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LEGGE N°124
Roma,
3 maggio 1999
Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico.
Art.1
(Accesso ai ruoli del personale docente)
1.
L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito
denominato "testo unico", é sostituito dal seguente:
"Art.399. - (Accesso ai ruoli) - 1.
L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare
e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha
luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili,
mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento,
attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2.
Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia
esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi
a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3.
I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra
sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra
provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma
non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio
1992, n. 104".
2.
All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I
concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza
triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate
in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi é
subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel
triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di
posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442
per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità
professionale del personale docente recate dagli specifici contratti
collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di
cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione
professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto
dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02.
All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il
Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento
dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa
graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei
candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al
funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento
dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono,
nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra
quelli disponibili nella regione.
03.
I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al
personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano,
oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali
da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda".
3.
All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, é inserito il
seguente:
"15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può
essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova
facoltativa sulle tecnologie informatiche".
4.
Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico é sostituito dal seguente:
"17. Le graduatorie relative ai concorsi per
titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della
graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente".
5.
Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico é abrogato.
6.
L'articolo 401 del testo unico é sostituito dal seguente:
"Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1.
Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente
della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie
permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo
399, comma 1.
2.
Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate
con l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo
concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso
e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento
dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti é effettuato
l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già
compresi nella graduatoria permanente.
3.
Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da
definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi
3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti
criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle
graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e
snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le
posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.
4.
La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per
titoli ed esami.
5.
Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento
delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del
decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali
dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle
graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio
1982, n. 270.
6.
La nomina in ruolo é disposta dal dirigente dell'amministrazione
scolastica territorialmente competente.
7.
Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440
si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del
presente articolo.
8.
La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria
per la quale la nomina stessa é stata conferita.
9.
Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari
adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli
educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni
educative".
7.
All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del
comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni
esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli,
sono abrogati.
Art.2.
(Norme transitorie relative al personale docente)
1.
Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della
presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono
il trasferimento dalla corrispondente
graduatoria di altra provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi
concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai
soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al
medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di
ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia
superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano
superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.
3.
Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce
anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
4.
Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami
dopo l'entrata in vigore della presente legge, é indetta, con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami
per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per
l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo
all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al
comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché
gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici,
d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità,
che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole
statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero,
ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente
riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle
scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso
tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della
presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico
1994-1995. Il servizio deve
essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti
a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello
specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a
titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una
quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima
classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla
frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato
all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle
discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da
docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di
provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una
prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso
delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La
frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del
Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata
e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza
del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed
é presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire
36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari
importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma
26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in
bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle
apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione.
5.
I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono abrogati.
Art.3
(Personale docente, assistenti, accompagnatori al
pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori)
1.
All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
"1.
L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti
educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e
delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il
50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante
concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a
graduatorie nazionali permanenti.";
b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti
dai seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni
quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione é
subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di
riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.";
c) dopo il comma 10 é inserito il seguente:
"10-bis. Le graduatorie restano valide fino
all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo
corrispondente.";
d) il comma 13 é sostituito dal seguente:
"13. Per quanto non previsto nel presente
articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed
esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle
altre istituzioni scolastiche".
2.
Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui
all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1,
lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei
soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano conseguito, nella
valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della
inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle
supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non
inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano
superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in
relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino
gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta
all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità
didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all'onere
derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede
entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4;
c) i docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe
di concorso o al medesimo posto.
3.
Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono ammessi i docenti che
abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie
statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica
o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo
compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore
della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno
scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per
insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.
4.
All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo
le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401
del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della
presente legge.
Art.4
(Supplenze)
1.
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non
sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni
organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato
a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il
conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2.
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che
si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al
termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si
provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3.
Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con
supplenze temporanee.
4.
I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti
in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5.
Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina
del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei
criteri di cui ai commi seguenti.
6.
Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee
sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal
comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7.
Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si
utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità
e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a
principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo
anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.
8.
Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6
dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno
diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle
supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato
le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica
la precedenza assoluta é attribuita limitatamente alle classi di concorso
nella cui graduatoria permanente si é inseriti.
9.
I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella
graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di
accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo
alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari
provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.
10.
Il conferimento delle supplenze temporanee é consentito esclusivamente
per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La
relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle
supplenze medesime.
11.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle
supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola",
pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi
provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.
12.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al
personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.
13.
Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano,
le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate
in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono
abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e
586 del testo unico.
Art.5
(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso
gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo
unico)
1.
All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 1, é inserito il seguente:
"1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche
quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno
titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le
proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle
materie il cui insegnamento é svolto in compresenza sono autonomamente
formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo
docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal
consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli
elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.";
b)
al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti
tecnico-pratici e"; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono
soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici o".
2.
Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo
105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio
sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia
promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico
o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione
dell'amministrazione medesima".
Art.6
(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA)
1.
L'articolo 551 del testo unico é sostituito dal seguente:
"Art. 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili
amministrativi). - 1. L'accesso
al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per
titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui
all'articolo 553.
2.
Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia
esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi
a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno
reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di
belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
4.
I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili
amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti
concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di
cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per
cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria
permanente".
2.
All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I
concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale,
subordinatamente alla disponibilità di posti.
02.
All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal
Ministero della pubblica istruzione.
03.
Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare
con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali
si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di
ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie
compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma
la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica
periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento
delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione
degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.";
b)
il comma 1 é sostituito dal seguente:
"1. Le
graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino
alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al
concorso successivo corrispondente";
c)
é aggiunto in fine il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei
Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti
dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o
interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo
svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione
delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I
conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati
dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella
quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione".
3.
L'articolo 553 del testo unico é sostituito dal seguente:
"Art. 553. - (Graduatorie permanenti). - 1.
Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili
amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare
per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.
2.
Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate
con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo
concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra
provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti é
effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che
sono già compresi nella graduatoria permanente.
3.
Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità
definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.
4.
La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento
valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5.
Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento
delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del
decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali
dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di
belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
7.
Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui
al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma
5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali".
4.
L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per
l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei
Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis
dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2
del presente articolo.
5.
Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento é a carico della
provincia di Trento.
6.
Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo
553 del testo unico, come sostiuito dal comma 3 del presente articolo,
hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento
dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a)
coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme
previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b)
coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per
titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di
ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia
superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7.
Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce
anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
8.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge é
inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province,
ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini
dell'assunzione come supplente.
9.
L'articolo 557 del testo unico é sostituito dal seguente:
"Art. 557. - (Concorsi riservati) - 1.
Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti
disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di
cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, é conferita agli
impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano
inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo
conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.
2.
Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati
di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del
titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano,
purché in possesso del titolo di studio richiesto per
la qualifica di appartenenza e di una anzianità di
almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità,
se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui
accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per
particolari attività tecniche o specialistiche.
3.
I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami
consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo
552 per i concorsi pubblici.
4.
Il concorso riservato per la terza qualifica é per titoli, integrato da
una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo
professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.
5.
L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene
mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi
riservati.
6.
I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione
scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di
esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1".
10.
Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle
procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono
trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo
unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
11.
I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella
I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso
rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di
servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei
artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di
servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo
sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la
III qualifica é comunque subordinato al superamento di una prova di
idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui
contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta
prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui
all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di
servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno
annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra
le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi
nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici é soddisfatto
mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi
che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad
esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo
altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie
di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili
professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'articolo 275 del testo unico é abrogato. In sede nazionale verrà
attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni
sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.
Art.7
(Insegnanti di sostegno)
1.
Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e
successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole
statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360
giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di
entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a
decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione
riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare
il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione
scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le
discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di
sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado é data la priorità al
personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle
operazioni di mobilità, al predetto personale é riservato il 50 per
cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.
2.
Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non
di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del
titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a
cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal
rispettivo ordine e grado di scuola, é valido anche ai fini del
riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.
Art.8
(Trasferimento di personale ATA degli enti locali
alle dipendenze dello Stato)
1.
Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado é
a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la
fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
2.
Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in
servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in
vigore della presente legge, é trasferito nei ruoli del personale ATA
statale ed é inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei
predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino
corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale é consentita l'opzione
per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono
riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso
l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di
prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.
3.
Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante
tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello
nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali, é analogamente trasferito alle dipendenze dello
Stato ed é inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
4.
Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente,
secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione
delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità
di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete
scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo
personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali
sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione
degli organici delle categorie del personale trasferito.
5.
A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a
favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute
dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo
trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la
determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica
istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.
Art.9
(Norme sul personale dell'organico provvisorio
necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati
agli studi delle province di nuova istituzione)
1.
Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico provvisorio
necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati
agli studi delle province di nuova istituzione cessano con la stipulazione
dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi
indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti,
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997. Allo stesso personale é comunque
consentita l'opzione per la permanenza nella sede già assegnata con
priorità rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi
predetti. In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i
vincitori dei concorsi possono essere assegnati su posti vacanti di
provveditorati agli studi anche di altre regioni.
Art.10
(Proroga di graduatorie per ispettore tecnico)
1.
La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle
graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della
pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica
istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16
alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15
novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 2 del 10
gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato
nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art.11
(Disposizioni varie)
1.
Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 dell'articolo 213, le parole "e dai docenti
dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti e
dagli assistenti dell'Accademia";
b)
dopo il comma 2 dell'articolo 214, é inserito il seguente:
"2-bis. Gli assistenti fanno parte delle
commissioni d'esame.";
c)
il comma 4 dell'articolo 239 é abrogato;
d)
al comma 1 dell'articolo 251 le parole: "Gli orari e i programmi di
insegnamento e" sono sostituite dalle seguenti: "Gli orari di
insegnamento e i programmi";
e)
il comma 8 dell'articolo 252 é sostituito dal seguente:
"8. Le commissioni d'esame sono composte da
docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore
e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o
due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono
presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza,
da un docente non di ruolo.";
f)
al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) é sostituita dalla seguente:
"b) delibera le spese a carico del bilancio
dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del
consiglio di amministrazione é autorizzato a spendere direttamente con
propri provvedimenti;".
2.
I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato
da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto,
ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.
417, ancorché ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti
ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno
sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle
relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da
compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo
sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti
e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
in base alle norme vigenti.
3.
Il Ministro della pubblica istruzione é autorizzato a procedere alla
nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove
occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le
graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate
dagli organi di controllo.
4.
Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e
orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle
ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18
novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato
escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti
riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini
dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare
del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, é da
considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5.
Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e
nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo
grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima
applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni
organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima
legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i
provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di
entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette
dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.
6.
Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli
istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide
per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico
1998-1999.
7.
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti
dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi
alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.
Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle
relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste
dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle
predette graduatorie permanenti.
9.
A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale,
autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno
scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo
specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio
dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con
proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i
programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre
provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di
strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio
effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella
scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la
data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a
decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i
posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000
ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a
domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo
unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge,
da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della
sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non
siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione
musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti é
subordinata al superamento della sessione riservata di esami di
abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a
quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
10.
I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola
secondaria di secondo grado nonché di educazione musicale nella scuola
media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge
20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate
ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio
1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti
dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito
provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e
professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a
tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di
passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul
contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito
dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.
11.
I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo
all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui
prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con
precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali
formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
12.
Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del
comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la
retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo
41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con
qualifica dirigenziale del comparto "Ministeri", sottoscritto il
9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1o gennaio 1991 in
base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27
settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al
comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1o gennaio 1998. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
13.
L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi
nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale
docente universitario e di personale direttivo della scuola é garantita
in modo cumulativo o alternativo.
14.
Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico é da intendere nel senso che
il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno
scolastico 1974-1975 é considerato come anno scolastico intero se ha
avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato
prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale.
15.
All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "e,
limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente
ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato"
sono soppresse;
b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
"Nel primo corso concorso, bandito per il numero
di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di
inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti così
determinati é riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per
almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di
un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di
formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito
del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali
posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside
incaricato";
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il
40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per
cento".
Art.12
(Disposizioni concernenti i docenti di cui
all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)
1.
A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui all'articolo
3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
immessi in ruolo. All'onere finanziario derivante dal presente articolo,
valutato in lire 1.259 milioni per l'anno 1999, in lire 3.131 milioni per
l'anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante
l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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