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1. Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti od
offerti in vendita nel territorio nazionale
dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3
e 4, in possesso di regolare autorizzazione.
Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti
turistici negoziati fuori dai locali commerciali, ferme
restando le disposizioni del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50.
2. Pacchetti turistici
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso",
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore
alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio di cui all’art. 7, lettere i) e m), che
costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico".
La fatturazione separata degli elementi di uno stesso
"pacchetto turistico" non sottrae
l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente
decreto.
3. Organizzatore di viaggio
Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio
è:
a) colui che è in possesso dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza
la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario
a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10
della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi
stabiliti.
L'organizzatore può vendere pacchetti turistici
direttamente o tramite un venditore.
4. Venditore
Ai fini del presente decreto il venditore è:
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o
si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai
sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10
della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi
stabiliti.
5. Consumatore
Ai fini del presente decreto, consumatore è
l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a
tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per conto della quale il contraente principale
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
6. Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
Il contratto di vendita di pacchetti turistici è
redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al
consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto
stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o
venditore.
7. Elementi del contratto di vendita di pacchetti
turistici
Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione,
qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del
medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi
dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o
venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua
revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio,
sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri
posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per
cento del prezzo, da versarsi all’atto della
prenotazione, nonché il termine per il pagamento del
saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra
ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non
si producono allorché il recesso dipenda da fatto
sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal
grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori
polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di
garanzia di cui all'art. 21;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data,
ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto
assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in
albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello,
l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili,
nonché le principali caratteristiche, la conformità alla
regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti
forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi
nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di
accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato
dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del
numero minimo dei partecipanti previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio
espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore
e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per
la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare
reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del
contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare
la propria scelta in relazione alle modifiche delle
condizioni contrattuali di cui all'art. 12.
8. Informazione del consumatore
Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore
forniscono per iscritto informazioni di carattere generale
concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello
Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto
e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio,
nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il
venditore comunicano al consumatore per iscritto le
seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali
rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore
ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in
caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore
utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di
rappresentanti locali
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero,
recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con
costui o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di
assicurazione a copertura delle spese sostenute dal
consumatore per l'annullamento del contratto o per il
rimpatrio in caso di incidente o malattia.
Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della
partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono
essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
È fatto comunque divieto di fornire informazioni
ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul
prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia
il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono
comunicate al consumatore.
9. Opuscolo informativo
L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore,
indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di
trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,
l'ubicazione, la categoria o il livello e le
caratteristiche principali, la sua approvazione e
classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in
materia di passaporto e visto con indicazione dei termini
per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le
relative formalità da assolvere per l'effettuazione del
viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come
acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti
eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio
tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore
deve essere informato dell'annullamento del pacchetto
turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi
si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso
di contratto negoziato fuori dei locali commerciali.
Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano
l'organizzatore e il venditore in relazione alle
rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle
condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto
al consumatore prima della stipulazione del contratto o
vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico
accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
10. Cessione del contratto
Il consumatore può sostituire a sé un terzo che
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove
comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore,
entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della
partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del
pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati
nei confronti dell'organizzatore o del venditore al
pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente
derivanti dalla cessione.
11. Revisione del prezzo
La revisione del prezzo forfettario di vendita di
pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo
quando sia stata espressamente prevista nel contratto,
anche con la definizione delle modalità di calcolo, in
conseguenza della variazione del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli
aeroporti, del tasso di cambio applicato.
La revisione al rialzo non può in ogni caso essere
superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui
al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto,
previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti
giorni che precedono la partenza.
12. Modifiche delle condizioni contrattuali
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che
abbia necessità di modificare in modo significativo uno o
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1,
il consumatore può recedere, senza pagamento di penale,
ed ha diritto a quanto previsto nell'art. 13.
Il consumatore comunica la propria scelta
all'organizzatore o al venditore entro due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso
indicato al comma 2.
Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto non può essere effettuata,
l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del
consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e
quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il
consumatore non l'accetta per un giustificato motivo,
l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di
trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza
o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la
differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato .
13. Diritti del consumatore in caso di recesso o
annullamento del servizio
Quando il consumatore recede dal contratto nei casi
previsti dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico
viene cancellato prima della partenza per qualsiasi
motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha
diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di
qualità equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente
inferiore previa restituzione della differenza del prezzo,
oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi
dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di
danaro già corrisposta.
Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad
essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla
mancata esecuzione del contratto.
Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del
pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore
sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni
prima della data prevista per la partenza, oppure da causa
di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di
prenotazioni.
14. Mancato o inesatto adempimento
In caso di mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto
turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al
risarcimento del danno, secondo le rispettive
responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto
adempimento è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
L 'organizzatore o il venditore che si avvale di altri
prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il
danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di
rivalersi nei loro confronti.
15. Responsabilità per danni alla persona
Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o
dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico e risarcibile nei limiti
delle convenzioni internazionali che disciplinano la
materia, di cui sono parte l’Italia o l'Unione europea,
ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione
di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932,
n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961
sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2
marzo 1963 n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23
aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre
1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità
dell'organizzatore e del venditore, così come recepite
nell’ordinamento.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre
anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di
partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per
quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di
trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si
applica l’art. 2951 del codice civile.
È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di
risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
16. Responsabilità per danni diversi da quelli alla
persona
Le parti contraenti possono convenire in forma scritta,
fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341,
secondo comma, del codice civile, limitazioni al
risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona,
derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico.
La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena
di nullità, comunque inferiore a quanto previsto
dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n.
1084.
In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del
danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970,
resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084 e
dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un
anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
17. Esonero di responsabilità
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla
responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la
mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso
fortuito o di forza maggiore.
L'organizzatore o il venditore apprestano con
sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del
consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del
viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del
danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto
sia a questo ultimo imputabile.
18. Diritto di surrogazione
L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il
consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di
quest'ultimo verso i terzi responsabili.
Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.
19. Reclamo
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l'organizzatore, il suo rappresentante locale o
l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante
l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza.
20. Assicurazione
L'organizzatore e il venditore devono essere coperti
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il
consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli
articoli 15 e 16.
È fatta salva la facoltà di stipulare polizze
assicurative di assistenza al turista.
21. Fondo di garanzia
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e
lo spettacolo - un fondo nazionale di garanzia, per
consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo
versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi
all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o
meno al comportamento dell 'organizzatore.
Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo
0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di
assicurazione obbligatoria di cui all’art. 20 che è
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo
di cui al comma 1.
Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1,
nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così
come determinata ai sensi del comma 2.
Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei
confronti del soggetto inadempiente.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto
verranno determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del
tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del
fondo.
22. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la
data della sua pubblicazione nella Gazzetta.
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