|
Legge
30 dicembre 1971, n. 1204
(in GU 18
gennaio 1972, n. 14)
Nota
bene: testo aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 8 marzo
2000, n. 53
Tutela
delle lavoratrici madri
TITOLO
I - Norme protettive .
. . . . . . . . . . . 1 - 12
TITOLO II - Trattamento economico . . . . . . . . . 13 - 22
TITOLO III - Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici
dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività
commerciali ... . 23 - 27
TITOLO IV - Disposizioni varie, vigilanza e penalità 28 - 35
TITOLO
I
Norme protettive
Art.
1.
Le disposizioni del presente
titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che
prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché
alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti
pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime.
Alle lavoratrici a domicilio
si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e
9.
Alle lavoratrici addette ai
servizi domestici e familiari si applicano le norme del presente titolo di
cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
Sono fatte salve, in ogni
caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti,
contratti, e da ogni altra disposizione.
Art.
2.
Le lavoratrici non possono
essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della
presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto di licenziamento
opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e
la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto,
ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante
presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del
licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Il divieto di licenziamento
non si applica nel caso:
a)
di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la
risoluzione del rapporto di lavoro;
b)
di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c)
di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata
assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del
termine.
Le
lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a
disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto
ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano
licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente articolo,
hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di
licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e,
sempreché non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.
Durante
il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non
può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività
dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto
stesso abbia autonomia funzionale.
Art.
3.
È
vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della
pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.
Le
lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale
è previsto il divieto di cui al comma precedente.
Le
lavoratrici saranno, altresì, spostate ad alti e mansioni durante la
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato
del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono
pregiudizievoli alla salute della donna.
Le
lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte, nonché la qualifica originale.
Si
applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n.
300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o
superiori.
Art.
4.
È
vietato adibire al lavoro le donne:
a)
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b)
ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la
data presunta e la data effettiva del parto;
c)
durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione
obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli.
Tali
lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.
Art.
5.
L'ispettorato
del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino
al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo,
per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato
stesso, per i seguenti motivi:
a)
nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b)
quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino;
c)
quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo
il disposto del precedente articolo 3.
Art.
6.
I
periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e
5 della presente legge devono essere computati nell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità
o alla gratifica natalizia e alle ferie.
Art.
7.
La
lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della
presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino,
di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.
La
lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di
certificato medico.
I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia.
Art.
8.
Le
ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro
titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di
astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonché a
quelli di assenza facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge.
Art.
9.
Alle
lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte dell'istituto presso il
quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia
stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto
inizio quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la
gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.
Alle
lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera anche nei casi di
parto normale nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.
Le
lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche
gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate.
Le
norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei
lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria.
Art.
10.
Il
datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo
anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante
la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro
è inferiore a sei ore.
I
periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad
uscire dall'azienda.
I
periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano
il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire
della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di
lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
I
riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti
dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela
del lavoro delle donne.
Art.
11.
In
sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle
disposizioni della presente legge, il datore di lavoro può assumere
personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto
dell'articolo 1, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza
delle norme della legge stessa.
Art.
12.
In
caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è
previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento,
la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di
legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
TITOLO
II
Trattamento economico
Art.
13.
Le
disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui
all'articolo 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai
servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Alle
dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti
pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi
ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla
presente legge.
Art.
14.
A
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, al fine di consentire nel periodo
immediatamente precedente e seguente il parto, l'astensione delle
lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro dei campi e la buona coltivazione
del fondo, il mezzadro e il concedente, nei casi di provata necessità,
sono tenuti a concordare l'assunzione di una unità lavorativa, la cui
spesa sarà ripartita a meta tra mezzadro e concedente.
A
partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per
tutto il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al
parto previsto per le salariate e braccianti agricole, una indennità
giornaliera, che verrà erogata dall'INAM in misura pari all'80 per cento
del reddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in
via presuntiva, per ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
per la prima applicazione della presente legge tale reddito è fissato in
lire 1.300 giornaliere.
Trova
applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui
all'articolo 9 della presente legge.
Art.
15.
Le
lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per
cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale
indennità e comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
A
partire dal 1° gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e
quelle addette ai servizi domestici e familiari hanno diritto, altresì,
ad una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione per
tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo
comma dell'articolo 7 della presente legge.
Le
indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi
criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso
il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari
requisiti contributivi o di anzianità assicurativa.
Art.
16.
Agli
effetti della determinazione della misura delle indennità previste
nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la retribuzione media
globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o
mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale
ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Al
suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l'indennità di cui al
secondo comma dell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla
gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o
mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice.
Concorrono
a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli
effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
Nei
confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media
globale giornaliera s'intende:
a)
nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore
di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le
otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b)
nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o
per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario
medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal
contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di
lavoro previste dal contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una
settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della
settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è
quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore
settimanali contrattualmente stabilite;
c)
in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso.
Nei
confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera si
intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale
della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio l'astensione.
Art.
17.
L'indennità
di cui al primo comma dell'art. 15 è corrisposta anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettera b) e
c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro
previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
Le
lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione,
ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera
di maternità di cui al primo comma dell'articolo 15 purché tra l'inizio
della sospensione, dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei
predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o
ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori
delle relative assicurazioni sociali.
Qualora
l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta
giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi,
all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento
dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornali
era di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
La
lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma
ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché
nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non
soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento
dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180
giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che
precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini
dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.
La
lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata
dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio
dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di
integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha
diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di
maternità.
Art.
18.
Durante
il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 della
presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a carico dell'INAM,
l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo 15 in misura pari
all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella
provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa
industria.
Qualora,
per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano
lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale
provinciale di cui al comma precedente, si farà riferimento alla media
dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella
regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento
alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria nel
territorio nazionale.
Per
i settori di lavoro, a domicilio per i quali non esistono corrispondenti
industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio
contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi
qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di
affinità.
La
corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo
è subordinata alla condizione che, all'inizio della astensione
obbligatoria, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il
lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
Art.
19.
Per
le lavoratrici addette ai servizi domestici familiari, l'indennità di
maternità di cui all'articolo 15 ed il relativo finanziamento sono
regolati secondo le modalità e le norme stabilite dal decreto delegato
emanato ai sensi dell'articolo 35, lettera d), della legge 30 aprile 1969,
n. 153.
Fino
al momento in cui entreranno in vigore le norme del decreto delegato
indicato nel comma precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni
del titolo III della legge 26 agosto 1950, n. 860 relative alle
lavoratrici domestiche.
Art.
20.
L'interruzione
della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, è
considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto
dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio
1953, n. 568.
Art.
21.
Per
la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e
secondo della presente legge, di competenza degli enti che gestiscono
l'assicurazione contro le malattie, è dovuto dai datori di lavoro agli
enti predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori
dipendenti nelle seguenti misure:
a)
dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;
b)
dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;
c)
dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati;
d)
di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di
donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di
uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri
di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura.
Il
contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei
contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre
1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai
contributi predetti.
A
partire dal 1° gennaio 1973 è dovuto all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie un contributo annuo di lire 25.000
milioni da parte della Cassa unica assegni familiari.
Per
gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali
Per
i lavoratori a domicilio tradizionali è dovuto un contributo di lire 120
settimanali.
Per
i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i
giornalisti italiani "Giovanni Amendola" è dovuto un contributo
pari allo 0,15 per cento della retribuzione.
Per
i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo è dovuto un contributo pari allo 0,53 per
cento della retribuzione.
Per
i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
gli impiegati dell'agricoltura è dovuto un contributo pari allo 0,50 per
cento della retribuzione.
Per
i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8
gennaio 1931, numero 148, e successive modificazioni, è dovuto un
contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Tale contributo
non è dovuto per il personale addetto alle autolinee extraurbane in
concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della
legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a
carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2), dei rispettivi statuti
è comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento
economico per le lavoratrici madri.
Le
eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e le prestazioni erogate
saranno devolute, nell'ambito di ciascun istituto, ente o cassa,
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Riguardo
al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle
trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il
contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la
misura dei contributi stabiliti dalla presente legge può essere
modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Art.
22.
L'assicurazione
di maternità per le lavoratrici a domicilio tradizionali e per le addette
ai servizi domestici familiari, gestita dall'INPS, è trasferita con i
relativi avanzi di gestione all'INAM.
TITOLO
III
Corresponsione di un assegno di natalità alle
coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici
esercenti attività commerciale
Art.
23.
Alle
coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciale di cui
rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n.
1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, è corrisposto, in caso di parto o di
aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta tanto, di lire
50.000.
Art.
24.
L'assegno
di cui il precedente articolo è, rispettivamente, corrisposto in un'unica
soluzione dalle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori
diretti, dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e
dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività
commerciali competenti per territorio, a seguito di apposita domanda in
carta libera da presentarsi, a cura dell'interessata, entro novanta giorni
successivi al parto o all'aborto. Alla domanda dovrà essere allegato, in
caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al
parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di
aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data
dell'aborto.
Art.
25.
Alla
spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 23 si provvede:
a)
con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 4.000 milioni;
b)
con un contributo annuo:
di
lire 250 a carico dei titolari di aziende diretto-coltivatrici, per unità
iscritta alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;
di
lire 200 a carico dei titolari di imprese artigiane, per unità iscritta
alle Casse mutue di malattia per gli artigiani;
di
lire 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 a carico degli esercenti attività
commerciale, titolari di imprese, appartenenti rispettivamente alla prima,
seconda, terza quarta e quinta classe di reddito di cui all'articolo 38,
primo comma, lettera c), della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Il
contributo dello Stato di cui al precedente comma è corrisposto:
a)
per lire 1.700 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di
malattia dei coltivatori diretti, che provvederà a ripartirlo tra le
Casse mutue comunali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse
sostenuti;
b)
per lire 950 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di
malattia degli artigiani, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue
provinciali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;
c)
per lire 1.350 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di
malattia per gli esercenti attività commerciale, che provvederà a
ripartirlo tra le casse mutue provinciali in proporzione degli oneri da
ciascuna di esse sostenuti.
Art.
26.
All'onere
derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 25 si
provvede, per l'anno finanziario 1972, mediante riduzione, per lire 2.000
milioni, del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
27.
Le
disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli eventi
verificatisi dal 1° luglio 1972.
TITOLO
IV
Disposizioni varie, vigilanza e penalità
Art.
28.
Prima
dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4,
lettera a), della presente legge le lavoratrici di cui all'articolo 1
della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e
all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità il
certificato medico indicante la data presunta del parto La data indicata
nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
Art.
29.
Tutti
i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti
da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
Art.
30.
La
vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del
lavoro.
Al
rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati
gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'istituto presso
il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità,
salvo quanto previsto dai commi successivi
Qualora
i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al
precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la
lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà
di accettare i certificati stessi ovvero, di richiederne la
regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
I
medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di controllo.
Il
certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo
comma dell'articolo 7 della presente legge, può essere redatto da un
medico di libera scelta della lavoratrice.
L'astensione
dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera a), della presente legge è
disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per
il quale l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali
sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto
pubblico. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette
giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
L'astensione
dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
dell'articolo
5 della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro, oltreché
su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel
corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle
condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
Parimenti,
lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma
dell'articolo 3 della presente legge, è disposto dall'ispettorato del
lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.
Fino
all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma
dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione
obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato
è disposta dall'ispettorato del lavoro.
I
provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai
commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.
Art.
31.
L'inosservanza
delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della presente
legge nonché il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei
diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 7 della presente legge
sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ciascuna
lavoratrice cui si riferisce l'inosservanza delle norme di legge.
Art.
32.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno emanate norme
regolamentari per l'applicazione della presente legge.
Art.
33.
Sono
abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modificazioni in
contrasto con le norme della presente legge.
Art.
34.
Le
disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto
1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di
lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di
allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre
1971.
L'ispettorato
del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, può
autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido
aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze
delle lavoratrici occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano
quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso
dello Stato.
Art.
35.
La
presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale salvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli
precedenti e salvo quanto previsto dal successivo comma.
Alle
lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge
sono assenti dal lavoro ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge
26 agosto 1950 n. 860, si continua ad applicare la norma citata fino
all'esaurimento del periodo di cui alla lettera stessa.
|