OGGETTO: D.M.
Funzione Pubblica 29 luglio 1997, n. 331 (Pensione e part time)
– Chiarimenti
1.
Premessa
Il
decreto 29 luglio 1997, n. 331 reca norme per la definizione dei
criteri e delle modalità applicative delle disposizioni
concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in
deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto
di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle
amministrazioni pubbliche; la medesima facoltà era stata già
prevista per i lavoratori di imprese dall’articolo 1, comma
185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Con
Circolare INPDAP n. 61 del 27 novembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 4 dicembre 1997, sono state
fornite le istruzioni per una corretta applicazione di dette
disposizioni sia per il personale delle amministrazioni
pubbliche che per i lavoratori dipendenti di enti privatizzati
che hanno mantenuto l’iscrizione a questo Istituto.
A
seguito della graduale acquisizione delle competenze in merito
alla liquidazione dei trattamenti pensionistici riguardanti il
personale delle amministrazioni statali, sono state evidenziate
alcune difformità interpretative sulle disposizioni in esame.
Nel
confermare le istruzioni già impartite con la citata circolare,
con la presente si intende ora focalizzare l’attenzione su
alcuni passaggi fondamentali considerando, altresì, che le
competenze in merito all’erogazione dei trattamenti
pensionistici già attribuite alle Direzione Provinciali del
Tesoro sono state acquisite dall’INPDAP .
2.
Destinatari
Come
è noto, la facoltà di cumulare il trattamento pensionistico di
anzianità con il reddito derivante dalla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è
riconosciuta solo nei confronti di coloro che all’atto della
trasformazione siano in possesso dei requisiti di età e/o di
contribuzione richiesti dalla normativa vigente, per l’accesso
al pensionamento di anzianità.
Qualora
gli interessati nel corso della prestazione di lavoro a
part-time maturino i requisiti per il collocamento a riposo
d’ufficio e vengano, per esplicite disposizioni di legge,
trattenuti in servizio, il trattamento pensionistico in
godimento continuerà ad essere erogato nella misura prevista
dall’articolo 1, comma 185 della legge n. 662/1996 e dal
decreto n. 331/1997. Infatti, il titolo che dà origine a tale
trattamento pensionistico rimane in ogni caso quello di anzianità
in quanto cristallizzato al servizio maturato alla data di
trasformazione del rapporto di lavoro.
Le
medesime disposizioni si applicano anche nei confronti di coloro
che durante la prestazione part-time maturino i 40 anni di
anzianità contributiva.
Pertanto,
in entrambe le fattispecie, il trattamento pensionistico in
godimento, fino alla data di cessazione definitiva dal servizio,
sfuggirà alla nuova disciplina di totale cumulabilità tra le
pensioni di vecchiaia e quelle ad esse equiparate ed i redditi
da lavoro dipendente, così come prevista dall’articolo 72
della legge n. 388/2000.
3.
Misura part-time
La
prestazione a tempo parziale del personale delle pubbliche
amministrazioni che usufruisce del regime della cumulabilità di
cui al decreto 331/1997 è fissata in misura non inferiore al 50
per cento dell’orario pieno. Unica eccezione è rappresentata
dal personale docente a tempo indeterminato del comparto scuola
la cui riduzione dell’orario avviene nel rispetto dei limiti e
delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze
ministeriali.
Per
i lavoratori che hanno mantenuto l’iscrizione all’INPDAP, ma
appartengono ad enti privatizzati, la trasformazione del
rapporto di lavoro può avvenire in misura non inferiore a 18
ore settimanali.
Giova
rammentare che per tutti gli iscritti all’INPDAP, fatta
eccezione per il personale docente a tempo determinato, la
tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale è
fornita dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554
che, tra l’altro, prevede:
·
ai fini del diritto
del trattamento di quiescenza e di previdenza gli anni di
servizio a tempo parziale sono utili per intero;
·
ai fini della misura
dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto)
gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi
moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal
rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di
servizio a tempo pieno; conseguentemente, l’anzianità
contributiva ai fini della determinazione dell’ammontare del
trattamento previdenziale è pari alla proporzione esistente tra
l’orario di lavoro effettivamente svolto e quello full-time;
·
per la base di
calcolo si considerano le retribuzioni previste per la
corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
Occorre
precisare che nei casi di cui all’art.1, comma 185 della legge
n. 662/1996 e al decreto n. 331/1997, non trovano applicazione
gli istituti di riscatto e prosecuzione volontaria previsti
dall’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564 per la copertura assicurativa dei periodi di non lavoro
collocati entro i confini temporali di una prestazione
part-time.
Infatti,
la prosecuzione volontaria non è ammessa qualora per gli stessi
periodi di non lavoro l’interessato sia in godimento di una
pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a
carico delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati (art. 6, comma 2, decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184).
Analogamente
non è applicabile l’istituto del riscatto in quanto per gli
stessi periodi di non lavoro il dipendente percepisce un
trattamento pensionistico a carico di questo Istituto.
4.
Percentuale trattamento pensionistico spettante
Per
il personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso il
personale docente del comparto scuola, l’Istituto provvederà
ad erogare il trattamento pensionistico ridotto in misura
inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale
di lavoro.
Analogamente
si procederà nei confronti degli iscritti dipendenti da enti
privatizzati, tenendo tuttavia presente che in questa ipotesi,
in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 185, della
legge n. 662/1996, l’importo da mettere in pagamento non potrà
comunque essere inferiore al 50 per cento dell’ammontare della
pensione teoricamente spettante.
In
entrambi i casi la somma della pensione e della retribuzione non
può superare l’ammontare della retribuzione spettante al
lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua
opera a tempo pieno.
5.
Provvedimenti di liquidazione
L’INPDAP
e le Amministrazioni statali, ancora competenti alla
liquidazione del trattamento pensionistico, provvederanno ad
emanare, alla data di trasformazione del rapporto di lavoro, il
relativo provvedimento di pensione, avendo cura di evidenziare
che la pensione dovrà essere corrisposta in misura inversamente
proporzionale al rapporto svolto a part-time nei limiti di cui
al decreto 331/1997 ovvero, nel caso di iscritti dipendenti da
enti privatizzati, nei limiti previsti dall’articolo 1, comma
185 della legge 662/1996.
Alla
data di cessazione del rapporto di lavoro a part-time si
provvederà a determinare un nuovo trattamento pensionistico in
base alla complessiva anzianità contributiva maturata
dall’iscritto, considerando che il servizio prestato a
part-time dalla data di trasformazione inciderà, ai fini della
misura, secondo la normativa generale che regola il rapporto a
tempo parziale così come illustrata al punto 2.
Il
nuovo provvedimento di pensione dovrà contenere l’annotazione
che vengono confermati gli effetti della precedente
determinazione fino alla data di cessazione definitiva dal
servizio.
Il
Dirigente Generale
Gala
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