DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1999
Trattamento di fine
rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
SU PROPOSTA
DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE
PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, recante "Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica";
Visto il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante "Disciplina delle forme
pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 2,
commi 5, 6, 7, 8, 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante
"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare";
Visto l'art. 59,
comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica";
Visto l'art. 26,
commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo";
Visto l'accordo
quadro sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il
29 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Trattamento di fine rapporto
1. L'esercizio dell'opzione
di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene
mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e
comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della
legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell'indennità di fine
servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole
della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della
quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine
rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate
secondo le norme previste dall'art. 1 della citata legge n. 297 del
1982. All'indennità di fine servizio maturata fino alla data
dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua
rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile
previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di
fine servizio.
2. A decorrere
dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n.
449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di
trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di
trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale
obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva
previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione
imponibile ai fini fiscali.
3. Per assicurare
l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai
fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica
quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in
misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e
contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla
riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini
previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine
rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della
massa salariale per i contratti collettivi nazionali.
4. Per garantire la
parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista
dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal
giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica
la disciplina prevista dai commi 2 e 3.
5. Per gli enti il
cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di
fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del
2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge n. 152 del
1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il trattamento
di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del
lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è
prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio il
predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote
di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota del
6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell'art. 3,
comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto
previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999.
Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di
trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.
7. In attuazione di
quanto disposto dall'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti
dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle università,
della sanità e degli enti locali è affidata all'INPDAP. Il contributo
previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni
pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del
9,60 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista
dall'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6, 10
per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista
dall'art.11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli
enti locali.
8. Il trattamento
di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non
è prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio
resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la
gestione di tali trattamenti.
9. Ai fini
dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto,
per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le
amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché
presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà
erogato il trattarnento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del
29 maggio 1982, con le modalità definite dall'accordo quadro
sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo
dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma, della legge 29
aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con
quanto previsto dal presente comma. Resta ferrna la possibilità per i
dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste
dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo
determinato svolto precedentemente alla predetta data.
Art. 2.
Fondi pensione
1. Sono associati ai fondi
pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e
quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente la data di
entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La quota di TFR che detti
dipendenti potranno destinare ai fondi pensione non potrà superare il 2
per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR.
2. Nei confronti
del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto del Presidente del Consiglio si applicano le regole
concessive e di computo di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 in
materia di trattamento di fine rapporto. Nei confronti di detto
personale che, in sede di contrattazione collettiva, sceglierà di
iscriversi al fondo pensione sarà prevista la integrale destinazione al
fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto.
3. La somma di 200
miliardi annui, di cui all'art. 26, comma 18, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sarà resa immediatamente disponibile in favore dei fondi
pensione istituiti. In via transitoria e fino alla raccolta delle
adesioni da parte dei lavoratori, il riparto dell'intera somma di 200
miliardi avverrà in misura proporzionale alla retribuzione media e alla
consistenza del personale in servizio presso ciascun comparto o area di
contrattazione alla data di istituzione dei fondi pensione in conto di
quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei
lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Le ulteriori
quote di trattamento di fine rapporto, destinate ai fondi pensione e non
coperte dallo stanziamento di 200 miliardi annui sono trattate come
quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui
al successivo comma 5.
4. A favore del
personale di cui al comma 2 dell'art. I viene destinata, come previsto
dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari
all'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei
vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota,
avente natura di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai
conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle
amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non
è prevista l'iscrizione all'INPDAP non sono destinatari della quota
dell'1,5 per cento.
5. Alla cessazione
del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà al fondo pensione di
riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti
figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto di cui al comma 3
non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi nonché di quelli
relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a
entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via
transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura
finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, corrisponderà alla media dei rendiinenti netti di un
"paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul
rnercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di
aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti
sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi
pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
6. Alla cessazione
del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di
ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non è
prevista l'iscrizione all'INPDAP conferiranno al fondo pensione di
riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli
accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto
non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi, applicando il tasso di
rendimento previsto dal comma 5.
7. La prima
verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul
consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui
all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo
avverrà entro il 31 dicembre 2001.
Roma, 20 dicembre 1999
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'ALEMA
Il Ministro per la funzione
pubblica
BASSANINI
Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
AMATO
Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
SALVI
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000
Registro n. I Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 250
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