DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2001
         Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei 
             pubblici dipendenti. (GU n. 118 del   23-5-2001) 
            


	
		IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                               su proposta del
                      MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                               di concerto con
                    IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                      E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
       Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
    dicembre   1999,  concernente  il  trattamento  di  fine  rapporto  e
    l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;
       Visti  l'art.  74,  comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
    contenente  l'indicazione  delle risorse per far fronte al contributo
    del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di previdenza
    complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche
    ad ordinamento autonomo, e l'art. 78, comma 33, della citata legge n.
    388  del  2000,  che  fa  salvi  gli effetti prodotti dall'art. 3 del
    decreto-legge  24  novembre  2000, n. 346, riguardante le risorse per
    l'anno  2000,  da  destinare  al funzionamento e al finanziamento dei
    predetti fondi;
       Visti  l'art.  74,  comma 2, della citata legge n. 388 del 2000, e
    l'art.  3 del citato decreto-legge n. 346 del 2000, i quali prevedono
    che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri sono
    stabilite  le  modalita' di versamento ai fondi gestori di previdenza
    complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche
    ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse assegnate;
       Visto  l'art.  74,  comma  3,  della citata legge n. 388 del 2000,
    riguardante  la quota di trattamento di fine rapporto da destinare ai
    fondi pensione per il personale che ha esercitato l'opzione;
       Visto  che, a seguito dell'accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e
    dalle   organizzazioni   sindacali   il  29  luglio  1999,  le  parti
    interessate   stanno   procedendo   alla   stipula   di  accordi  per
    l'istituzione  dei  fondi  gestori  di  previdenza  complementare dei
    dipendenti  delle  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento
    autonomo,  e  che  pertanto  occorre  procedere  tempestivamente alla
    definizione  delle  modalita'  di  versamento  ai  fondi stessi delle
    risorse trasferite all'INPDAP;
                                  Decreta:
                                   Art. 1.
       1.  All'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
    Ministri   del   20   dicembre   1999,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni:
       a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
       "1.  In  fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine
    rapporto  che  i  dipendenti  gia' occupati alla data del 31 dicembre
    1995  e quelli assunti nel periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre
    2000  che  hanno  esercitato  l'opzione di cui all'art. 59, comma 56,
    della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, possono destinare ai fondi
    pensione,  non puo' superare il due per cento della retribuzione base
    di  riferimento  per  il  calcolo  del  trattamento di fine rapporto.
    Successivamente  la predetta quota e' definita dalle parti istitutive
    con  apposito  accordo.  La  quota  del  trattamento di fine rapporto
    destinata  in  fase  di  prima  attuazione  e  quella successivamente
    definita  sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il
    meccanismo  di  rendimento  di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999";
       b)  al comma 2, primo periodo, le parole "di entrata in vigore del
    presente  decreto del Presidente del Consiglio" sono state sostituite
    dalle seguenti "del 31 dicembre 2000";
       c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
       "3.  L'INPDAP  opera  il  riparto  tra  i vari fondi delle risorse
    complessivamente    a   disposizione   tenendo   conto   di   criteri
    proporzionali.  A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente
    il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni
    dello   Stato,   anche  ad  ordinamento  autonomo  (convenzionalmente
    calcolato   in   base   all'intero  stipendio  tabellare,  all'intera
    indennita'  speciale,  alla  retribuzione individuale di anzianita' e
    alla  tredicesima  mensilita)  e  la  consistenza  del  personale  in
    servizio, alla data del 31 dicembre 2000.
       3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti
    istitutive  si  incontreranno  per  verificare  la  congruita'  delle
    disponibilita'  finanziarie  e le conseguenti modifiche e assumere le
    conseguenti    determinazioni   atte   ad   assicurare   l'equilibrio
    finanziario.
       3-ter.  Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio
    dei  fondi  gestori  di previdenza complementare dei dipendenti delle
    amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'INPDAP
    utilizza,  con  gli  stessi  criteri di riparto di cui al comma 1, le
    somme  assegnate per l'anno 2000 in base all'art. 3 del decreto-legge
    24 novembre 2000, n. 346.
       3-quater.    L'erogazione   ai   fondi   gestori   di   previdenza
    complementare  delle  risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai
    criteri  di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto e'
    versata  dall'INPDAP  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
    destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per
    le   procedure  di  costituzione  dei  fondi  gestori  di  previdenza
    complementare  nonche'  gli  oneri  della gestione amministrativa dei
    primi  dodici  mesi  di  esercizio  dei  fondi  stessi  sono  coperti
    dall'INPDAP, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.
       3-quinquies.  Le  complessive  risorse  trasferite all'INPDAP sono
    successivamente  versate  ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto
    delle  precedenti  disposizioni  e degli accordi istitutivi dei fondi
    stessi.
       3-sexies. Allo scopo di incentivare l'avvio dei predetti fondi, le
    risorse   disponibili   a   carico  del  bilancio  dello  Stato  sono
    utilizzabili,  con  i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per
    erogare  una  quota  aggiuntiva  del  contributo del datore di lavoro
    calcolato  sulla  base  di  quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto
    della  dotazione  finanziaria  complessiva,  per  coloro  che saranno
    associati  nel  corso  del primo anno di operativita' di ciascuno dei
    fondi  di  previdenza  complementare,  tale  quota  aggiuntiva  sara'
    erogata  per  soli  dodici  mesi  e  stabilita  fino  alla misura del
    contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel
    corso  del  secondo  anno  di  operativita'  di ciascuno dei fondi di
    previdenza  complementare  sara'  invece  attribuita  sempre  per una
    durata  di  soli  dodici  mesi,  sempre  nel rispetto della dotazione
    finanziaria  complessiva,  una  quota  che  non  potra'  superare  il
    cinquanta  per  cento  del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive
    del  contributo  del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto
    previsto  dal  comma  3,  sono  attribuite  una tantum e pertanto non
    potranno avere carattere di periodicita'";
       d)  al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole "di cui al
    comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi";
       e)  al  comma  6,  sono  soppresse  le  parole  "non coperte dallo
    stanziamento di 200 miliardi".
       Roma, 2 marzo 2001
                  Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                    Amato
                    Il Ministro per la funzione pubblica
                                  Bassanini
                   p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
                      e della programmazione economica
                                  Solaroli
       Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2001
       Ministeri  istituzionali  - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
    registro n. 4, foglio n. 189
   
   


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