,71

fino a 30.987,41

32

8.056,73

3.098,75 + 32%

ecced. Euro 15.493,71

Oltre 30.987,41

fino a 69.721,68

39

23.163,10

8.056,73 + 39%

ecced. Euro 30.987,41

Oltre 69.721,68

45

 

23.163,10 + 45%

ecced. Euro 69.721,68

                                                   

Detrazioni per lavoro dipendente 

 Detrazioni d'imposta

Detrazione

Reddito da Euro

a Euro

Euro

 

6.197,48

1.146,53

6.197,49

6.352,42

1.084,56

6.352,43

6.507,36

1.032,91

6.507,37

7.746,85

981,27

7.746,86

7.901,79

903,80

7.901,80

8.056,73

826,33

8.056,74

8.211,66

748,86

8.211,67

8.263,31

686,89

8.263,32

8.779,77

650,74

8.779,78

9.296,22

614,58

9.296,23

9.812,68

578,43

9.812,69

15.493,71

542,28

15.493,72

20.658,28

490,63

20.658,29

25.822,84

438,99

25.822,85

30.987,41

387,34

30.987,42

31.142,35

335,70

31.142,36

36.151,98

284,05

36.151,99

41.316,55

232,41

41.316,56

46.481,12

180,76

46.481,13

46.687,70

129,11

46.687,71

51.645,69

77,47

51.645,70

in poi

51,65

 

 

Detrazioni per coniuge a carico  

Redditi (valori in Euro)

Detrazione (valori in Euro)

Fino a 15.493,71

546,18

Da 15.493,72 a  30.987,41

496,60

Da 30.987,42 a  51.645,69

459,42

Oltre 51.645,70

422,23

   

Ulteriore detrazione per lavoro dipendente a tempo indeterminato 

Possono fruire dell'ulteriore detrazione prevista dall'art. 13, comma 2 ter, DPR 917/1986, i contribuenti che possiedono un reddito complessivo inferiore ad Euro 4.957,99 e che ad esso concorra esclusivamente:

·         il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

·         il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente regolati da contratti a tempo indeterminato, la cui durata  effettiva sia stata inferiore all'anno. 

 

Reddito complessivo (valori in Euro)

Detrazione annua (valori in Euro)

Fino a 4.699,76

154,94

Oltre 4.699,76 e fino a 4.803,05

103,29

Oltre 4.803,05 e fino a 4.957,99

51,65

  

Ulteriore detrazione per lavoro dipendente a tempo determinato 

Detta ulteriore detrazione si applica nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano esclusivamente, oltre al reddito derivante dall'abitazione principale, i seguenti redditi:

·         redditi di lavoro con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno;

·         redditi derivanti da assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione o di scioglimento di matrimonio.   

Reddito complessivo (valori in Euro)

Detrazione annua (valori in Euro)

Fino a 4.699,76

206,58

Oltre 4.699,76 e fino a 5.164,57

154,94

Oltre 5.164,57 e fino a 5.681,03

103,29

Oltre 5.681,03 e fino a 6.197,48

51,65

  

Come sopra esposto, l'art. 2, comma 1, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) prevede nuove detrazioni in Euro per i figli e altri familiari a carico, indicate nell'art. 12 del TUIR.

Il suddetto articolo 2 stabilisce che per ogni figlio e per ogni altra persona a carico, indicata nell'art. 433 del codice civile, che sia convivente con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2002, una detrazione di 285,08 Euro.

Detto importo di 285,08 Euro è comunque aumentato a 303,68 Euro per il 1° primo figlio ovvero a 336,73 Euro, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, qualora il reddito complessivo sia inferiore o uguale a Euro 51.645,69.

Nel caso in cui il reddito complessivo superi 51.645,69 Euro, per il primo figlio e per ogni altro figlio successivo al primo spetta una detrazione di 285,08.  

 

Reddito familiare fino a Euro 51.645,69 (valori in Euro) 

Numero figli

Detrazioni

1

303,68

Per ogni altro figlio dopo il 1°

336,73

Per ogni altro familiare a carico

303,68

   

Reddito familiare superiore a Euro 51.645,69 (valori in Euro)

Numero figli

Detrazioni

1

285,08

Per ogni altro figlio dopo il 1°

285,08

Per ogni altro familiare a carico

285,08

      

L'articolo 2, comma 1, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) stabilisce, inoltre, che:    

·         per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, la detrazione, di cui alla tabella sopra riportata, è aumentata a Euro 774,69.

A decorrere dall'anno 2002, inoltre, la misura della detrazione è stabilita in 516,46  Euro per ciascun figlio, esclusivamente per i contribuenti che si trovano nelle sottoindicate condizioni di reddito complessivo: 

  

Numero dei figli

Reddito

detrazione spettante

1

Fino a 36.151,98

516,46

2

Fino a 41.316,55

516,46 (per ogni figlio)

3

Fino a 46.481,12

516,46 (per ogni figlio)

da 4 in poi

Senza limite

516,46 (per ogni figlio)

  

Il contribuente ha diritto, per ogni figlio di età inferiore a 3 anni, a un incremento della detrazione base pari a Euro 123,95, qualora non usufruisca della detrazione di 516,46 Euro.

Il suddetto incremento non spetta al primo figlio nel caso in cui lo stesso benefici della detrazione prevista per il coniuge.

Un'altra innovazione apportata dalla Finanziaria 2002 prevede che al primo figlio venga riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge (nel caso di mancanza del medesimo) soltanto nel caso in cui la stessa sia più conveniente.  

   

   
   


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