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L'INFORTUNIO
DEL DIPENDENTE
Premessa
Gli
infortuni del personale dipendente sono, in ragione della consistenza
quantitativa delle persone che a diverso titolo prestano attività nella
scuola, numericamente più limitati rispetto a quelli che, nel corso di un
anno scolastico, si verificano con riguardo agli alunni.Egualmente
complessi sono gli adempimenti che la scuola, nel caso di infortunio ad un
dipendente, deve curare.
Infortunio
è, comunque, un evento dannoso alla persona, determinato da causa
accidentale, violenta ed esterna. Caratterizzano l'infortunio, oltre alla
fortuità e imprevedibilità dell'evento e alla causa violenta,
l'esteriorità,cioè la dipendenza da un fattore esterno. E’ stato,
infatti, detto che l'infortunio è l'incontro accidentale di un fattore
lesivo esterno con l'organismo umano. L'infortunio sul lavoro, secondo una
classica definizione, è un fatto lesivo che avviene per causa violenta ed
esterna, in occasione di lavoro, e che produce un danno al lavoratore,
ossia la diminuzione della capacità
lavorativa (o la morte). L’occasionalità
di lavoro non comporta che l'infortunio, per essere considerato
infortunio sul lavoro, debba avvenire durante e nel luogo di lavoro: è
essenziale che avvenga per un fatto e un'attività che sia in relazione di
finalità con il lavoro.
L'infortunio,
sia che avvenga durante e nel luogo di lavoro (comunemente considerato
infortunio per causa di lavoro), sia che avvenga nel corso di un'attività
preordinata e collegata al lavoro, come nel caso dell'infortunio in
itinere (considerato infortunio per occasione di lavoro), è
"infortunio sul lavoro".
Il
rischio infortuni può nascere tanto da contingenza generale, quanto da
situazioni partitolari. Il rischio generico è quello al quale sono
esposte tutte le persone, indipendentemente dall'attività di lavoro che
svolgono; il rischio aggravato è quello che può incombere su tutti, ma
riguarda in modo speciale il lavoratore in conseguenza delle sue
particolari mansioni lavorative o delle sue necessità di lavoro. Rischio
specifico professionale (al quale si riferisce l’ assicurazione sociale
contro gli infortuni sul lavoro) è quello che incombe sul lavoratore in
conseguenza delle sue particolari mansioni lavorative.
La
malattia professionale
L'infortunio
può determinare anche la malattia, cioè un processo morboso che altera
le condizioni di equilibrio dell'organismo, ma si distingue dalla malattia
generica e da quella professionale (alla quale è anche finalizzata
l'assicurazione sociale).
Sono
malattie professionali quei processi morbosi che si producono a causa
della protratta applicazione al lavoro. La malattia professionale si
differenzia dall'infortunio, che è caratterizzato dall'accidentalità
lesiva oltre che dalla causa violenta ed esterna, per via della
prevedibilità dell'evento (come effetto eventuale dell'attivitá di
lavoro o di particolari attività lavorative). Si distinguono, comunque,
due tipi di malattie professionali: quelle determinate da qualsiasi
mansione lavorativa (malattie professionali generiche) e quelle
determinate da una specifica attività lavorativa (malattie professionali
specifiche). Le malattie professionali che possono colpire il dipendente
della scuola appartengono, in genere, alla prima categoria.
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
Gli
infortuni che si possono verificare nella scuola sono da considerarsi
infortuni sul lavoro se riferiti a soggetti assicurati INAIL e se
concorrono situazioni protette da tale assicurazione sociale. Sono
compresi nell'assicurazione obbligatoria "coloro che in modo
permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione
altrui (compreso lo Stato, gli enti pubblici, gli enti locali e le scuole
di ogni ordine e grado) opera manuale retribuita, qualunque sia la forma
di retribuzione, nonché coloro che, trovandosi nelle condizioni
indicate, anche senza partecipare materialmente al lavoro,
sovraintendono al lavoro di altri”.
Nella scuola (anche
gestita da privati) sono quindi protetti da assicurazione sociale contro
gli infortuni sul lavoro: gli insegnanti
e gli alunni che attendono
ad esperienze tecnico – scientifiche o esercitazioni
pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; collaboratori, allorché
utilizzino macchine (anche elettriche
o informatiche) per l'espletamento dei compiti del proprio ufficio o lavoro; gli ausiliari, in quanto svolgono
attività di tipo manuale con l’uso di attrezzature o utensili.
I
soggetti tutelati dalla assicurazione obbligatoria per gli infortuni e
malattie professionale beneficiano, in caso di sinistro della copertura
assicurativa (INAIL), anche se il contributo assicurativo (equivalente al
premio previsto per le assicurazioni private) non sia stato pagato o non
sia stata addirittura accesa la posizione assicurativa. Per i dipendenti
dello Stato (ivi compresi i dipendenti delle istituzioni scolastiche
autonome), l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) può essere attuata mediante particolari forme di
gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo
restando il diritto degli assicurati a fruire del trattamento previsto
dalla legge. Per i dipendenti della scuola (docenti, personale
amministrativo e ausiliario) la garanzia assicurativa obbligatoria opera
limitatamente alle prestazioni che si inquadrano nelle attività protette
(in quanto caratterizzate da un rischio specifico di infortunio) e in
regime di esonero. Per effetto di questo particolare regime,
l'amministrazione scolastica non è tenuta ad accendere la posizione
assicurativa per i dipendenti assicurati, né a corrispondere i relativi
contributi. L'INAIL indennizzerà, come previsto dalla legge, il danno da
infortunio sofferto dal dipendente nello svolgimento della prestazione
coperta da garanzia assicurativa e otterrà dallo Stato il rimborso della
spesa.
La
denunzia del sinistro
Il
regime di esonero dal versamento dei contributi INAIL, relativamente ai
dipendenti tutelati dall'assicurazione obbligatoria, non esclude tuttavia
l'obbligo del datore di lavoro (la scuola e, quindi, il suo rappresentante
legale) di denunciare il sinistro entro due giorni da quello di
accadimento del fatto (o meglio entro due giorni da quello in cui la
scuola ne abbia avuta notizia). Il datore di lavoro è tenuto a denunciare
all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano stati colpiti i
dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati guariti entro tre
giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli
estremi di legge per l'indennizzabilità. La denunzia dell'infortunio deve
essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha
avuta notizia e deve essere corredata da certificato medico".
Deve
essere considerata notizia utile ai fini dell'adempimento
dell'obbligo della denunzia non quella riferita al fatto ma agli effetti
dell'infortunio (desumibili dalla certificazione medica). Dal momento che
l'obbligo della denunzia sorge in relazione agli infortuni con esiti di
incapacità lavorativa superiori a 3 giorni, il termine (due giorni) per
la denunzia decorre dal momento in cui sia stato presentato alla scuola (o
sia stato in altro modo acquisito) il certificato medico.
Denunzia del
sinistro (comunicato all'INAIL) deve essere inoltrata all'autorità di
pubblica sicurezza o, in mancanza, al Sindaco circa gli infortuni sul lavoro
prognosticati non guaribili entro 3 giorni. "il datore di lavoro,
anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel
termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza
di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o
l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denunzia deve essere
fatta all'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto
l'infortunio".
Il termine
per la informazione all'autorità di pubblica sicurezza (o al Sindaco)
decorre, come visto in precedenza, non già dal fatto, ma dalla conoscenza
degli effetti ( come da prognosi contenuta nel certificato medico)
derivati dall'infortunio. Occorre considerare che, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nei plessi o sezioni staccate ubicati in Comune
diverso rispetto a quello della istituzione scolastica autonoma,
l'informazione amministrativa deve essere data all'autorità di pubblica
sicurezza o al Sindaco del Comune in cui il plesso o la sezione sono
ubicate.
Il
termine per la denunzia del sinistro
Ai
fini del calcolo del termine debbono essere considerati il giorno iniziale
e quello finale. Va perciò tenuto presente il principio giuridico
generale "dies a quo non computatur in termine". Il giorno di
accadimento del fatto (o meglio, di acquisizione del certificato medico)
non deve essere computato nel termine utile per la denunzia (o
l'informazione del sinistro). Il primo giorno utile (da computare) è
quello successivo all'acquisizione del certificato medico, anche se
festivo. Di conseguenza, se l'acquisizione del certificato è avvenuta il
sabato, l'infortunio deve essere denunziato entro il lunedì successivo.
Se, invece, il giorno finale del termine assegnato per la denunzia è
festivo, gli adempimenti (denunzia all'INAIL, informazione all'autorità
giudiziaria) sono automaticamente prorogati al giorno successivo non
festivo.
Il
ritardo nell'effettuare la denunzia o l'informativa espone il datore di
lavoro ad una sanzione (amministrativa) pecuniaria da 1 a 3 milioni di
lire (da 516,46 € a 1549,37 €). La
sanzione è oblabile mediante il pagamento del minimo.
L'infortunio in itinere
Con
l'espressione infortunio in itinere (dal latino iter cioè
tragitto) viene indicato l'evento dannoso occorso al lavoratore durante
il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro.
Il legislatore non ha escluso la indennizzabilità dell'infortunio in
itinere, ma si è limitato a ricomprenderlo nella più vasta categoria di
infortuni per occasione di lavoro. La definizione della materia è stata
data dalla Corte di Cassazione con uno sforzo interpretativo e
ricostruttivo. “1a notevole ampiezza e generalità dell'espressione occasione
di lavoro, utilizzata
dall'art. 2 del testo unico in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, addirittura giustifica una interpretazione della
relativa norma che attribuisce rilevanza al semplice rapporto finalistico
e strumentale tra l'attività di locomozione o spostamento necessario
per raggiungere il posto di lavoro dall'abitazione e viceversa, e
l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa al fine di
ricomprendere il cosiddetto infortunio in itinere tra quelli
indennizzabili". L'occasione di lavoro, ha precisato infine la Suprema
Corte, che, a norma dell’art.2 D.P.R. 1124/65, condiziona l'
indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo
nella ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma
anche quando si concretizza
in un rischio cosiddetto improprio , che, seppure non
intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal
dipendente, sia comunque insito in una attività prodomica e strumentale
allo svolgimento delle mansioni.
L’evento
dannoso può configurarsi come infortunio in itinere se si è verificato
nel tragitto di andata e ritorno dall’abitazione, ma fuori del luogo
di lavoro e da quello di abitazione. La giurisprudenza non ha prospettato
soluzioni univoche circa la riconoscibilità dell'infortunio in itinere
nel caso di uso di mezzo privato. E stato più volte ribadito che l’uso
del mezzo privato deve risultare necessitato dalla distanza fra il luogo
di lavoro e quello di abitazione, e dalla mancanza o dalla lentezza dei
mezzi pubblici. La "necessità" è stata da ultimo intesa, con
notevole temperamento di un originario rigore, come una situazione in cui
l'uso del mezzo privato non risulti irragionevole e ingiustificato
rispetto alle esigenze organizzative del lavoro e a quelle di vita del
lavoratore costituzionalmente riconosciute.
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