DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. 255
Disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002
Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
(approvato
il 25 luglio 2001 e trasmesso, in pari data, al Senato della Repubblica)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista
la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;
Visto
il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123,
recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli artt. 1 e 2 della legge 3 maggio
1999, n. 124;
Considerato
lo stato di incertezza determinato dal contenzioso aperto in relazione
all'attuazione delle disposizioni della predetta legge n. 124 del 1999,
concernenti l'integrazione delle predette graduatorie permanenti;
Considerato
che tale stato di incertezza compromette l'espletamento delle procedure e
delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo indeterminato del
personale docente sulle cattedre e i posti di insegnamento per gli anni
scolastici 2000/200l e 2001/2002 e all'assunzione a tempo determinato del
predetto personale per l'anno scolastico 2001/2002;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni
per assicurare le predette assunzioni e quindi garantire l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28
giugno 2001;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Articolo.
1.
(Norme
di interpretazione autentica)
1. Le disposizioni contenute
nell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si
interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle
graduatorie [di base] permanenti previste dall’articolo 401 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, [approvato
con il] di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
sostituito dall’articolo 1, comma 6, della stessa legge, [hanno
titolo all’inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai
docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di
altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed
educativo nel seguente ordine di priorità] hanno titolo
all’inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie
di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie [stesse]
medesime e nel seguente ordine di priorità:
a)
primo scaglione:
personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme
previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli
alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;
b)
secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione
alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti,
alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in
una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo. Si
prescinde da quest’ultimo requisito per il personale che abbia superato
le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi
successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i
docenti di cui all’articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del
1999.
2.
Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito [Regolamento]
denominato “regolamento”, si intendono modificate nel senso che i
docenti per cui è previsto, separatamente, l’inserimento nei distinti
scaglioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a2) e b),
confluiscono in un unico scaglione.
2-bis.
Ai fini dell’accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale
nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti
privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso
dell’abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in
vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3
maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie
permanenti di strumento musicale di cui all’articolo 5 del regolamento.
Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la
valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla
scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle
domande di inclusione negli elenchi stessi.
3.
Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono
graduati, all’interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante
in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella [annessa quale]
di cui all’allegato A annesso al regolamento.
4. La graduatoria risultante a seguito
della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le
immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e
per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche per l’anno scolastico 2001/2002.
4-bis. I contratti a tempo
indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il
31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1°
settembre dell’anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici
dall’inizio, dell’anno scolastico di conferimento della nomina.
5.
I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza
annuale e fino [a] al termine delle attività didattiche attingendo
alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.
6.
Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono
alle nomine dei supplenti annuali a fino al termine delle attività
didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in
subordine alle graduatorie di istituto.
7.
La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle
previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo
già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non
siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero
massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà
per l’anno scolastico 2001/2002 è scomputato un numero di posti
corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate.
Articolo
2.
(Integrazione
a regime delle graduatorie permanenti del personale docente)
1.
A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della
graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di
ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti,
per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario.
2. Nella integrazione della graduatoria
di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti
che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede
l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio
scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le
disposizioni [della tabella annessa quale allegato A al
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2].della tabella di cui
all’allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento
prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge
10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il
servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto nel
presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all’allegato A
annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3.
L'articolo 401 [del decreto legislativo] del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come [modificato] sostituito
dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta
nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si
realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la
salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in
graduatoria.
Articolo
3.
(Formazioni
delle classi)
1.
Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione
scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto,
non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico [di
diritto] dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del
numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal
competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11
novembre 1998, e successive integrazioni.
2.
I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di
cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e
delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate
nell'organico di ciascun anno.
3.
La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente
scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di
ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e
degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale
a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.
Articolo
4.
(Accelerazione
di procedure)
1.
Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di
assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti
il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di
ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti
territorialmente competenti comportano il differimento delle assunzioni in
servizio al 1° settembre dell’anno successivo, fermo restando gli
effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento
della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere
conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro
la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì
alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività
didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.
2.
Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle
nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche
attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie di cui all’articolo 4, comma 3, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di
istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi
criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3.
Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e
2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3,
è fissato al 31 luglio 2001.
Articolo
4-bis
(Personale
amministrativo, tecnico e ausiliario)
1. Il disposto dell’articolo 4,
comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti
di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31
luglio, all’adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a
tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti
scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di
programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
Articolo
4-ter
(Personale
educativo)
1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli
istituti di cui all’articolo 446 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono unificati.
2.
Per l’assunzione del personale educativo individuato in relazione alle
esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel
rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 466 del citati testo
unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.
3.
La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli
fini dell’individuazione dei posti di organico per le esigenze delle
attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente
maschile e femminile.
Articolo
5.
(Entrata
in vigore)
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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