|
LEGGE
15 giugno 1990, n.146
Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge .
Titolo I
Norme per garantire il funzionamento
dei servizi pubblici essenziali
Art. 1
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di
lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione,
quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed
alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e
previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui
al primo comma, la presente legge dispone le regole da rispettare e le
procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare
l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in
particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle
prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2;
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà
e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico
artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali,
tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su
merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici,
risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la
manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla
sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con
particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà
personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali
con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale
e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i
trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari,
aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con
le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli
emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al
soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della
persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei
relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con
particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei
servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole
elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami,
e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami
conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
Art. 2
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1
il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a
consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire
le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1, con un preavviso
minimo non inferiore a quello previsto nel quinto comma del presente
articolo e con l' indicazione della durata dell'astensione dal lavoro.
Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del
diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso
non inferiore a quello indicato al quinto comma, nonché contenere
l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal
lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile
con le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1, prevedendo le
sanzioni in caso di inosservanza
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto
del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal secondo comma
dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze
della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di
cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di
servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze
sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale,
di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli
utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare,
nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalità e le procedure
di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di
cui al primo comma del presente articolo. Tali misure possono disporre
l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di
lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità
per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre
forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici di servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti,
contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari,
l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero
e i relativi orari come risultano definiti dagli accordi del presente
comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi
pubblici essenziali di cui all'art. 1 o che vi aderiscono, i lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni
indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di
erogazione e delle altre misure di cui al secondo comma.
4. La commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneità delle
prestazioni individuate ai sensi del secondo comma. A tale scopo, le
determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di
autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati
tempestivamente alla commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice
del servizio di predisporre le misure di cui al secondo comma ed allo
scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di
servizi alternativi, il preavviso di cui al primo comma non può essere
inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui
alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da
emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali
o gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della medesima legge
possono essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui
all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme
adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei
modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e
delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,
garantire e render nota la pronta riattivazione del servizio, quando
l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico
radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali
comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le
misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i
telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenute a dare le medesime
informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e
televisive che si avvalgono di finanziamenti, o, comunque, di
agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello
stato.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e
di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal
lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi
eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 3
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le
isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire,
d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto
previsto al secondo comma dell'art. 2, le prestazioni indispensabili per
la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il
rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle
popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei
servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni
indispensabili di cui all'art. 2, dandone comunicazione agli utenti con
le modalità di cui al sesto comma dell'art. 2.
Art. 4
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle
disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'art. 2 o che,
richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al secondo comma
del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono
soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità
dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di
quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di
sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è
versato dal datore di lavoro all' Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria, per la disoccupazione
involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno
sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui
all'art. 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni
caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine
patrimoniale derivanti dagli artt. 23 e 26, secondo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di legge regolamentari o
contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici
dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono
devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione, obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione
dell'art. 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su
indicazione della Commissione di cui all'art. 12, per un periodo di due
mesi dalla cessazione del comportamento.
4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i
legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi
formalmente delegati degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi
di cui all'art. 1, comma uno, i quali non osservino le disposizioni di
cui al comma 2 dell'art. 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria, irrogata con decreto del ministro per la Funzione pubblica
o, rispettivamente, del ministro del Lavoro e della previdenza sociale,
su denunzia dell'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio, consistente nel pagamento di una somma di denaro, rapportata
alla gravità del comportamento, non inferiore a lire 200.000 e non
superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla
sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo
non superiore a 6 mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli, 6, comma terzo e quarto, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18,
terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981
n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del
comma 2 del presente articolo.
Art. 5
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui
all'art. 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei
lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e
la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Art. 6
1. All'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti,
infine, i seguenti commi:
<<Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da
una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico,
l'azione è preposta con ricorso davanti al pretore competente per
territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni
soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali
di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei
provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso
davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio,
che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti
allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente
esecutiva>>.
Art. 7
1. La disciplina di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i
diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che
disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente
legge.
Art. 8
1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e
imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa
del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale,
conseguente all'astensione collettiva dal lavoro, il presidente del
Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato, se il conflitto ha
rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri
casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano
tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di
conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile, invitando le
parti in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto
della proposta eventualmente formulata dalla commissione ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al primo comma,
sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono
l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio,
sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonché i sindaci
competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale,
emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni
indispensabili e impone le misure idonee ad assicurare adeguati livelli
di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di
sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente
garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei
confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di
collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa
e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere
subordinato.
3. L'ordinanza di cui al secondo comma deve altresì specificare il
periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere
osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento
dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive
dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.
4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuarsi, a cura, dell'autorità che l'ha emanata ai
soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese
erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei
luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o
dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia
mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa,
nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la
televisione pubblica.
5. Dei provvedimenti adottati ai sensi del secondo e terzo comma il
presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.
Art. 9
1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o
autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8
è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno
di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità
dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo
di lire 100.000 ad un massimo di lire 400. 000.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza
di cui all'art. 8 i preposti al settore nell'ambito delle
amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono
soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico,
ai sensi dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n.
689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un
anno.
3. Le somme percepite ai sensi del primo comma sono devolute
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha
emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile l'impugnazione ai
sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689.
Art. 10
1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le
imprese ed i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento,
che ne abbiano interesse, possono proporre ricorso contro l'ordinanza
prevista dall'art. 8, secondo comma, nel termine di sette giorni dal
giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro
davanti al Tribunale amministrativo regionale competente. La
proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività
dell'ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi, il Tribunale amministrativo regionale
acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende
il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui
eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'art. 8, primo comma.
Art. 11
1. Sono abrogati gli artt. 330 e 333 del codice penale.
TITOLO II
Istituzione della Commissione
per le relazioni sindacali nei servizi pubblici
Art. 12
1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare
il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui
al primo comma dell'art. 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione
dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro
e di relazioni industriali e nominati con decreto del presidente della
Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di
organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto
nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela
degli utenti. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e
le persone che rivestono altre cariche pubbliche elettive ovvero cariche
in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di
datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti
organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi
pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un
triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle
pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle
imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici
essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), nonché di quelle degli
Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio sul pubblico
impiego.
5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico
dello stato di previsione della spesa della presidenza del consiglio dei
Ministri.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1990 all'uopo
utilizzando l'accantonamento <<Norme dirette a garantire il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nell'ambito della tutela
del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni
sindacali nei servizi pubblici>>. Il ministro del Tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 13
1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni
individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo e 2 dell'art. 2, a
garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con
il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di
cui al primo comma dell'art. 1, e qualora non le giudichi idonee,
sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da
considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti
sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di svolgimento,
compie, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, un tentativo
di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la
propria proposta. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della
Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su richiesta congiunta
delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul
merito del conflitto;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o
applicative dei contenuti degli accordi di cui al secondo comma
dell'art. 2, per la parte di propria competenza, su richiesta delle
Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o
da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state
istituite, su richiesta congiunta dalle parti o di propria iniziativa.
Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità
di amministrazioni ed imprese, formula alle parti interessate una
proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2
dell'art. 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;
c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche
le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei
soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando
eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal
terzo comma dell'art. 4;
d) formula la proposta di cui all'art. 14 e può indire le consultazioni
previste dal medesimo articolo;
e) riferisce ai presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di
propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti
nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la
conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed
individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di
autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a
tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può
acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire
le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse
degli utenti;
f) trasmette ai presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del
Parlamento e del governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i
mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.
Art. 14
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le
modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al
secondo comma dell'art. 2, la Commissione di cui all'art. 12, di propria
iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che
hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei
prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa
erogatrice del servizio, può indire, sempre che valuti idonee al fine
di cui al secondo comma dell'art. 1, le clausole o le modalità
controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il
numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una
consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si
riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma
restando la valutazione di cui all'art. 13, primo comma, lettera a). La
consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua
indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o
dell'amministrazione interessata. L'ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio sovraintende allo svolgimento della
consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino
la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte
a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la
propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della
consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel
caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od
accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.
TITOLO III
Modifiche alla legge 29 marzo 1983, n. 93
Art. 15
1. All'art. 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è
sostituito dal seguente:
<<Il governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio
delle procedure di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le
organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi
artt. 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del
diritto di sciopero>>.
Art. 16
1. Le clausole di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente
legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata
almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli
accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 17
1. Gli accordi di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29
marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426,
possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui all' art. 25 della citata legge n.
93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti
derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma
dell'art. 23 della stessa legge.
Art. 18
1. I commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n.
93, sono sostituiti dai seguenti:
<<Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni
dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità
finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le
osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti
il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi
del testo unico approvato con Rd 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei
conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione
dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova
ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei
ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci
giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con Dpr, previa delibera
del Consiglio dei ministri. La stessa procedura è adottata in caso di
mancata pronuncia entro il termine indicato.
Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del presidente
della Repubblica di cui al comma precedente la Corte di Conti controlla
la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e
procede alla registrazione ai sensi del citato Testo unico, approvato
con Rd. 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni
degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi 15 giorni
senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende
effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo a tutti gli
effetti>>.
2. In deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica di cui al comma ottavo dell'art, 6 della legge 23 marzo 1983,
n. 93, così come sostituito dal comma primo del presente articolo, non
è previsto il parere del Consiglio di stato.
Art. 19
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a
sottoscrivere gli accordi di cui al secondo comma dell'art. 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di
astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto
previsto dal primo comma dell'art. 2.
Art. 20
1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente
disciplinati, quanto già previsto in materia dal Dpr 13 febbraio 1964,
n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto
previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1deg. aprile 1981, n.
121.
Roma, addì 15 giugno 1990
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE
COMUNITA' MONTANE,
LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI. (ART. 4 D.P.R. 68/1986)
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO.
CONFEDERAZIONI SINDACALI:
CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISNAL - CISAL - CONFSAL - CONFEDIR.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/ENTI LOCALI
CISL/FUNZIONE PUBBLICA/FIDEL
UIL/UNDEL.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali allo scopo di regolamentare
l'esercizio del diritto di sciopero nel Comparto del Personale delle
Regioni e degli Enti Pubblici non Economici da esse dipendenti, dei
Comuni, delle Province, delle Comunità Montane,loro Consorzi o
Associazioni, individuato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 68/1986, assumono, ai sensi dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, il presente codice di
comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n.
93/1983.
CAPO I
ART. 1
Il diritto di sciopero - sancito dall'art. 40 della Costituzione -
costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. Esso si esercita
nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della
legge n. 93/1983, salvo quanto previsto dal successivo art. 3 e le
modifiche legislative che dovessero intervenire.
ART. 2
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di
sciopero secondo le modalità contenute nelle disposizioni successive.
ART. 3
Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero
in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della
democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che
interessano la generalità del mondo del lavoro.
ART. 4
Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui
all'art. 11, comma 5, lettera a), della legge n. 93/1983.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del
Presidente della Repubblica n. 13/1986 e da quelle definite dal
contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tale procedura non
interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
ART. 5
Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:
- cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione
delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali,
provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e
locali;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
- dal 10 al 20 agosto;
- tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
- il giorno di pagamento degli stipendi.
Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.
CAPO II
ART. 6
La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è di
competenza delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali,
e aziendali del comparto contrattuale delle singole organizzazioni
sindacali secondo regole interne di ciascuna organizzazione.
ART. 7
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare,
anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di
una intera giornata di lavoro.
Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa vertenza - non
potrà superare le due giornate di lavoro.
Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero
si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di
lavoro.
ART. 8
La proclamazione dello sciopero di competenza delle strutture
nazionali va comunicata:
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica;
- alle associazioni degli enti;
- ai rappresentanti degli enti;
- ai rappresentanti delle Regioni.
Per tutti gli altri livelli di competenza la proclamazione dello
sciopero va comunicata alle rispettive controparti interessate.
ART. 9
Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione
di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti
dell'azione collettiva.
CAPO III
ART. 10
La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver
riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e
dei mezzi a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività che
incidono sui bisogni essenziali degli utenti.
A tal fine saranno assicurati - a cura dell'amministrazione competente -
con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla
partecipazione allo sciopero, i servizi essenziali nei settori nei quali
si rivela impossibile, senza grave giudizio per gli utenti, la
sospensione totale delle attività.
L'applicazione concreta di dette norme e demandata ad accordi tra le
parti a livello decentrato.
ART. 11
Il presente codice, vincola le strutture sindacali a tutti i livelli,
di ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo e i
lavoratori ad essa iscritti.
Ogni comportamento difforme, costituisce violazione degli statuti ed è
come tale, soggetto alle relative sanzioni.
CONFED. SINDACALI ------------- ORGANIZZAZ. SINDACALI
C.G.I.L. ___________________ CGIL-FUNZIONE PUBBLICA-ENTI LOCALI
C.I.S.L. ___________________ CISL-FUNZIONE PUBBLICA-FIDEL
U.I.L. _____________________ UIL-UNDEL
C.I.D.A.
C.I.S.N.A.L.
C.I.S.A.L.
CONF.S.A.L.
C.O.N.F.E.D.I.R.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
PARTE PUBBLICA - SINDACATI
Le parti si impegnano a concordare nel prosieguo della trattativa del
comparti "Regioni - Enti Locali" per il triennio 1988-90 un
sistema di "Relazioni Sindacali" da considerarsi parte
necessaria e complementare della disciplina relativa alle norme di
"Garanzia del Funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali"
in ordine a:
a) Tempi, modalità, procedure di recepimento e applicazione
dell'accordo in tutti gli enti del comparto;
b) Tempi e procedura per la contrattazione decentrata;
c) Forme di verifica al fine di risolvere eventuali casi di
inadempienza.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELLA PARTE PUBBLICA
La Parte Pubblica - preso atto delle norme intese a garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto
dei valori e diritti costituzionalmente tutelati e preso atto della
presentazione da parte delle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali
del codice unificato di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto
di sciopero nel Comparto del Personale delle Regioni e degli Enti
Pubblici non Economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province,
delle Comunità Montane, loro Consorzi o Associazioni - si impegna
all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:
1) realizzare ed attuare nella loro interezza, e nell'osservanza dei
termini prescritti, le norme risultanti dagli accordi di comparto e
decentrati riguardanti il personale del Comparto "Regioni-Enti
Locali";
2) intrattenere corrette relazioni sindacali definite nell'accordo di
Comparto, anche ricercando preventivamente tutti gli strumenti più
idonei per comporre le controversie al fine di evitare agitazioni
pregiudizievoli del corretto funzionamento sei servizi demandati alle
Amministrazioni ricomprese nel Comparto "Regioni-Enti Locali";
3) demendare alle valutazioni della istituenda Commissione per le
relazioni sindacali nei servizi pubblici l'eventuale comportamento della
Parte Pubblica difforme dagli impegni di cui ai punti precedenti e
convocare, entro 10 giorni dal giudizio di difformità, le
Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo per valutare eventuali
danni provocati dai comportamenti difformi delle Amministrazioni;
4) escludere dai procedimenti contrattuali di comparto e decentrati le
Confederazioni e le Organizzazioni sindacali che adottino comportamenti
in violazione dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del
diritto di sciopero.
|