OGGETTO: Termini
di presentazione domande di collocamento a riposo, dimissioni e
trattenimento in servizio per il personale dirigenziale,
docente, educativo ed Ata della scuola
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con
il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal
servizio e di trattamento di quiescenza del personale della
scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997
n. 59;
Visto l'art. 1 - comma 2 - di tale regolamento il quale prevede
che il Ministro dell'Istruzione stabilisce, con decreto, il
termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto
Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può
presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di
dimissioni volontarie dal servizio;
Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 1, per le
domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi
dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato con
decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e per le domande
di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia
ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno
di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per
le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di
collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di
servizio utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve
essere fissata la data per la comunicazione al personale
dimissionario della mancata maturazione del diritto al
trattamento di pensione;
Considerata l'esigenza di individuare termini che, per la loro
connessione con le altre operazioni riguardanti la rilevazione
delle disponibilità dei posti e la mobilità del personale,
siano coerenti con le cadenze operative finalizzate alla
tempestiva assegnazione del personale alle singole scuole e
classi;
DECRETA
Art.
1
Per il personale
dirigenziale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, è fissato al 10 gennaio 2002 il
termine per la presentazione delle domande di collocamento a
riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni
volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio fino al
raggiungimento del 65° anno di età, a valere, per gli effetti,
dal 1° settembre 2002, nonché per l'eventuale revoca di tali
domande.
Lo stesso termine del 10 gennaio 2002 si applica anche al
personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data
finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e
da quello che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del
trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n.
331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Art.
2
L'accertamento del diritto
al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti
dovrà essere effettuato entro le scadenze che saranno previste
per l'acquisizione al Sistema informatico delle domande di
cessazione. Tali scadenze dovranno tenere conto anche dei tempi
necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata
maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario,
che potrà ritirare la domanda entro cinque giorni.
Art.
3
L'accettazione delle domande
di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di
trattenimento in servizio si intende avvenuta alla scadenza del
termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento
formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1,
l'Amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo
nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso
un procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio
sia ritardato per procedimento disciplinare in corso,
l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto
dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Il presente decreto viene
inviato agli organi di controllo per il riscontro di legge.
per
IL MINISTRO
Sottosegretario Valentina Aprea
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