Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa INDICE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LEGENDA: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l'articolo 87, comma quinto,
della Costituzione; VISTO l’articolo 7 della legge 8
marzo 1999, n.50 come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e) della
legge 24 novembre 2000, n.340; VISTO il punto 4) dell’allegato 3,
della legge 8 marzo 1999, n.50; VISTO il decreto legislativo recante
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa; VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di documentazione amministrativa; VISTE le deliberazioni preliminari
del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 06
ottobre 2000; VISTO il parere della Conferenza
Stato-città, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997
n.281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000; UDITO il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 18 settembre 2000; ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri dell’interno e della giustizia; EMANA il
seguente decreto: DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CAPO
I Articolo
1 (R) 1. Ai fini del presente testo unico
si intende per: a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni
rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al
capo II, sezione III del presente testo unico. b) DOCUMENTO INFORMATICO la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consente l’ identificazione personale del titolare. d) DOCUMENTO D’ IDENTITÀ la carta
di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su
supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di
dimostrare l’identità personale del suo titolare. e) DOCUMENTO D’ IDENTITÀ
ELETTRONICO il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato
dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età. f) CERTIFICATO il documento
rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione,
riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche. g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in
sostituzione dei certificati di cui alla lettera f). h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO
DI NOTORIETA’ il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente
stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi,
resa nelle forme previste dal presente testo unico. i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell’identità della persona che sottoscrive. l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione
ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa. m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA
l’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che
un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato. n) FIRMA DIGITALE il risultato della
procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche
a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici. o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le
amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi
che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o
provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’art. 43. p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi
le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71. q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme
delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del
sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante
sistemi informativi automatizzati. r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA
DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni
per la gestione dei documenti. s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO
l’apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma
permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento
stesso. Articolo
2 (L) 1. Le norme del presente testo unico
disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli
organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei
rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono. Le
norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel
capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto
dall’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Articolo
3 (R) 1. Le disposizioni del presente
testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle
persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche
amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede
legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R) 2. I cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (R) 3. Al di fuori dei casi previsti al
comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. (R) 4. Al di fuori dei casi di cui ai
commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali
della produzione di atti o documenti non veritieri. Articolo
4 (R) 1. La dichiarazione di chi non sa o
non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento
dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la
dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un
impedimento a sottoscrivere. (R) 2. La dichiarazione nell’interesse
di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni
connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente
espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in
sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta
o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento
dell’identità del dichiarante. (R) 3. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R) Articolo
5 (L) 1. Se l’interessato è soggetto
alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i
documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente
dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso con
l’assistenza del curatore. CAPO
II SEZIONE
I Articolo
6 (L-R) 1. Le pubbliche amministrazioni ed i
privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei
propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di
cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro
riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo
idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. (L) 2. Gli obblighi di conservazione ed
esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini
amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione. (L) 3. I limiti e le modalità tecniche
della riproduzione e dell’autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su
supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità
agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. 4. Sono fatti salvi i poteri di
controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle
amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Articolo
7 (L) 1. Le leggi, i decreti, gli atti
ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono
redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la
conservazione nel tempo. 2. Il testo degli atti pubblici
comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in
lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni
al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile. SEZIONE
II Articolo
8 (R) 1. Il documento informatico da
chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con
strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
conformi alle disposizioni del presente testo unico. 2. Le regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione
e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione
dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale. 3. Con il medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche,
organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e
la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con
riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all’articolo 22,
lettera e). 4. Restano ferme le disposizioni di
legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. Articolo
9 (R) 1. Gli atti formati con strumenti
informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare,
su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge. 2. Nelle operazioni
riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione
e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici
e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi,
devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione. 3. Le pubbliche
amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica
moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge. 4. Le regole tecniche
in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato
e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa,
dell’interno e delle finanze, rispettivamente competenti. Articolo
10 (R) 1. Il documento informatico
sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di
cui all’articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di
quelle di cui all’articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della
forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2712 del Codice
civile. 2. Gli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono
assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze. 3. Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha
efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile. 4. Il documento informatico redatto
in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni
altra analoga disposizione legislativa o regolamentare. Articolo
11 (R) 1. I contratti stipulati con
strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale
secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge. 2. Ai contratti indicati al comma 1
si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di
fuori dei locali commerciali. Articolo
12 (R) 1. Il trasferimento elettronico dei
pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati
è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 8, comma 2. Articolo
13 (R) 1. I libri, i repertori e le
scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del
notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono
essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle
disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col
decreto di cui all'articolo 8, comma 2. SEZIONE
III Articolo
14 (R) 1. Il documento informatico
trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se
trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di
trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità
alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli
articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento
informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti
dalla legge. Articolo
15 (L) 1. In materia di trasmissione di
atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da
parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le
disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari. Articolo
16 (R) 1. Al fine di tutelare la
riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche
amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati,
fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. 2. Ai fini della dichiarazione di
nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una
semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. 3. Ai fini statistici, i direttori
sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici
del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate.
L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il
Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche
e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi
di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. Articolo
17 (R) 1. Gli addetti alle operazioni di
trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti
informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni
anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che
si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del
mittente destinate ad essere rese pubbliche. 2. Agli effetti del presente testo
unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si
considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna
al destinatario. SEZIONE
IV Articolo
18 (L-R) 1. Le copie autentiche, totali o
parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento
che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse
possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L) 2. L'autenticazione delle copie può
essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale
è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché
da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato
dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale
scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il
quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei
fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia
dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la
propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e
documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20.
(L) 3. Nei casi in cui l'interessato
debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal
responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a
ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di
deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R) Articolo
19 (R) 1. La dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il
fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di
titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione
può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei
documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. Articolo
20 (R) 1. I duplicati, le copie, gli
estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di
supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni
del presente testo unico. 2. I documenti informatici
contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti
in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o
rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno
piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad
essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o
rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico. 3. Le copie su supporto informatico
di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non
informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al
documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui
all’articolo 8, comma 2. 4. La spedizione o il rilascio di
copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla
esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni
effetto di legge. 5. Gli obblighi di conservazione e
di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell’articolo
8, comma 2. Articolo
21 (R) 1. L’autenticità della
sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai
gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38,
comma 2 e comma 3. (R) 2. Se l’istanza o la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di
terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso,
l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico
ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le
modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio
nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il
timbro dell’ufficio. (R) SEZIONE
V Articolo
22 (R) 1. Ai fini del presente Testo unico
si intende: a) per sistema di
validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed
apporre la firma digitale o di verificarne la validità; b) per chiavi
asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica,
correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di
cifratura di documenti informatici; c) per chiave
privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere
conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma
digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in
precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica; d) per chiave pubblica,
l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso
pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti
informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi; e) per chiave biometrica,
la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di
sicurezza che impiegano metodi di verifica dell’identità personale basati su
specifiche caratteristiche fisiche dell’utente; f) per
certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave
pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si
garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare
cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di
validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo
certificato, in ogni caso non superiore a tre anni; g) per validazione
temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono,
ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi; h) per indirizzo
elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di
ricevere e registrare documenti informatici; i) per
certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione,
rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a
quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e
revocati; l) per revoca del
certificato, l’operazione con cui il certificatore annulla la validità del
certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi; m) per sospensione del certificato,
l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per
un determinato periodo di tempo; n) per validità del certificato,
l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in
esso contenuti; o) per regole tecniche, le
specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si
applichi. Articolo
23 (R) 1. A ciascun documento informatico,
o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può
essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma
digitale. 2. L'apposizione o l'associazione
della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione
prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo. 3. La firma digitale deve riferirsi
in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui è apposta o associata. 4. Per la generazione della firma
digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave
pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa
ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata. 5. L'uso della firma apposta o
associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate. 6. L'apposizione di firma digitale
integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi
genere. 7. Attraverso la firma digitale
devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di
cui all’articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare
della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è
pubblicata per la consultazione. Articolo
24 (R) 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi
dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. 2. L'autenticazione della firma
digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la
firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
accertamento della sua identità personale, della validità della chiave
utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà
della parte e non è in contrasto con l’ordinamento giuridico ai sensi
dell’articolo 28, primo comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89. 3. L'apposizione della firma
digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di
legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti. 4. Se al documento informatico
autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro
tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica
autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3. 5. Ai fini e per gli effetti della
presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera
apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel
documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni. 6. La presentazione o il deposito di
un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica
amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la
firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico. Articolo
25 (R) 1. In tutti i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque
prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del
presente testo unico. 2. L'uso della firma digitale
integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi comunque previsti. Articolo
26 (R) 1. Il titolare della coppia di
chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave
privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato. 2. La chiave privata di cui si
richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo
a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro
sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od
estratte senza rotture od alterazioni. 3. Le modalità del deposito sono
regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto
applicabili. Articolo
27 (R) 1. Chiunque intenda utilizzare un
sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo
8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di
esse mediante la procedura di certificazione. 2. Le chiavi pubbliche di cifratura
sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del
certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilità, sono
consultabili in forma telematica. 3. Salvo quanto previsto
dall'articolo 29, le attività di certificazione sono effettuate da
certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio
dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica,
predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il
decreto di cui all’articolo 8, comma 2: a) forma di società per azioni e
capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
all'attività bancaria, se soggetti privati; b) possesso da parte dei
rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti
di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche; c) affidamento che, per competenza
ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto
all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del
presente regolamento e le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2; d) qualità dei processi informatici
e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale. 4. La procedura di certificazione di
cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base
di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti. Articolo
28 (R) 1. Chiunque intenda utilizzare un
sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare
tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri. 2. Il certificatore è tenuto
a: a) identificare con
certezza la persona che fa richiesta della certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il
certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui
all’articolo 8, comma 2; c) specificare, su richiesta
dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri
di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a
cariche rivestite; d) attenersi alle regole tecniche di
cui all’articolo 8, comma 2; e) informare i richiedenti, in modo
compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
tecnici per accedervi; f) attenersi alle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali,emanate ai sensi dell’articolo
15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675; g) non rendersi depositario di
chiavi private; h) procedere tempestivamente alla
revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del
titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del
possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della
conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o
falsificazioni; i) dare immediata pubblicazione
della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche; l) dare immediata comunicazione
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti,
con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della
conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o
del suo annullamento. Articolo
29 (R) 1. Le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla
generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle
chiavi pubbliche di competenza. 2. Con il decreto di cui
all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di
conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle
pubbliche amministrazioni. 3. Le chiavi pubbliche dei pubblici
ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e
pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che
definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
giuridici. 4. Le chiavi pubbliche di ordini ed
albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono
certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi
delegati. SEZIONE
VI Articolo
30 (L) 1. Nelle legalizzazioni devono
essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il
pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della
legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Articolo
31 (L) 1. Salvo quanto previsto negli
articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da
pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti
dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la
data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Articolo
32 (L) 1. Le firme dei capi delle scuole
parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di
studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la
scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi. Articolo
33 (L) 1. Le firme sugli atti e documenti
formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove
da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o
periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati
dallo stesso. 2. Le firme sugli atti e documenti
formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme
apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono
soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. 3. Agli atti e documenti indicati
nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale. 4. Le firme sugli atti e documenti
formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza
diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura
delle prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni
dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da
accordi internazionali. Articolo
34 (L) 1. Le amministrazioni competenti per
il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte
fotografie presentate personalmente dall’interessato. Su richiesta di
quest’ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco. 2. La legalizzazione delle
fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta
all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo. SEZIONE
VII Articolo
35 (L -R) 1. In tutti i casi in cui nel
presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre
essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del
comma 2. (R) 2. Sono equipollenti alla
carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione
di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato. (R) 3. Nei documenti d’identità
e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello
stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L) Articolo
36 (L) 1. Le caratteristiche e le modalità
per il rilascio della carta d’identità elettronica e del documento
d’identità elettronico sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. 2. La carta d’identità
elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di
nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere: a) i dati identificativi
della persona; b) il codice fiscale; 3. La carta d’identità e il
documento elettronico possono contenere: a) l’indicazione del
gruppo sanguigno; b) le opzioni di
carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati
biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso,
del DNA; d) tutti gli altri dati
utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della
normativa in materia di riservatezza; e) le procedure
informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute
dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave
biometrica, occorrenti per la firma digitale. 4. La carta d’identità
elettronica può altresì essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei
pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. 5. Con decreto del Ministro
dell’interno, sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte
di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo. Le
predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle
esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. 6. Nel rispetto della disciplina
generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche
amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare
modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
l’erogazione di ulteriori servizi o utilità. 7. La carta di identità, ancorché
su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza. SEZIONE
VIII Articolo
37 (L) 1. Le dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo. 2. L'imposta di bollo non è
dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero
quello nel quale è apposta la firma da legalizzare. CAPO
III SEZIONE
I Articolo
38 (L-R) 1. Tutte le istanze e le
dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
telematica. (L) 2. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la
firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema
informatico con l’uso della carta di identità elettronica. (R) 3. Le istanze e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel
fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono
essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di
contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal
regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997,
n.59. (L) Articolo
39 (L) 1. La sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi
titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad
autenticazione. SEZIONE
II Articolo
40 (L) 1. Le certificazioni da rilasciarsi
da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti
la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un
unico documento. Articolo
41 (L) 1. I certificati rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non
soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o
regolamentari non prevedono una validità superiore. 2. I certificati anagrafici, le
certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti
di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori
o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in
cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute
nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il
procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere
comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta
ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 76. Articolo
42 (R) 1. Tutti i titoli di abilitazione
rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori
all’esercizio di determinate attività, ancorché definiti
"certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o
"patentino". SEZIONE
III Articolo
43 (L-R) 1. Le amministrazioni pubbliche e i
gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati
concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all’art.
46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse
stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i
soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d’ufficio le
relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato,
dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. (R) 2. Fermo restando il divieto
di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o
verificare l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante
interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione
o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione
certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai
cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione
certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione
in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare
la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L) 3. Quando l’amministrazione
procedente opera l’acquisizione d’ufficio ai sensi del precedente comma, può
procedere anche per fax e via telematica. (R) 4. Al fine di agevolare
l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati,
qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni
procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi
informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R) 5. In tutti i casi in cui
l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a
stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la
loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono
necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque
mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R) 6. I documenti trasmessi da chiunque
ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il
requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale. (R) Articolo
44 (R) 1. Gli estratti degli atti di stato
civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il
cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato
civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all’estero, vengono
acquisiti d'ufficio. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui
al comma l le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio
degli estratti solo quando ciò sia indispensabile. SEZIONE
IV Articolo
45 (L-R) 1. I dati relativi a cognome, nome,
luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza
attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di
validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia
richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento,
di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento
esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori
e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento
di identità o di riconoscimento. (L) 2. Nei casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti
attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o
di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene
attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento
stesso. (R) 3. Qualora l’interessato sia in
possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di
validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono
essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R) SEZIONE
V Articolo
46 (R) 1. Sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità
personali e fatti: a) data e il luogo di
nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti
civili e politici; e) stato di celibe,
coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di
famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio,
decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in
albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a
ordini professionali; m) titolo di studio, esami
sostenuti; n) qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del
codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria; r) stato di
disoccupazione; s) qualità di
pensionato e categoria di pensione; t) qualità
di studente; u) qualità di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le
situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle
attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa)
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb)
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc)
qualità di
vivenza a carico; dd)
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello
stato civile; ee)
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato. (R) Articolo
47 (R) 1. L'atto di notorietà concernente
stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo
con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa
nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni
espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità
personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge
preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio
del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
(R) Articolo
48 (R) 1. Le dichiarazioni
sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni
predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni
sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il
richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche
l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono
ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze. Articolo
49 (R) 1. I certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa
di settore. 2. Tutti i certificati medici e
sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non
agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con
un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività
sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno
scolastico. CAPO
IV SEZIONE
I Articolo
50 (R) 1. Le pubbliche amministrazioni
provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico
in attuazione delle disposizioni del presente testo unico. 2. Le pubbliche amministrazioni
predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di
protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del
presente testo unico. 3. Le pubbliche amministrazioni
provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi
informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e
dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente
testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59 e dei relativi regolamenti di attuazione. 4. Ciascuna amministrazione
individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai
fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree
organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e
archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse. 5. Le amministrazioni centrali dello
Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di
registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del
presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a
queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le
segreterie di gabinetto. Articolo
51(R) 1. Le pubbliche amministrazioni
adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in
attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme
tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica
amministrazione. 2. Le pubbliche amministrazioni
provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla
totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed
utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità
alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali. 3. Le pubbliche amministrazioni
valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto
informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o
opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti
piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici. Articolo
52 (R) 1. Il sistema di
gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema"
deve: a) garantire la
sicurezza e l'integrità del sistema; b) garantire la corretta e puntuale
registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; c) fornire informazioni sul
collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i
documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali; d) consentire il
reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; e) consentire, in condizioni di
sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; f) garantire la corretta
organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione
d’archivio adottato. Articolo
53 (R) 1. La registrazione di protocollo
per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è
effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del
documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non
modificabile; b) data di registrazione di
protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non
modificabile; c) mittente per i documenti
ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti
spediti, registrati in forma non modificabile; d) oggetto del documento,
registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del
documento ricevuto, se disponibili; f) l’impronta del documento
informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di
simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata
in forma non modificabile. 2. Il sistema deve consentire la
produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco
delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo
nell’arco di uno stesso giorno. 3. L'assegnazione delle informazioni
nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in
unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da
parte dell’operatore, garantendo la completezza dell’intera operazione di
modifica o registrazione dei dati. 4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo. 5. Sono oggetto di registrazione
obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i
documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini
ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione
delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti
preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari,
gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione
particolare dell'amministrazione. Articolo
54 (R) 1. Le informazioni non modificabili
di cui all’articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la
procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere
memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste
dalla procedura. 2. La procedura per indicare
l’annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione
sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le
informazioni originarie unitamente alla data, all’identificativo
dell’operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione. Articolo
55 (R) 1. La segnatura di protocollo è
l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma
permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.
Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le
informazioni minime previste sono: a) il progressivo di protocollo,
secondo il formato disciplinato all’articolo 57; b) la data di protocollo; c)
l'identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o dell’area
organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4. 2. L’operazione di segnatura di
protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di
protocollo. 3. L'operazione di segnatura di
protocollo può includere il codice identificativo dell’ufficio cui il
documento e’ assegnato o il codice dell’ufficio che ha prodotto il
documento, l’indice di classificazione del documento e ogni altra informazione
utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento
della registrazione di protocollo. 4. Quando il documento è
indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti
informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di
registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento
informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di
registrazione di protocollo del documento ricevuto. 5. Con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella
pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al
documento informatico ai sensi del comma 4. Articolo
56 (R) 1. Le operazioni di registrazione
indicate all’articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui
all’articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono
operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Articolo
57 (R) 1. Il numero di protocollo è
progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è
rinnovata ogni anno solare. SEZIONE
SECONDA Articolo
58 (R) 1. L’accesso al sistema da parte
degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la
visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei
documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal
responsabile della tenuta del servizio di cui all’articolo 61. 2. La ricerca delle informazioni del
sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di
informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da
espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo
di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere
possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o
parti di parole contenute nel testo. 3. Il sistema deve offrire la
possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo
scopo di favorire le attività di controllo. Articolo
59 (R) 1. Per l’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le
informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante
l’impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e
strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni da parte
dell’interessato. 2. A tal fine le pubbliche
amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali, e nell’ambito delle misure
organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti
amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego, anche per via
telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il
reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti. 3. Nel caso di accesso effettuato
mediante strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni e
dei documenti da parte dell’interessato, le misure organizzative e le norme
tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di
identificazione del soggetto anche mediante l’impiego di strumenti informatici
per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente
testo unico. 4. Nel caso di accesso effettuato da
soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono
utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei
documenti messe a disposizione – anche per via telematica – attraverso gli
uffici relazioni col pubblico. Articolo
60 (R) 1. Le pubbliche amministrazioni che,
mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione
informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al
comma 4 dell’articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite
nell’ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione
della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni che
accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di
accesso per ottenere le seguenti informazioni: a) numero e data di registrazione di
protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l’indicazione alternativa o
congiunta dell’oggetto, della data di spedizione, del mittente, del
destinatario; b) numero e data di registrazione di
protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l’indicazione della
data e del numero di protocollo attribuiti dall’amministrazione al documento
spedito. 3. Ai fini del presente articolo, le
pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni
fornite dall’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla
determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l’accesso ai documenti
e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti. SEZIONE
TERZA Articolo
61 (R) 1. Ciascuna amministrazione
istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione
dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree
organizzative omogenee individuate ai sensi dell’articolo 50. Il servizio è
posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea. 2. Al servizio è preposto un
dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti
professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di
processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina
vigente. 3. Il servizio svolge i
seguenti compiti: a) attribuisce il livello di
autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra
abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica
delle informazioni; b) garantisce che le operazioni di
registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle
disposizioni del presente testo unico; c) garantisce la corretta produzione
e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo
53; d) cura che le funzionalità del
sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore
dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; e) conserva le copie di cui
agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti; f) garantisce il buon funzionamento
degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di
protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le
funzionalità di accesso di cui agli articoli 59e 60 e le attività di gestione
degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69; g) autorizza le operazioni di
annullamento di cui all’articolo 54; h) vigila sull’osservanza delle
disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli
incaricati. Articolo
62 (R) 1. Il responsabile per la tenuta del
sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione
delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile. 2. E’ consentito il trasferimento
su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai
fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi. 3. Le informazioni trasferite sono
sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di
gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all’evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la
riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti
informatici. 4. Le informazioni relative alla
gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di
indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle
procedure di conservazione sostitutiva. Articolo
63 (R) 1. Il responsabile del servizio per
la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di
registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta
per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura
informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora
di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della
funzionalità del sistema. (R) 2. Qualora l’impossibilità di
utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per
cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può
autorizzare l’uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più
di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del
provvedimento di autorizzazione. (R) 3. Per ogni giornata di
registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero
totale di operazioni registrate manualmente. (R) 4. La sequenza numerica utilizzata
su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve
comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati
nell’ambito del sistema documentario dell’area organizzativa omogenea. (R) 5. Le informazioni relative ai
documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico,
utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al
ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a
ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di
protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere
stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R) SEZIONE
QUARTA Articolo
64(R) 1. Le pubbliche amministrazioni
provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante
sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di
rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite
dall’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. 2. I sistemi per la gestione dei
flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1
è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti
conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di
efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti
dalla legge. 3. Il sistema per la gestione
dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti. 4. Le amministrazioni determinano
autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le
modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai
relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d’archivio
per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di
protocollo. Articolo
65 (R) 1. Oltre a possedere i requisiti
indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve
: a) fornire
informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo
ed il singolo procedimento cui esso è associato; b) consentire il
rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento
ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del
procedimento; c) fornire
informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio; d) consentire lo scambio di
informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre
amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti
complessi. Articolo
66 (R) 1. Le regole tecniche, i criteri e
le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e
del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei
flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica. SEZIONE
QUINTA Articolo
67 (R) 1. Almeno una volta ogni anno il
responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti
conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna
amministrazione. (R) 2. Il trasferimento deve essere
attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano
nell’archivio corrente. (R) 3. Il responsabile del servizio per
la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un
elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito. (R) Articolo
68 (R) 1. Il servizio per la gestione dei
flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione
degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la
definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione
periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle
vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e
successive modificazioni ed integrazioni. 2. Dei documenti prelevati dagli
archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di
prelevamento. 3. Si applicano in ogni caso, per
l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. Articolo
69 (R) 1. I documenti selezionati per la
conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne
garantiscono l’accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o
nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali. SEZIONE
SESTA Articolo
70 (R) 1. Le pubbliche amministrazioni
devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la
riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti. CAPO
V Articolo
71 (R) 1. Le amministrazioni procedenti
sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi
in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47. (R) 2. I controlli riguardanti
dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati
dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero
richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici,
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni
rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a
ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità.
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 4. Qualora il controllo riguardi
dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su
richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma
scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa
custoditi. (R) Articolo
72 (R) 1. Ai fini dei controlli di
cui all’articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note
le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva
esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R) 2. La mancata risposta alle
richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d’ufficio. (R) CAPO
VI Articolo
73 (L) 1. Le pubbliche amministrazioni e i
loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di
false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. Articolo
74 (L-R) 1. Costituisce violazione dei doveri
d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del
presente testo unico. (L) 2. Costituiscono altresì violazioni
dei doveri d’ufficio: a) la richiesta di
certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo
43, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
(R) b) il rifiuto da parte
del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità
personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R) c) la richiesta e
la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei
direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della
formazione dell’atto di nascita. (R) Articolo
75 (R) 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera. Articolo
76 (L) 1. Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,
2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi
più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte. CAPO
VII Articolo
77 (L-R) 1. Dalla data di entrata in vigore
del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n.15;
l’articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;
l’articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l’articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come
sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della
legge 15 maggio 1997 n. 127; l’articolo 2, comma 11 della citata legge 16
giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000,
n.340; l’articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L) 2. Sono altresì abrogati: il
D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20
ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell’articolo 37 del D.P.R. 30
maggio 1989, n. 223. (R) Articolo
78 (L-R) 1. Dalla data di entrata in vigore
del presente testo unico restano comunque in vigore : a) le vigenti disposizioni
legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni
fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999,
n.542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n.100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998,
al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la
dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate; b) il D.P.R.26 ottobre 1972
n.642 in materia di imposta di bollo; c) gli articoli 18 e 30 della
legge 7 agosto 1990 n. 241; d ) l’articolo 2, comma 15,
secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; e) le disposizioni in materia di
dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti
legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6
ottobre 1998, n. 344; f) fino alla loro sostituzione, i
regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto
generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore
del presente testo unico; g) tutte le disposizioni legislative
in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490. 2. Per le forze di polizia, restano
in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari
disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati
personali da parte delle forze dell’ordine, ai sensi dell’articolo 4 legge
31 dicembre 1996, n. 675. TAVOLA
DI CORRISPONDENZA
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