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DECRETO
LEGISLATIVO N° 297 DEL 16 APRILE 1994
Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE
III - PERSONALE
TITOLO
I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO
V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri
compiti, restituzione e riammissione
Sezione
I - Cessazioni
Art. 509
- Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età
1. Il
personale di cui al presente titolo è collocato a riposo
d'ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento
del 65° anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo
al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba
essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia
raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo
della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al
conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il
settantesimo anno di età.
3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno
di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per
ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in
servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere
prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di
compimento del 65° anno di età.
5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come
alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio,
con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre
i limiti di età per il collocamento a riposto per essi
previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la
decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane
fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il
personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata
in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero
successivamente alla data medesima.
Art. 510
- Dimissioni
1. Le
dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo
alla data in cui sono state presentate.
2. Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato
le proprie dimissioni dall'impiego non può revocarle dopo il 31
marzo successivo.
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio
dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre
dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.
4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non
gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o
ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.
Art. 511
- Decadenza
1. Al
personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di
decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 512
- Dispensa dal servizio
1. Salvo
quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri
compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato
dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente
insufficiente rendimento.
Art. 513
- Organi competenti
1. I
provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal
provveditore agli studi sia per il personale appartenente a
ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli
nazionali.
2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono
adottati dal provveditore agli studi per il personale
appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo
del servizio centrale competente per il personale appartenente a
ruoli nazionali.
3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, se trattasi di personale docente della scuola
materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il
personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di
decadenza e di dispensa è adottato dal Ministero della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
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