Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme.
1. (Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e
documenti).
- La produzione agli organi
della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro formazione,
rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla
presente legge.
2. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- La data ed il luogo di
nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici,
lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza
in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e
l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
La sottoscrizione delle
dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20.
3. (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive).
- I regolamenti ministeriali e
degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità
personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della
prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20. In
tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita
dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il
provvedimento a lui favorevole.
I regolamenti di cui al primo
comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il
termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione
irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per la
rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non
essenziali .
4. (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
- L'atto di notorietà
concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la
documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale,
o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di
cui all'art. 20.
5. (Documentazione mediante semplice esibizione).
- Salvo quanto disposto negli
artt. 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di
celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale
possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di
documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme
vigenti dalla p.a. e contenente l'attestazione dei dati richiesti.
6. (Trascrizione dei dati dai documenti esibiti).
- Ai fini dell'articolo 5, i
documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere
la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi
risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il
modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario .
Nel caso in cui non sia
prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il
modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario
autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco, ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura dell'interessato.
7. (Copie autentiche).
- Le copie autentiche ottenute
ai sensi dell'art. 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli
originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.
8. (Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci).
- Se l'interessato è soggetto
alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i
documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti
rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o
dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
9. (Documenti spontaneamente esibiti).
- Fermo restando quanto
disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli atti
e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti
regolari dalla amministrazione.
10. (Accertamenti d'ufficio).
- La buona condotta, l'assenza
di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono
accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti,
dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.
Le singole amministrazioni non
possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità
personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che
esse stesse siano tenute a certificare.
11. (Certificazioni contestuali).
- Le certificazioni da
rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità
personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un
unico documento.
12. (Redazione di atti pubblici).
- Le leggi, i decreti, gli
atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a
stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono
essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo
atto.
Per la redazione delle
certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici puì utilizzarsi,
compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o
subordinano a speciali formalità la menzione di particolari iscrizioni o
annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo
comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la
contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o
l'estratto è rilasciato in conformità agli atti medesimi .
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per
il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi
di redazione.
13. (Stesura degli atti pubblici).
- Il testo degli atti pubblici
non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non
lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate.
Per le variazioni da apportare
al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in
calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.
14. (Autenticazione di copie).
- Le copie autentiche, totali
o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i
sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano
garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali
procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le
disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione
di copie autentiche.
L'autenticazione delle copie
può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o
presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto
il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione
di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le
eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il
quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero
dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio, Se
la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale
appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Il pubblico ufficiale è
autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo
apposte sulle copie rilasciate.
15. (Legalizzazione di firme).
- La legalizzazione di firme
è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la
propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della
autenticità della firma stessa.
Nelle legalizzazioni devono
essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza.
Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della
legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
16. (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute).
- Le firme dei capi delle
scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui
certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia
in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
17. (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero).
- Le firme sugli atti e
documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità
estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti
organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi
e autorità delegati dallo stesso .
Le firme sugli atti e
documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato
sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da
loro delegati non sono soggette a legalizzazione.
Si osserva il secondo comma
dell'articolo 18. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero dalla comptente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le firme sugli atti e
documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una
rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono
legalizzate a cura delle prefetture .
Sono fatte salve le esenzioni
dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o
da accordi internazionali.
18. (Atti non soggetti a legalizzazione).
- Salvo quanto previsto negli
articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da
pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed
estratti dai medesimi rilasciati.
Il funzionario o pubblico
ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
19. (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile).
- In materia di trasmissione
di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la
cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
20. (Autenticazione delle sottoscrizioni).
- La sottoscrizione di istanze
da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere
autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario
competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere
redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da
parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona
che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che
autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il
luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle
firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il
pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.
20-bis.
- La dichiarazione di chi non
sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante
da due testimoni idonei ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 febbraio
1913, n. 89.
Il pubblico ufficiale
autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della
dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare .
21. (Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme).
- Le dichiarazioni fatte ai
sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo.
L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è
soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle
dichiarazioni contenute nell'atto.
La legalizzazione di firma
prevista dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di concessione
governativa di lire 200. Parimenti è dovuta la tassa di concessione
governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma
previste dall'articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione
di conformità al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma
dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio
dello Stato.
L'imposta di bollo di cui al
primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio
bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e
terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro
dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle
autenticazioni o alle legalizzazioni.
Per le autenticazioni di firma
effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
all'estero, la imposta di bollo sarà corrisposta al momento della
presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale
residente nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al
comma precedente, ad annullare le relative marche .
22. (Modalità fiscali per la legalizzazione di firme).
- Agli effetti della legge di
bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori
del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un
altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In
tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il
timbro dell'ufficio .
23. (Esenzioni fiscali).
- L'imposta di bollo e la
tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute
quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la
dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare .
Eguale beneficio è concesso
per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante
esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto
nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale
che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto
gli estremi del certificato di povertà.
24. (Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione).
- La pubblica amministrazione
e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da
ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti
articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da terzi.
25. (Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti).
- Le pubbliche amministrazioni
ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, ai
documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla
corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è
prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica
anche se costituita da fotogramma negativo.
Salvo quanto previsto nel
successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le
finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di cui
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i
procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della
autenticazione .
Per le pubbliche
amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in volta
stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro
interessato, previo parere della commissione di cui al citato articolo 12
del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049.
26. (Sanzioni penali).
- Le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
A tali effetti, l'esibizione
di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso
di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte
a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati
nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che
autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi
sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
Nella denominazione di atti
usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e
le copie autentiche contemplati dalla presente legge.
27. (Rinvio).
- Salvo quanto previsto negli
articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 nulla è innovato alle norme
del R.D. 9 luglio 1939, numero 1238 , concernenti la presentazione dei
documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme
del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , relative alla presentazione dei
documenti nei concorsi per le carriere statali .
Restano ferme le disposizioni
del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi
medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.
28. (Norme abrogate).
- Sono abrogate la L. 3
dicembre 1942, n. 1700, la L. 14 aprile 1957, n. 251 , il D.P.R. 2 agosto
1957, n. 678 , la L. 18 marzo 1958, n. 228, la L. 15 giugno 1959, n. 430 ,
ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge. Il D.P.C.M. del 3
agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive
modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti
negli articoli 12 e 14.
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