DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. 255 

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(approvato il 25 luglio 2001 e trasmesso, in pari data, al Senato della Repubblica)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Considerato lo stato di incertezza determinato dal contenzioso aperto in relazione all'attuazione delle disposizioni della predetta legge n. 124 del 1999, concernenti l'integrazione delle predette graduatorie permanenti;

Considerato che tale stato di incertezza compromette l'espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente sulle cattedre e i posti di insegnamento per gli anni scolastici 2000/200l e 2001/2002 e all'assunzione a tempo determinato del predetto personale per l'anno scolastico 2001/2002;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per assicurare le predette assunzioni e quindi garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;  

EMANA il seguente decreto-legge: 

Articolo. 1.

(Norme di interpretazione autentica) 

1. Le disposizioni contenute nell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie [di base] permanenti previste dall’articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, [approvato con il] di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della stessa legge, [hanno titolo all’inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità] hanno titolo all’inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie [stesse] medesime e nel seguente ordine di priorità: 

a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999; 

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest’ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all’articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999. 

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito [Regolamento] denominato “regolamento”, si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l’inserimento nei distinti scaglioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione. 

2-bis. Ai fini dell’accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell’abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all’articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi. 

3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all’interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella [annessa quale] di cui all’allegato A annesso al regolamento. 

4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2001/2002. 

4-bis. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell’anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio, dell’anno scolastico di conferimento della nomina. 

5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino [a] al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001. 

6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali a fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto. 

7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l’anno scolastico 2001/2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate. 

Articolo 2.

(Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente) 

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. 

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni [della tabella annessa quale allegato A al regolamento di cui all'articolo 1, comma 2].della tabella di cui all’allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto nel presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all’allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

3. L'articolo 401 [del decreto legislativo] del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come [modificato] sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria. 

Articolo 3.

(Formazioni delle classi) 

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico [di diritto] dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni. 

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno. 

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. 

Articolo 4.

(Accelerazione di procedure) 

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell’anno successivo, fermo restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. 

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2. 

3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001. 

Articolo 4-bis

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario) 

            1. Il disposto dell’articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all’adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 

Articolo 4-ter

(Personale educativo) 

            1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all’articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati. 

            2. Per l’assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 466 del citati testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate. 

            3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell’individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile. 

Articolo 5.

(Entrata in vigore) 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

   
   


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