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Decreto
ministeriale n. 93
Roma,
8 aprile 1999
Oggetto:
Determinazione ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, dei criteri e delle modalità delle erogazioni di
cassa a favore delle scuole, delle modalità attuative del monitoraggio.
VISTA
la legge 23 dicembre 1998, n.448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
VISTO
in particolare l'articolo 29, comma 2, di detta legge, con il quale si
prevede che, per l'anno 1999, il volume dei pagamenti disposti dalle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché dalle istituzioni
educative, globalmente, non risulti superiore a quello risultante dai
conti consuntivi 1997, incrementato del 6 per cento, con esclusione
degli effetti di cassa derivanti da contributi e finanziamenti non
provenienti dal bilancio dello Stato;
RAVVISATA
l'opportunità, al fine di dare attuazione al richiamato articolo 29,
comma 3, di individuare la base cui commisurare il limite dei pagamenti
che le predette istituzioni scolastiche possono effettuare per l'anno
1999, tenendo conto, altresì, delle specifiche esigenze e degli
obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le
istituzioni scolastiche;
RITENUTO
di dover individuare la base di riferimento per determinare i limiti di
giacenza nelle assegnazioni da attribuire per l'anno 1999 ad ogni
singola istituzione scolastica, nonché le modalità attuative del
monitoraggio;
TENUTO
CONTO che, per gli anni 2000 e 2001, il volume dei predetti pagamenti può
essere elevato, rispetto all'obiettivo definito per l'anno precedente in
misura pari al tasso di inflazione programmato per ciascun anno
incrementato di un punto;
RAVVISATA
l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione
dell'articolo 29, commi 2 e 3;
SENTITO
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
DECRETA
Articolo
1
(Determinazione
dei flussi di cassa per l'anno 1999)
1.
Per l'anno 1999, i pagamenti effettuati dalle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado, nonché dalle istituzioni educative che saranno
successivamente denominate "istituzioni scolastiche", non
dovranno risultare, a livello provinciale, globalmente superiori a
quelli rilevati per l'anno 1997, incrementati del 6 per cento.
2.
Al fine di determinare iI predetto incremento del 6 per cento, i
Provveditori agli studi sono tenuti a rilevare dalle situazioni
finanziarie, allegate ai conti consuntivi per l'anno 1997, il volume
complessivo dei pagamenti effettuati nel corso del medesimo esercizio
dalle istituzioni scolastiche, detraendo dal predetto volume le
riscossioni non provenienti dal bilancio dello Stato. L'importo, così
determinato, costituisce la base di calcolo per l'individuazione
dell'ammontare dei pagamenti da effettuarsi complessivamente, a livello
provinciale, per l'anno 1999.
3.
Il vincolo di cui al precedente comma non produce effetti sulle
previsioni di spesa per l'anno finanziario 1999, redatte in termini di
competenza.
4.
Sono esclusi dai vincoli di cui al comma 1 i pagamenti da disporre a
carico di finanziamenti derivanti da leggi di spesa con effetti
finanziari che iniziano a partire dall'anno 1998, dalle assegnazioni
disposte sulle risorse del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, dalle
risorse assegnate dal C.I.P.E..
Le
assegnazioni ed i pagamenti da disporre sulla base delle predette
disponibilità finanziarie non possono eccedere gli stanziamenti di
competenza.
5.
Il limite dei pagamenti di cui ai precedenti commi può essere altresì
superato, per ciascuna istituzione scolastica, relativamente alle
riscossioni dell'anno 1999 per contributi e finanziamenti non
provenienti dal bilancio dello Stato e quelli provenienti dall'Unione
Europea, con esclusione della quota nazionale gravante sullo stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione.
6.
In fase di prima applicazione le singole istituzioni scolastiche,
determinano l'entità dei pagamenti complessivi di loro competenza, per
l'anno 1999, operando secondo i criteri fissati al precedente comma 2,
contenendo l'incremento al 3%. L'importo così determinato, previa
comunicazione al competente Provveditore agli studi, è assunto
immediatamente come dato di riferimento ai fini del limite dei pagamenti
eseguibili per l'anno 1999. Analogamente procedono per la determinazione
dell'entità dei pagamenti, da rendere immediatamente eseguibili, come
indicato al comma 4, le istituzioni scolastiche interessate da processi
di razionalizzazione, e/o che abbiano usufruito, per l'anno 1997, di
assegnazione di fondi da parte dei Provveditori agli studi per la
successiva riassegnazione ad altre scuole, nonché per il pagamento di
spese connesse con lo svolgimento di attività riferite a più
istituzioni scolastiche, determinando la base di calcolo tenendo conto
degli effetti della razionalizzazione e/o delle somme riferite dalle
predette assegnazioni e riassegnazione che sono da escludersi dal
calcolo.
7.
Il restante 3% dell'incremento a livello provinciale dei pagamenti, come
determinato ai sensi del comma 2, è destinato per 2/3 ai Provveditorati
agli studi per le esigenze di riequilibrio tra le istituzioni
scolastiche della provincia, il rimanente 1/3 può essere destinato al
riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra i Provveditorati agli
studi con ripartizione effettuata dall'Amministrazione centrale.
Quest'ultimo riequilibrio, avente carattere compensativo, è effettuato
in deroga al limite provinciale indicato al comma 1.
Articolo
2
(Giacenze
di cassa)
1.
Nell'esercizio 1999, le disponibilità finanziarie delle istituzioni
scolastiche, provenienti a qualunque titolo dal bilancio dello Stato
depositate presso l'istituto cassiere, non possono essere superiori al
30% del volume complessivo dei pagamenti da effettuare dalle istituzioni
scolastiche, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2. In sede
di prima applicazione, fino al raggiungimento del predetto limite di
giacenza del 30%, non possono essere disposti nuovi finanziamenti, a
favore delle singole istituzioni scolastiche, da parte dei Provveditori
agli studi.
2.
Successivamente i Provveditori agli studi procedono al reintegro delle
giacenze di cassa, sempre nel limite massimo del 30% di cui al comma 1,
previa richiesta delle singole istituzioni. La predetta richiesta deve
essere corredata da una dichiarazione dell'istituto cassiere attestante
l'ammontare delle disponibilità liquide residue dell'istituzione
scolastica provenienti dal bilancio statale.
Articolo
3
(Disciplina
degli istituti comprensivi)
Le
disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche agli
istituti comprensivi di scuola elementare e media, con o senza sezioni
di scuola materna, nonché agli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado che ricomprendono sezioni di diverso ordine o tipo.
Articolo
4
(Monitoraggio)
Ai
fini dell'acquisizione degli elementi necessari per procedere
all'operazione di riequilibrio di cui al precedente articolo 1, comma 7,
nonché per le esigenze di monitoraggio gli uffici scolastici
provinciali sono tenuti ad inserire i dati ottenuti dall'applicazione
dei commi precedenti nel Sistema Informativo del Ministero della
Pubblica Istruzione (S.I.M.P.I.), attraverso specifiche funzioni in
linea.
Articolo
5
(Adempimenti
per gli anni 2000 e 2001)
1.
Le disposizioni fissate con il presente decreto sono confermate per 2000
e 2001. Il riferimento temporale all'anno 1999, contenuto all'articolo
1, comma 5, si intende trasferito, rispettivamente, agli anni 2000 e
2001.
2.
Per ciascuno degli esercizi 2000 e 2001 i pagamenti effettuati dalle
istituzioni scolastiche, come individuati nell'art.1,comma 1, sono
aumentati, rispetto all'obiettivo definito per l'anno precedente,
applicando la percentuale del tasso di inflazione programmato per
ciascun esercizio con la maggiorazione di un punto.
IL MINISTRO
Luigi Berlinguer
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