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Decreto
Ministeriale 25 maggio 2000, n. 201
Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n.
124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in
particolare, l'art. 4;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l'art. 1, commi
72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e in
particolare gli artt. 14 e 15;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del 17
maggio 2000, n. 8803 U/L L.P.1674);
ADOTTA
il seguente Regolamento recante
norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente
ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 1 - Disponibilità di posti e
tipologia di supplenze
1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n.
124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia
stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale
di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario
in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si
provvede con:
a) supplenze annuali per la
copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili
entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per
tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la
copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno
scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire
cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai
casi precedenti, secondo quanto specificato all'art. 7.
2. Per l'attribuzione delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'art. 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le
graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5.
3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in
carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e
temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite
dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità,
utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
4. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal
dirigente dell'Amministrazione scolastica territorialmente competente nel
caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti e dal dirigente
scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di
istituto.
5. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal
giorno dell'assunzione in servizio e termine:
- per le supplenze annuali il 31
agosto;
- per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche
il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale
termine delle attività didattiche;
- per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza
delle esigenze di servizio.
6. I posti delle dotazioni organiche
provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell'art.
4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di
ruolo.
Art. 2 - Graduatorie permanenti
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le
graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto legislativo 16
aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge,
integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel Regolamento
adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123, di seguito
denominato "Regolamento sulle graduatorie permanenti".
2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può rinunciare, in
via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo
interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Al personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province sono
conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la
specifica richiesta.
4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di
scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha
esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria permanente
è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di
rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
5. Nello scorrimento delle graduatorie permanenti ai fini
dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i
candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 3 - Conferimento delle
supplenze a livello provinciale
1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni e di evitare che
il conferimento di più supplenze allo stesso docente comporti
interruzioni dell'attività didattica, le operazioni di conferimento delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche sono annualmente disposte mediante un piano di
individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel
rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di
priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le
graduatone in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti
elementi:
a) rilevanza economica del
contratto;
b) sede;
c) graduatorie di insegnamento preferenziali.
2. Gli aspiranti hanno facoltà,
ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di priorità di cui al comma
1. Nel primo triennio di applicazione del presente Regolamento tale facoltà
può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle
graduatorie permanenti in relazione al numero dei posti disponibili sono
destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo
determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di
priorità indicato.
3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del
prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre
tipologie di insegnamenti.
4. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli
aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le
operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le
disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto
di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze
nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle
precedenti proposte di assunzione.
Art. 4 - Completamento di orario e
cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico
1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero,
anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in
conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il
personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni
occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il
completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di
insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più
rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri.
Per il personale docente della scuola secondaria il completamento
dell'orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti
alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi
di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni,
tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il
completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche
in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi
d'insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualità
di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non
statali, purché non svolti in contemporaneità.
Art. 5 - Graduatorie di circolo e di
istituto
1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di
cui all'art. 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi
del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti
nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie
di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per
l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria
distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia:
comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo
posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di
istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella
corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o
di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di
circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio
valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
4. Gli aspiranti della I fascia sono
inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione
dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella
corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e nella III
fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa
al presente Regolamento (allegato A).
5. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle
cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie permanenti e
vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle
medesime graduatorie predette. Le graduatorie della II e III fascia hanno
validità triennale.
6. L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo
a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un
massimo complessivo di trenta istituzioni scolastiche con il limite di
dieci circoli didattici.
7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due
province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di
istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle
supplenze, ai sensi dell'art. 2, comma 3.
8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti
di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da
quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti medesime.
9. Durante il periodo di validità delle graduatorie, per ogni anno
scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori
domande di supplenza da parte di aspiranti che abbiano titolo ad essere
inseriti in una delle fasce di cui al comma 3.
10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola
provincia e sempre nel limite massimo complessivo di cui al comma 6, da:
a) coloro che già figurano nelle
graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le
precedenti domande fino al massimo di scuole previsto;
b) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e
che intendono sostituire, fino a un massimo di tre scuole per ciascun anno
scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse;
c) coloro che già figurano nelle graduatorie di altra provincia, con
conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di
provenienza;
d) coloro che non risultano inclusi in graduatorie di supplenza in nessuna
provincia.
11. Il personale di cui al comma 10
si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di istituto in
coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti
posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.
12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono
graduati fra loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi già
determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione
e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d), graduati tra loro
secondo il punteggio spettante in base alla tabella di valutazione dei
titoli annessa al presente Regolamento (allegato A).
13. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, avverso le graduatorie di istituto è
ammesso reclamo, entro il termine di quindici giorni dalla loro
pubblicazione all'albo della scuola, all'organo che ha adottato la
graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di
trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti
divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
Art. 6 - Graduatorie di istituto per
la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media
1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media la
graduatoria di istituto viene costituita secondo i criteri generali
indicati nell'art. 5 e composta come segue.
I Fascia:
comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti per la
classe di concorso di strumento musicale nella scuola media.
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella
corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione
all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media.
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti dei requisiti di
accesso da definire a norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 6 agosto
1999.
2. Gli aspiranti della I fascia sono
inclusi in graduatoria d'istituto secondo la graduazione derivante
dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con
cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi
nella II e nella III fascia sono graduati in base al punteggio spettante
secondo una tabella di valutazione dei titoli da adottare con successivo
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.
3. In prima applicazione del presente Regolamento, per l'anno scolastico
2000/2001, alla III fascia si accede con il possesso del diploma specifico
di Conservatorio. Per tale anno scolastico gli aspiranti inclusi nella II
e nella III fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo la
tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 1996.
La valutazione dei titoli artistici viene effettuata dalle medesime
commissioni costituite presso i Provveditorati agli Studi per la
compilazione delle graduatorie permanenti.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni dell'art. 5, in quanto compatibili.
Art. 7 - Supplenze conferite
utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto
1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze utilizzando le
rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti
situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee
fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile
coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi
dell'art. 1, comma 3;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente
assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi
causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la sostituzione dei docenti
temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento
delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti
nell'art. 1, commi 72 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e,
comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della
stipula del contratto.
3. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza
del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di
continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero
dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene
prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a
decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente
contratto.
4. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua
un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si
procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo
contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa
delle lezioni.
5. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento
strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le
ore di rispettiva competenza.
6. Per le scuole ubicate in zone di montagna o in piccole isole, nei casi
di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non
superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le
rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza, operante
esclusivamente all'interno di ciascuna fascia della graduatoria di
istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello
stesso comune della sede scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione
dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o
conferma, disciplinate ai commi 3 e 4, del supplente assunto con i criteri
di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è
superiore a 15 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza
mediante il normale scorrimento delle graduatorie d'istituto ove il
sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
7. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola elementare i cui titolari
provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite con
precedenza ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare sono stati inclusi nella
graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di
accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, nonché
ai candidati che hanno superato la medesima prova nella sessione riservata
di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola
elementare, indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge.
8. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il
dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando
le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di
viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti
scolastici.
Art. 8 - Effetti del mancato
perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato
comporta i seguenti effetti:
A) Per supplenze conferite sulla
base delle graduatone permanenti:
a) la rinuncia ad una proposta di
assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della
possibilità di conseguire analoghi rapporti sulla base delle graduatorie
permanenti per l'anno scolastico successivo;
b) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto a) sia
la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di
supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle
graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.
B) Per supplenze conferite sulla
base delle graduatorie di circolo e di istituto:
a) la rinuncia ad una proposta
contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;
b) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di
conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle
graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno
scolastico in corso.
2. Per il personale con contratto a
tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al
conseguimento di supplenze, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art.
2, la mancata accettazione, ripetuta per due anni scolastici, di una
proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle
graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della
possibilità di conseguire supplenze.
3. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino
al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno
scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il
proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al
termine delle lezioni od oltre.
4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle
graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza
per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di mancato
perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a
giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta
dell'interessato.
Art. 9 - Disposizioni finali e di
rinvio
1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle
domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la
formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei
destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione
progressiva delle relative procedure informatizzate.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo
all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a
criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche al
personale educativo.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si
applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di
rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del
contratto.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fallo obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
ALLEGATO
A
TABELLA
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E
DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE
DOCENTE
DELLA SCUOLA
MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO
A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO
1) Al titolo di studio richiesto per
l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla
valutazione è attributo il seguente punteggio: punti 12, più punti 0,50
per ogni voto superiore a 76/110, più ulteriori punti 4 se il titolo di
studio è stato conseguito con il massimo dei voti.
La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere
rapportata su base 110.
Nelle graduatorie di scuola materna e elementare è assegnato un punteggio
ulteriore di 30 punti per il possesso della laurea in Scienze della
formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea
costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest'ultimo caso il
predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C).
Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla
relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.
Nei casi in cui il titolo d'accesso è costituito dal possesso di una
qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali si
attribuisce il punteggio minimo.
Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso
di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli
professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il
punteggio minimo.
Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai
titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la
dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.
Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio
congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente
il titolo di studio principale mentre l'altro titolo non è oggetto di
alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi
punti della tabella di valutazione.
B) TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE
E IDONEITA'
1) Per il possesso dell'abilitazione
o dell'idoneità relativa alla classe di concorso o al posto per cui si
procede alla valutazione, vengono attribuiti fino a un massimo di
punti 36.
Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il
punteggio complessivo col quale il docente è stato incluso nella
graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati - i seguenti
punti:
per il punteggio minimo per
l'inclusione fino a 59 punti 12
per il punteggio da 60 a 65 punti 15
per il punteggio da 66 a 70 punti 18
per il punteggio da 71 a75 punti 21
per il punteggio da 76 a 80 punti 24
per il punteggio da 81 a 85 punti 27
per il punteggio da 86 a 90 punti 30
per il punteggio da 91 a 95 punti 33
per il punteggio da 96 a 100 punti 36
I punteggi diversamente classificati
devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono
arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso
a cattedre negli istituti di istruzione artistica.
Si valuta una sola abilitazione o idoneità.
2) In aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l'abilitazione o
l'idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un
concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori punti 30.
Parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di
Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti
ulteriori punti 30.
Il punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola
volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli sopra
elencati.
3) Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini
dell'Unione Europea, ai fini dello svolgimento della funzione docente per
la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono attribuiti punti
24. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e
professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che
pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione
ai sensi delle restanti voci della presente tabella.
C) ALTRI TITOLI DI STUDIO,
ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI
1) Per altri titoli di studio di
livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il
superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai
soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso
o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati ai sensi del precedente
punto B):
- per ogni titolo punti 3
(fino a un massimo di punti 12)
2) Limitatamente ai concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le
lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di
almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto
ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):
- per ogni titolo punti 6
(fino a un massimo di punti 12)
La valutazione dei titoli di laurea
di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai
sensi del punto 1).
D) ALTRI TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI
Per ciascuno dei sotto elencati
titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino
ad un massimo complessivo di punti 12.
1) Diplomi di specializzazione
conseguiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ovvero considerati validi dall'art.
325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 punti 3
2) Dottorato di ricerca:
- per ogni anno di durata legale del
corso punti 4
3) Per ogni diploma o attestato di
corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame individuale finale,
previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da
Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai
fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli Istituti
superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette
Istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati:
- per ogni anno di durata legale del
corso punti 1,5
4) Per ogni borsa di studio
rilasciata dai predetti Istituti universitari e dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche:
- per ogni anno di durata della
borsa di studio punti 1,5
I punteggi di cui al presente punto
D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso
o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e
previo superamento dell'eventuale esame finale.
E) TITOLI DI SERVIZIO
1) Prima fascia: servizio
specifico
Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla
graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente
in:
a) scuole materne: statali, delle
regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o
sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali
pareggiate, legalmente riconosciute;
d) istituzioni convittuali statali;
- per ogni anno punti 12
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 2
(fino a un massimo di punti 12
per ciascun anno scolastico)
2) Seconda fascia: servizio non
specifico
Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla
graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi
delle scuole elencate alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto
1):
- per ogni anno punti 6
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 1
(fino a un massimo di punti 6 per
ciascun anno scolastico)
3) Terza fascia: altre attività
di insegnamento
Per ogni altra attività d'insegnamento o comunque di natura prettamente
didattica svolta presso:
a) scuole materne, elementari,
secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e
c) del precedente punto 1);
b) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti
ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
p) Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
d) Accademie;
e) Conservatori;
f) scuole presso Amministrazioni statali;
g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e
controllate;
- per ogni mese o frazione superiore
a 15 giorni punti 0,50
(fino ad un massimo di punti 3
per ciascun anno scolastico)
NOTE AL PUNTO E) TITOLI DI SERVIZIO
(1) Ai fini dell'applicazione
della presente tabella il servizio valutabile è quello effettivamente
prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da
contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la
conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione
di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate
(mandato amministrativo, maternità, servizio militare, ecc.), per le
quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico,
quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di
contenzioso favorevole.
(2) Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, con
atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti
modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei
corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.
(3) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano
titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali
è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle
scuole statali.
(4) Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di
Lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, è
valutato come servizio di seconda fascia.
(5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle
scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato,
previa la prescritta certificazione redatta dall'Autorità consolare
d'intesa con gli UIffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di
seconda fascia.
(6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o
quello relativo alle attività sostitutive dell'insegnamento della
religione cattolica è valutato come servizio di seconda fascia.
(7) Il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il
servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al
termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11
comma 14 della legge.
(8) Il servizio conseguente a nomina in commissioni di esami scolastici
è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è
conferita la predetta nomina.
(9) I servizi di insegnamento resi in scuole o Istituti universitari di
Paesi comunitari sono valutati come servizi di terza fascia.
(10) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati
per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo
il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per
l'accesso all'insegnamento medesimo.
Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come
servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato
e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.
Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun
riferimento alle cadenze dell'anno scolastico.
(11) Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella
scuola secondaria è valutato come servizio di prima fascia per la
graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la
posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato
luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio di seconda fascia
per le altre graduatorie.
(12) Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da
docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per
l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una
delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è
valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di
specializzazione di cui all'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994.
(13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del
prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di
personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia.
(14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come
servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come servizio
di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di
insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) è
valutato come servizio di seconda fascia nella graduatoria di istitutore.
(15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di
più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di
servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione
del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli
insegnamenti coincidenti
(16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di
concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai
criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse
all'ordinamento vigente.
(17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse
che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente
ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia.
(18) Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi
che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione dei titoli, danno
luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile
per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo
previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.
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