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Decreto
Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382
(Registrato
alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 - Registro n. 1 Pubblica
istruzione, foglio n. 316 - in GU 04.11.98)
Regolamento
recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini
delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modifiche ed integrazioni
Il Ministro della Pubblica
Istruzione
di concerto con i
Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo 17,
commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1- bis
della legge 23 dicembre 1996, n. 649, e l'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
secondo cui le norme dei decreti medesimi, in relazione ai settori
interessati, sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e della funzione pubblica; Considerato che tra i
settori indicati nei citati articoli sono compresi gli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996,
n. 292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, con il quale sono stati individuati i
datori di lavoro nell'ambito scolastico;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata
con nota n. 3142 del 22 giugno 1998;
Adotta il seguente
regolamento:
Art. 1. Campo di
applicazione
1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, come modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 1996, n.
649, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni
ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti delle medesime
istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio dalle stesse espletato, come individuate dal presente decreto.
I predetti decreti legislativi e successive modifiche e integrazioni
sono appresso indicati, rispettivamente, come decreto legislativo n. 277
e decreto legislativo n. 626. Per datori di lavoro nell'ambito delle
istituzioni scolastiche ed educative statali si intendono i soggetti
individuati come tali nell'ambito scolastico nel decreto del Ministro
della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292.
2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle
istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le
attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso
di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e
strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi
siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in
questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del
decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei
lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari
obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque
nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere
dimostrativo didattico. Tale specificità ed i limiti anche temporali
dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di
rischio da elaborare da parte del datore di lavoro e costituiscono il
parametro di riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza
in materia.
3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per quanto concerne
le istituzioni scolastiche ed educative statali e secondo quanto
previsto dallo specifico accordo di comparto, attivano gli opportuni
interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di informazione e di
formazione e provvedono alla programmazione e organizzazione degli
adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 12, 13, 14 e 15
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione e protezione
previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, gli obblighi di
adempimento stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del
16 settembre 1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia
scolastica e quelli previsti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, riguardanti la protezione contro i rischi derivanti da agenti
chimici, fisici e biologici ed in particolare dal piombo, dall'amianto e
dal rumore.
Art. 2. Servizio di
prevenzione e di protezione
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel
caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o
educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2,
non superi le 200 unità.
2. Il datore di lavoro può, altresì, designare, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di
lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti
categorie:
a) personale interno all'unità scolastica
provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad
albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari
a tal fine disponibile;
b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e
capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici
requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per
una pluralità di istituti.
4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un
unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e
protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di
lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente,
con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici
e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli
enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati
in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla
stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità
scolastica competente per territorio.
Art. 3. Documento
relativo alla valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo
alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del
responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ove designato.
2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il
documento di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli
esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché
degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei
lavoratori.
Art. 4. Sorveglianza
sanitaria
1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente,
è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle istituzioni
scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei rischi,
effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato concrete situazioni
di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere
obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato tale presupposto, il
datore di lavoro procede alla nomina del medico competente, ai fini ed
agli effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626.
2. Nelle scuole statali l'individuazione del medico competente è
concordata preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti
per territorio o con una struttura pubblica ove sia disponibile un
medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente,
sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture
medesime e l'autorità scolastica competente per territorio.
Art. 5. Raccordo con
gli enti locali
1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze,
deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a
carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo
periodo, del decreto legislativo n. 626; con tale richiesta si intende
assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, secondo
quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12.
2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale
responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave
ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e
degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea
a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone
contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo.
3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni
opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni
scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle
norme del presente decreto.
Art. 6. Attività di
informazione e di formazione
1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione scolastica
in ordine alla formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e
protezione dei soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a
loro volta, provvedono all'informazione prevista dall'articolo 21 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e, nei limiti delle
risorse disponibili, promuovono la formazione dei lavoratori prevista
dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo.
2. Iniziative ed attività di formazione, di informazione e di
addestramento del personale dipendente sono altresì effettuate d'intesa
con gli enti istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza sui
luoghi di lavoro.
3. I contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono
svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione sono quelli fissati dal decreto dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità in data 16 gennaio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informazione e
formazione sono altresì definiti dagli specifici accordi contrattuali.
Art. 7.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, è disciplinata dagli accordi da stipularsi in
sede di contrattazione sindacale, sulla base del contratto collettivo
quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni
sindacali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996.
Art. 8. Istituzioni
scolastiche ed educative non statali
1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle
istituzioni scolastiche ed educative legalmente riconosciute, parificate
e pareggiate, limitatamente all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo
3 comma 1, articolo 4 comma 1. Ai predetti fini per datore di lavoro si
intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Ove il soggetto gestore sia una persona giuridica, per datore di
lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma
2 del predetto articolo 353. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro della pubblica istruzione
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Il Ministro della sanità
Il Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Flick
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