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Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430
(in GU 24 gennaio
2001, n. 19)
Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n.
124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in
particolare, l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il decreto legislativo 16
apri1e 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n.
662, e, in particolare, l'articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, e, in particolare, gli articoli 14 e
15;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
1.
Disponibilità di posti e tipologia di supplenze
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi
1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata
"legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle
disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo,
personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:
a) supplenze annuali, per la
copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e
che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti,
di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni
altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto
specificato all'articolo 6.
2. Il presente regolamento non si
applica al personale appartenente al profilo professionale dei direttori
dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono
sostituiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme
contrattuali vigenti.
3. Per l'attribuzione delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui all'arti-colo 2;
per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie
di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
4. In caso di esaurimento delle
graduatorie di cui all'articolo 2 di tutti i profili professionali, ad
esclusione dei collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di
aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al
termine delle attività didattiche vengono conferite utilizzando appositi
elenchi provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti inseriti
nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle
supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno trenta giorni nelle
scuole statali; negli stessi elenchi provinciali sono inclusi gli
aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purché abbiano prestato
servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con
rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali per almeno trenta
giorni. Per il conferimento di supplenze nel profilo professionale di
collaboratore scolastico, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui
all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad esaurimento di
cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i
dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilità procedono
all'assunzione, ai sensi del citato articolo 587, comma 1.
5. L'individuazione del destinatario
della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica
competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie di
cui all'articolo 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di
utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 5.
6. Il conferimento delle supplenze
si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato,
sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno
effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
a) per le supplenze annuali il 31
agosto;
b) per le supplenze temporanee fino
al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal
relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee
l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
7. Le supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale
termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle
relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di
abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora
non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante
l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in
servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano
presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei
servizi di istituto.
Art.
2.
Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e
temporanee fino al termine "delle attività didattiche
1. Per il conferimento delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti
tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano,
ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge, le graduatorie dei
concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi
provinciali di cui all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori
scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi
provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti
graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle
supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che
negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta
giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze
degli enti locali.
2. Il personale incluso nelle
graduatorie di cui al comma 1, può rinunciare in via definitiva o
limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per
l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Nei confronti del personale che
sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o
profilo professionale, la supplenza è conferita solo se ha dichiarato
esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è
finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di
rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
4. Nello scorrimento delle
graduatorie di cui al comma 1, ai fini dell'attribuzione delle supplenze,
non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni
non siano utili a norma dei commi 2 e 3.
Art.
3.
Conferimento delle supplenze a livello provinciale
1. Al fine di garantire il regolare
inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze sono
annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari
delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di
graduatoria, tenga conto dell'ordine di priorità indicato dagli aspiranti
complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente
inclusi relativamente ai seguenti elementi:
a) rilevanza economica del
contratto;
b) sede;
c) graduatorie preferenziali.
2. Gli aspiranti hanno facoltà,
ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di priorità di cui al comma
1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facoltà
può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle
graduatorie di cui all'articolo 2, in relazione al numero dei posti
disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a
tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine
di priorità indicato.
3. L'accettazione in forma scritta e
priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva
proposta di assunzione formulata in base al predetto piano rende le
operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le
disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto
di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze
nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle
precedenti proposte di assunzione.
Art.
4.
Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro
nello stesso anno scolastico
1. L'aspirante cui viene conferita
una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di
posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva
titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie
di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al
raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il
corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il
completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo
determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento
dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo
presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento
d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non
statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico
possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di
scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in
contemporaneità.
Art.
5.
Graduatorie di circolo e di istituto
1. Il dirigente scolastico, ai fini
del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 6, costituisce, sulla
base delle domande prodotte ai sensi del comma 7, apposite graduatorie in
relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola, secondo i
criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio per
l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli
stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di
ruolo, salvo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro
in ordine alla validità dei titoli previsti nel precedente ordinamento.
3. Per ciascun profilo professionale
presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre
fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
A) Prima fascia: comprende gli
aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il
medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e
di istituto.
B) Seconda fascia: comprende:
1) per i collaboratori scolastici,
gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con
precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni
nelle scuole statali;
2) gli aspiranti non inseriti nelle
corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre
anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle
istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze
degli enti locali, per almeno trenta giorni;
3) gli aspiranti, eccettuati i
collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle
corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze
e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni.
C) Terza fascia: comprende gli
aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto
richiesto, esclusi i collaboratori scolastici.
4. Gli aspiranti della prima fascia
sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica
trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle
corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2.
5. Gli aspiranti inclusi nella
seconda e terza fascia sono graduati secondo le seguenti tabelle di
valutazione dei titoli annesse al presente regolamento (allegato n. 1):
A/1 tabella di valutazione dei
titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide
per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo
professionale di assistente amministrativo;
A/2 tabella di valutazione dei
titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide
per il conferimento delle supplenze al personale appartenente ai profili
professionali di assistente tecnico, di cuoco e di infermiere;
A/3 tabella di valutazione dei
titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide
per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo
professionale di guardarobiere;
A/4 tabella di valutazione dei
titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide
per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo
professionale di collaboratore scolastico.
6. Le graduatorie della prima fascia
hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle
corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono
riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette
graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento.
Le graduatorie della terza fascia
hanno validità triennale.
7. L'aspirante a supplenze può, per
tutte le graduatorie di circolo e di istituto in cui ha titolo ad essere
incluso, fare domanda in una sola provincia fino a un massimo di trenta
istituzioni scolastiche. La presentazione delle domande in più provincie
o a più di trenta istituti comporta l'esclusione da tutte le graduatorie
per il conferimento di supplenze per il periodo di validità delle stesse.
8. Per coloro che figurano nelle
graduatorie provinciali di cui all'articolo 2, la provincia di inclusione
in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella di inclusione
nelle suddette graduatorie provinciali.
9. Durante il periodo di validità
delle graduatorie di circolo e di istituto, per ogni anno scolastico
successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di
supplenza da parte di aspiranti che hanno titolo a essere inseriti in una
delle fasce di cui al comma 3, salvo il disposto dei commi 10, 11 e 12.
10. Le domande di cui al comma 9
possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite
massimo complessivo di cui al comma 7 da:
a) coloro che già figurano nelle
graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le
precedenti domande fino al massimo di scuole previste;
b) coloro che già figurano nelle
graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire, fino ad
un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni
precedentemente espresse;
c) coloro che già figurano in
graduatorie di altra provincia con conseguente cancellazione da tutte le
graduatorie della provincia di provenienza;
d) coloro che non risultino inclusi
in graduatorie di supplenza in alcuna provincia, ad esclusione degli
aspiranti a supplenze di collaboratore scolastico.
11. Il personale di cui al comma 10
si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di circolo e
di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo
i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.
12. Gli aspiranti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 10 sono graduati tra loro secondo
l'automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro
posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli
aspiranti di cui alla lettera d), graduati tra loro secondo il punteggio
spettante in base alle tabelle di valutazione dei titoli di cui al comma
5.
13. Ai sensi dell'articolo 14, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo entro
il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo della
scuola, all'organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi
sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto
diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della
decisione su reclamo.
Art.
6.
Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto
1. I dirigenti scolastici possono
conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di
circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente
assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi
causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la sostituzione del personale
temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento
delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto
dell'articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei
limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.
3. Nel caso di esaurimento della
graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al
conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti
della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune
intese con i competenti dirigenti scolastici.
4. Qualora l'assenza del personale
appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo,
assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente
tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche,
compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare
lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente
scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di
scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare
l'interruzione del pubblico servizio.
5. In caso di assenza del
guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico nel
proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere
alla sostituzione, in caso di necessità.
Art.
7.
Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro
1. L'esito negativo di una proposta
di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:
A) Per supplenze conferite sulla
base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1:
1) la rinuncia ad una proposta di
assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della
possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle
graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
2) l'abbandono del servizio comporta
sia l'effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di
conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle
graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per
l'anno scolastico in corso.
B) Per supplenze conferite sulla
base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta
contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;
2) l'abbandono della supplenza
comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di
supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo
2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico
in corso.
2. Il personale che non sia già in
servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività
didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto
di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
3. Per il personale con contratto a
tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al
conseguimento di supplenze secondo quanto previsto al comma 3
dell'articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici,
di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle
graduatorie di cui all'articolo 2, comporta, in via definitiva, la perdita
della possibilità di conseguire supplenze.
4. Il personale in servizio per
supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto
ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra
attribuita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3
non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che
risulti da documentata richiesta dell'interessato.
Art.
8.
Disposizioni finali e di rinvio
1. I termini e le modalità
organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie
medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono
definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione recante anche
disposizioni per l'attuazione progressiva delle relative procedure
informatizzate.
2. Le operazioni di cui al comma 1
sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico
degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle
procedure.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono abrogati gli articoli 581, 582, 585, 586 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. Per quanto non specificamente
previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative
e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo
determinato alla data di stipulazione del contratto.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 2000
Il Ministro: De Mauro
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il
12 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 1, foglio n. 9
Allegato
1
AVVERTENZE ALLE TABELLE A/1 - A/2 -
A/3 - A/4
A) Il servizio militare di leva e i
servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto
di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge
prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come
servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Ferma la predetta condizione, il
servizio militare è valutato come servizio specifico solo in una
graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio non specifico in
eventuali altre graduatorie.
B) Il servizio prestato nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina
dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di
conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti
servizi prestati nel territorio nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle
qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 588/1985 è considerato a tutti i fini
come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
D) I titoli che sono oggetto di
valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non
possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi
successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un
attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per
le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
Tabella A/1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO
PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.
A) Titoli di cultura:
1) titolo di studio richiesto per
l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione: si
valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi),
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel
titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva
si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto -
8, ottimo - 9. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti
per l'accesso si valuta il più favorevole. (2);
2) Per i titoli di cui al punto
precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli o
per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la
licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;
3) diploma di laurea (si valuta un
solo titolo) (2): punti 2;
4) attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, attinente alla
trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante
strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato)
(2): punti 1,50;
5) attestato di addestramento
professionale per la dattilografia o attestato di addestramento
professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi
professionali istituti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si
valuta un solo attestato) (2) (5);
6) idoneità in concorso pubblico
per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed
esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici
territoriali.
Si valuta una sola idoneità: punti
1.
B) Titoli di servizio:
7) servizio prestato in qualità di
responsabile amministrativo o assistente amministrativo in a) Scuole
materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province
autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole
elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c)
Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali
pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali (1) (3) (4)
(6), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese o frazione superiore a
quindici giorni: punti 0,50 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico);
8) altro servizio prestato in una
qualsiasi delle scuole elencate al punto 7, ivi compreso il servizio di
insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., e il servizio prestato con rapporto
di lavoro costituito con enti locali (1) (3) (4) (5) (6), per ogni anno:
punti 1,20;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni: punti 0,10 (fino a un massimo di punti 1,20
per ciascun anno scolastico);
9) servizio prestato alle dirette
dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati
scolastici (1) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 0,60;
per ogni mese o frazione superiore a
quindici giorni: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun
anno scolastico).
Tabella A/2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI
PROFESSIONALI DI ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO E DI INFERMIERE.
A) Titoli di cultura:
1) assistente tecnico, cuoco,
infermiere:
a) titolo di studio richiesto per
l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione: si
valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi),
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel
titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva
si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto -
8, ottimo - 9. Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più
favorevole (2);
2) per i titoli di cui al punto
precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli
(si valuta un solo titolo) (2): punti 3;
3) diploma di laurea (si valuta un
solo titolo) (2): punti 2;
4) idoneità in precedenti concorsi
pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo
professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del
personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre.
Si valuta una sola idoneità: punti 2.
B) Titoli di servizio:
5) servizio prestato in: a) Scuole
materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province
autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole
elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c)
Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali
pareggiate, legalmente riconosciute; d) Istituzioni convittuali;
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di
assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (4)
(5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni: punti 0,50;
6) servizio prestato nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali,
negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente
a tale profilo professionale) (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni: punti 0,50;
7) servizio prestato nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali,
negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere
(limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (4) (5) (6),
per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni: punti 0,50;
8) servizio prestato nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali,
negli educandati femminili dello Stato in qualità di aiutante cuoco
(limitatamente al profilo professionale di cuoco) (1) (4) (5) (6), per
ogni anno: punti 3,60;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni: punti 0,30;
9) servizio prestato in scuole di
cui al punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi
compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5)
(6) (7), per ogni anno: punti 1,20;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni: punti 0,10;
10) servizio prestato alle dirette
dipendenze di amministrazioni statali o enti locali e nei patronati
scolastici (1) (4) (6), per ogni anno: punti 0,60;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni: punti 0, 05.
Tabella A/3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO
PROFESSIONALE DI GUARDAROBIERE.
A) Titoli di cultura:
1) titolo di studio richiesto per
l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione: si
valuta la media dei voti rapportata a decimi ( ivi compresi i centesimi)
escluso il voto di religione di educazione fisica e di condotta. Ove nel
titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva
si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto -
8, ottimo - 9. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti
per l'accesso, si valuta quello più favorevole (2);
2) diploma di maturità che consenta
l'accesso agli studi universitari (2): punti 3;
3) diploma di qualifica (2): punti
2;
4) idoneità conseguita in
precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di
guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di
guardarobiere) .
Il punteggio viene attribuito una
sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi: punti 2.
B) Titoli di servizio:
5) servizio prestato in qualità di
guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in: a) Scuole materne: statali,
delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non
statali parificate sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione
secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente
riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero, nelle istituzioni convittuali (1) (4) (5) (6) (7), per ogni
anno: punti 6;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni: punti 0,50;
6) servizio prestato nelle scuole di
cui al punto 6); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi
compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1)
(4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 1,80;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindi giorni:
punti 0,15;
7) servizio prestato alle dirette
dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati
scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4),
per ogni anno: punti 0,60;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni: punti 0,05.
Tabella A/4
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO
PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO.
A) Titoli di cultura:
1) titolo di studio richiesto per
l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione
(media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di
educazione fisica e di condotta): media del 6 oppure sufficiente - 2;
media del 7 oppure buono - 2,5; media dell'8 oppure distinto - 3; media
del 9 oppure ottimo - 3,5 (2);
2) diploma di qualifica, o diploma
di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (2): punti 3.
B) Titoli di servizio:
3) servizio prestato in qualità di
collaboratore scolastico in:
a) Scuole materne: statali, nelle
regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano
non statali autorizzate;
b) Scuole elementari: statali e non
statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione
secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente
riconosciute; d) Istituzioni convittuali; e) Istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero (1) (3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni: punti 0,50;
4) servizio comunque prestato nelle
scuole di cui al punto 3) nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello
Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1)
(3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 1,80;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni: punti 0,15;
5) servizio prestato alle dirette
dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati
scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (3) (4)
(6), per ogni anno:
punti 0,60;
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni punti 0,05.
(1) Il servizio valutabile è quello
effettivamente prestato o comunque, quello relativo a periodi, coperti da
nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche
ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la
conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione
di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate
(mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali
il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili,
a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti
giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.
(2) Sono valutabili anche i titoli
equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano
espressi nè in voti nè in giudizi si considerano come conseguiti con la
sufficienza.
(3) Per il personale in servizio
nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale
attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del decreto
interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito
della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato
dal Ministero degli affari esteri o da esso autorizzato, ovvero
organizzato dal Ministero della pubblica istruzione per il personale da
inviare all'estero.
(4) Il servizio scolastico (con
contratto a tempo indeterminato o determinato) prestato con rapporto di
impiego con gli enti locali viene equiparato, ai fini del punteggio, a
quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo
professionale o in profilo professionale corrispondente.
Per il servizio prestato con
rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito in
proporzione alla quota della prestazione.
(5) Qualora il servizio sia stato
prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in
scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà.
(6) La valutazione compete anche
quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i
"servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che,
pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie
discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti
"servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli
al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
(7) Ove, ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso
periodo coincida la prestazione di servizi diversi, tale periodo, ai fini
dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno
soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico
siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione
dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio
complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque
eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera
più favorevole.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico):
"Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla
copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non
sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni
organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato
a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il
conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alle copertura delle cattedre e
dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili
entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si
provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la
copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire
cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli
previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche
provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare
secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un
regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e
temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle
attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1
della presente legge.
7. Per il conferimento delle
supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di
circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di
semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere
di documentazione a carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti
nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno
presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria
e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi
di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per
esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare
siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la
prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue
straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze
sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze
temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta
limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (A.T.A.). Per il conferimento delle supplenze al personale
della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto "Scuola , pubblicato nel supplemento
ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui
all'art. 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed A.T.A.
delle Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto
riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in
materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520,
521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico".
- Si riporta il testo dell'art. 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione
da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1
ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado".
- Si riporta il testo dell'art. 1,
commi 72 e 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"72. I provveditori agli studi,
sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano
l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero
degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per
l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione
delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali,
nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle
esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse. dall'utenza. è
garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di
handicap.
Le modalità saranno definite previa
contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base
dei principi generali di cui all'art. 128 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle
risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti
l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento
della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la
sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni
nell'ambito dello stesso plesso scolastico. è abrogato il comma 5
dell'art. 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297".
"78. I capi di istituto sono
autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi
strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver
provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità
dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale
assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione
scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio
in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo
esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e
didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e
saltuarie".
- Si riporta il testo degli articoli
14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) :
"Art. 14 (Attribuzione di
funzioni alle istituzioni scolastiche). - 1. A decorrere dal 1o settembre
2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di
competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla
carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e
alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed
economico del personale non riservate, in base all'art. 15 o ad altre
specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per
l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui
all'art. 15 e a quelle di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema
informativo del Ministero della pubblica istruzione.
Restano ferme le attribuzioni già
rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate
dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni
scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera
scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione
vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la
documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in
Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la
valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti
territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi
internazionali. A norma dell'art. 4 del regolamento recante lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le
istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli
alunni.
3. Per quanto attiene
all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità
di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui
all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni
scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento
di contabilità di cui all'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo
1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di
contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità,
unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario.
Tale regolamento stabilisce le
modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento
contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima,
nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione
e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche
riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo
assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad
esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio.
Assicurano comunque modalità
organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le
istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative
autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e
professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze
derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono
attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della
scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'art.
4, comma 2, del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233.
6. Sono abolite tutte le
autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15. Ove
allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato
il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua
adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli
26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle
istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia
di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il
quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della
scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo
all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo
stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della
decisione sul reclamo".
"Art. 15 (Competenze escluse).
- 1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le
seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad
un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola
istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela
della libertà di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie
permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della
singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle
istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico
funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni
ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi,
utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di
studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'art. 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente
in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4, commi 1,
2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 587
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado) :
"Art. 587 (Le assunzioni
tramite l'ufficio provinciale del lavoro). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali
per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola
dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario.
2. Il comma 1 si applica soltanto
dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il
conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581".
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 4, comma
11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 554
del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 554 (Accesso ai ruoli
della terza e quarta qualifica funzionale). - 1. Le assunzioni nei ruoli
della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per
titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai
provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i
criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi è ammesso
il personale A.T.A.
non di ruolo, con almeno due anni di
servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle
dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. è consentita la
partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta
servizio alla data di pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo,
che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in
qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti,
ha titolo a partecipare ai concorsi per fa qualifica immediatamente
inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai
concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età
previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della
terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento
previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento
delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo
quanto previsto dall'art.587.
6. I titoli di studio richiesti sono
stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili
professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo,
il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli
di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale
richiesto per l'ammissione al concorso.
7. Le graduatorie relative ai
concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a
seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che
presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante
in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi
in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella
graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione
dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di
permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di
concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei
limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie
permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati".
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 14, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si
vedano le note alle premesse.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 4, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note alle premesse.
- Le rubriche degli articoli 581,
582, 585, e 586 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
abrogati dall'art. 4, comma 14, della citata legge 3 maggio 1999, n.
124, recitavano:
"Art.
581 (Supplenze annuali)".
"Art.
582 (Supplenze temporanee)".
"Art.
585 (Precedenze)".
"Art.
586 (Ricorsi)".
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