1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non
si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del
posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente giunga a
completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è
dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette
alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai
dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della
nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza
delle patologie di cui sopra.