|
Decreto
Presidente Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
(Nella
GU 24.11.98, n. 275)
Regolamento
di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127,
in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
Capo
I
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
Articolo 1
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n
15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di e i gestori di pubblici servizi
sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza,
sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti;
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessioni di
benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell’ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, dalla
partita IVA e di qualsiasi altrodato presente nell’archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente all’interessato;
c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di
pensione; qualità di studente o di casalinga;
d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
comprese quelle di cui all'articolo 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237
come modificato da1l'articolo 22 della legge 24 dicembre l986, n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualità di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei
registri dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per
l’iscrizione alle scuole dì ogni ordine e grado ed all'Università;
quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della
motorizzazione civile; i certificati e gli estratti dai registri dello
stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell’ambito
dei procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione
sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15. Le
amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad
effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi. dell'articolo 11 del
presente regolamento.
Articolo 2
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà
1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici
servizi., tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli
elenchi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente regolamento e
all’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15 sono comprovati
dall'interessato a titolo definitivo, mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n.
15 che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche
stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare
anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è
conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista
la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a
tutti gli effetti dell’autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti i le
qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte
di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici
giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento,
l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o
telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei
certificati di cui sia già in possesso.
4. Restano esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di
cui all’articolo 10.
Articolo3
Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1dell'articolo 2
possono essere presentate anche contestualmente all’istanza e sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
2. Il responsabile del procedimento identificato ai sensi dell’articolo
5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la
documentazione.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 33 comma 4, della legge 15
maggio199, n. 127, costituiscono violazioni dei doveri d'ufficio la
mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutiva nei casi in cui lo
norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo
della produzione di attestati di notorietà.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all’amministrazione
copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4
gennaio1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere retta dal
responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a
ricevere la documentazione su semplice esibizione dell'originale e senza
obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In
tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento
in corso.
Articolo 4
Impedimento alla sottoscrizione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da
pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa
dall’interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa
dell’impedimento a sottoscrivere.
Articolo 5
Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri
1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2
e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 siano presentate da cittadini della
Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i
cittadini italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.223, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai
casi di cui si. tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Articolo 6
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n.15 hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la
redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati
hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle
sanzioni penali previste dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 1 968,
n.15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate. Il modulo può contenere anche l’informativa di cui
all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675.
3, Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse
rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai
sensi della legge 4 gennaio 1 968, n.15 e successive modificazioni ed
integrazioni, e del presente regolamento.
Capo II
Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche
amministrazioni ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte
degli interessati
Articolo 7
Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti dl
riconoscimento
1. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare
gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i certificati relativi a stati,
fatti o qualità personali risultati da albi o da pubblici registri tenuti
o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti
d'ufficio dall’amministrazione procedente, anche con la procedura di cui
al comma 2, su semplice indicazione da parte dell’interessato della
specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
2. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce
direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali
presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il
certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad
assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.
3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o
con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di
provenienza del documento soddisfano il requisito della forma scritti e la
loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale attraverso il sistema postale.
4. Nei casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l’esibizione a
parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di
validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione
della copia fotostatica del documento stesso ancorché non autenticata,
secondo le modalità previste da11'articolo 3, comma 11 della legge 15
maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n.191
5. Il rifiuto da parte del funzionario competente di accettare
1'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione
di un documento di riconoscimento corso di validità costituisce
violazione dei doveri d’ufficio.
6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si
intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati
ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo 15, comma 2 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ed al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.
Articolo 8
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla
pubblica amministrazione
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti titolari dei dati
di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati
ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono
contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per
il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. E’ fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di
cui al comma 2 dell'articolo 70 del R.D.L. 9 lug1io 1939, n. 1238, come
sostituto dall’articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n.127, di
accompagnare la stessi con il certificato di assistenza al parto previsto
dall'articolo 18, comma 2 del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto
divieto agli ufficiali di stato civile dì richiedere detto certificato,
che è sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori
sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di
elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti
enti ed uffici del Sistema statistico nazionale secondo modalità
preventivamente concordate. L’istituto nazionale di statistica, sentito
il ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure
per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di
nascita e per l’acquisizione dei dati relativi a nati morti nel rispetto
dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n.675.
Articolo 9
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato
civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre
autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente le amministrazioni
possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti
qualora lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle
proprie finalità istituzionali.
Capo III
Attestazioni di soggetti privati e certificati non sostituibili
con altri strumenti di certezza
Articolo 10
Certificati non sostituibili
1. I certificati medici, sanitari veterinari, di origine, di conformità
CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da
parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di
idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal
medico di base con validità per l’intero anno scolastico.
Capo IV
Disposizioni finali
Articolo 11
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni
sostitutive di certificazione, l’amministrazione procedente richiede
direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione conferma scritta, anche attraverso l’uso dì strumenti
informatici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la
successiva acquisizione del certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n.15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 12
Certificati di abilitazione
1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti
dalla normativa vigente la parola "certificato" viene
sostituita, a seconda che si riferisca ad atti rilasciati al termine di
corsi di formazione o ad atti di assenso all’esercizio di determinata
attività, con "diploma" o con "patentino".
Articolo 13
Abrogazione di norme
1. In riferimento alle disposizioni dell’articolo 1 del presente
regolamento, sono abrogati 1'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n.15,
1'articolo 77, ultimo comma del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come
modificato dall'articolo 22 de1la legge 24 dicembre 1986, n 958 e il primo
comma dell’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente
regolamento, è abrogato l’articolo 20 bis della legge 4 gennaio 1968,
n.15.
3. In riferimento alla disposizione dell’articolo 4 è abrogato il
penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. È abrogato il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130.
|