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Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
Attuazione della direttiva
97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997,
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;
VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2
e l'allegato A;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, per le pari opportunità e per la
funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a
tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a. per "tempo pieno" l’orario normale di lavoro di cui
all’articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, o l’eventuale minor orario normale fissato
dai contratti collettivi applicati;
b. per "tempo parziale" l’orario di lavoro, fissato dal
contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti
comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c. per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo
pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di
lavoro;
d. per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che
l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dell’anno;
d-bis. per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
misto" quello che si svolge secondo una combinazione delle due
modalità indicate nelle lettere c) e d)
e. per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle
prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra
le parti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite del
tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi
territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con
l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il
contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni
e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui
al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì,
prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità
particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione
collettiva ai sensi del presente decreto.
4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230,
e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto
a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 2
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma
scritta ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1. Il
datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell’assunzione a
tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni
dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali più favorevoli
previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, il
datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze
sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale,
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa
tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale
indicazione della durata della prestazione lavorativa e della
collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno. Clausole difformi sono ammissibili solo
nei termini di cui all’articolo 3, comma 7.
Art.3
Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare,
lavoro straordinario, clausole elastiche
1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di
prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai
commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati
nell’articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente
applichi, stabilisce:
a. il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in
ragione di anno;
b. il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella
singola giornata lavorativa;
c. le causali obiettive in relazione alle quali si consente di
richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e
fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro
supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della
durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non
superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una
settimana.
3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale
rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né
integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una
percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria
globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In
alternativa a quanto previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2,
lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche
stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari
sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata
convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione
forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro
supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma
2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento
previste dall’ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite
come ore ordinarie;
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è
consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in
relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si
applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali
successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario
nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti
collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed
annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n.409, si intendono
riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a
tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente
quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l’applicazione di
una maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di
fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti
collettivi di cui all’articolo 1, comma 3. In assenza di previsione
del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento.
I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e
modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta
del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto
od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente
occasionale.
7. Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della
distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese ed all’anno, i contratti collettivi, di cui all’articolo 1,
comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà
di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione
temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le
modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta
collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore
ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale
comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. I
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono prevedere
una durata del preavviso inferiore a 10 giorni ma, comunque, non
inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi
possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri
e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore il diritto
ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella
misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale
al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data
di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10,
delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto
dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9,
accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti
documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di
tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario
pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa
subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente
alle causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere effettuata quando
siano decorsi almeno 5 mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà
essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del
datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di
cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai 5 mesi,
prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti
collettivi determinano i criteri e le modalità per l’esercizio della
possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di
formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive
in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9.
Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui
al comma 9 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di
ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà
del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’articolo
2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento
del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un
nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della
prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni
del presente articolo.
13. L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o
straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità
di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di
lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso
di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall’articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti
collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di
lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo
svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie
anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a
termine consentite dalla legislazione vigente.
14. I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati all’attività
di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente
agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a
tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai
commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 preventivamente alla stipulazione del
contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta
informazione costituisce comportamento valutabile ai fini
dell’applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del
medesimo articolo 10.
15. Ferma restando l’applicabilità immediata della disposizione di
cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di
lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non
oltre il 30 Settembre 2001.
Art. 4
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non
deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a
tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello
stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, per il solo
motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta
che:
a. il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un
lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda
l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e
delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del
posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie
professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative
di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle
competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di
lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono
provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del
periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora
l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale;
b. il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in
ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in
particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e
delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione
feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio
sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà
per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di
cui all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai
lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a
carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.
Art. 5
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto
di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce
giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante
da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l’assistenza
di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal
lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale
nell’unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del
lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al
rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si
applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di
lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità
produttive site entro 50 km. dall’unità produttiva interessata dalla
programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista
l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A
parità di condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a
tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore
con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della
maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza
riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della
prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site
nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in
luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in
considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale
del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore
interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente
motivato. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3,
possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall’articolo 7, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere
riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura
differenziata in relazione alla durata dell’orario previsto dal
contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro
privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici
che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto
medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad
incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media
degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti
contratti.
Art. 6
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di
contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della
consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono
computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in
proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come
definito ai sensi dell’articolo 1; ai fini di cui sopra
l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma
degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere
di orario a tempo pieno
2. Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al
titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità
intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Art. 7
Applicabilità nel settore agricolo
1. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche
con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di
consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione
della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale,
sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Art. 8
Sanzioni
1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è
richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è
ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all’articolo 2725 del
codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo
parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà
essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia
giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni
dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data
suddetta.
2. L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto
delle indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, non comporta la
nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione
riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del
lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo
accertamento giudiziale. Qualora invece l’omissione riguardi la sola
collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le
modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo
parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, o, in mancanza, con valutazione equitativa,
tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del
lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito
derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra
attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per
il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il
lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di
risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel
corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la
possibilità di concordare per iscritto un clausola elastica in ordine
alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo
parziale, osservandosi le disposizioni di cui all’articolo 3. In luogo
del ricorso all’autorità giudiziaria, le controversie di cui al
presente comma ed al comma 1 possono essere risolte mediante le
procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1, comma
3.
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di
precedenza di cui all’articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra
l’importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata
corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi
successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, di
cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per
ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I
corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la
disoccupazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS).
Art. 9
Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo
parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale
ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così
ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto
dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo
pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo
parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di
ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi
rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri
quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia
il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa
individuare l’attività principale per gli effetti dell’articolo 20
del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono
corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’articolo 26 del
citato testo unico è sostituito dal seguente: "Il contributo non
è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma
dell’articolo 2.".
3. La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo
parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a
tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in
relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa
in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo
dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma è stabilita
con le modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della
determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa
per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità
inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 10
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano,
ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle
contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque
fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed,
in particolare, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo
22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo 20 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 11
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a. l’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b. la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi
collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la
trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale", nonché l’articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno
1997, n. 196.
Art. 12
Verifica
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle
previsioni dell’articolo 3, comma 2, in materia di lavoro
supplementare e all’esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini
dell’eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui
all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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