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| Legge 8
agosto 1995, n. 335 |
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
1. La presente legge ridefinisce il
sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista
dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei
trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti
alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con
affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli
ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita' degli organismi
assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari
allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura prevenzione, la
stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto
interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente
legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono
introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante
espresse modificazioni delle sue disposizioni.E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle
d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e
dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi
della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello
Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte
integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995 -1997 e
di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti
massimi del saldo netto da finanziarie e del ricorso al mercato
finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le successive
disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento
stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata
tabella 1, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di
integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al
comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire
1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non
siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa
previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della
Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento
previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di
riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli
obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei
parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono
verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del
sistema previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non
per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti
derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si
verifica lo scostamento.A decorrere dal 1998, nel documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli
andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo
decennio della spesa previdenziale.Ove si riscontrino scostamenti al
percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla
definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in
peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi
del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da
apportare alla presente legge con apposito provvedimento.Per quanto
previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di
valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal
fine, e' tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare
la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali
di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua
nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo
moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente
di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta'
dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle
frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un
incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il
coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero
dei mesi.Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto
conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del
montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate
esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di
anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si applica il
coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza
di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette
anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di studio
e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del
montante contributivo individuale si applica alla base imponibile
l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad
accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta
si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di
capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione
e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo,
(PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini
del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima l'aliquota per il computo della pensione e' fissata al 33 per
cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni
demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PLI
di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a
contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al
comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle
forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995
possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni,
la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite
anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data
di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto
dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico
relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il
sistema contributivo.
13. Per i lavoratori gia' iscritti
alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre
1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno diciotto
anni, la pensione e' interamente liquidata secondo la normativa vigente
in base al sistema retributivo.
14. L'importo dell'assegno di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il
sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione
del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema,
assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni
nel caso in cui l'eta' dell'assicurato all'atto dell'attribuzione
dell'assegno sia ad essa inferiore.Il predetto coefficiente di
trasformazione e' utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti
dell'assicurato nel caso di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di
inabilita' secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni
di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si
computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianita'
contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al
montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento,
un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al
raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato computata
in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli
ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.Per la liquidazione del
trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma
14.
16. Alle pensioni liquidate
esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le
disposizioni sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996,
per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di
riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura
del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del
numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di
decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianita'
contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma
17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano
applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e
modalita' di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti
pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema
contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di
anzianita' sono sostituite da un'unica prestazione denominata
"pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al
comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al
compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che
risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque
anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti
essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito
anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore
a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche'
dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non
sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che
non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia
professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle
condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una
indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato
articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di
contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli
stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in
proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il
conseguimento dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore
ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile
con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da
lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il
trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a
concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o
superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e'
cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del
50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei
redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi
12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei
requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla
normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria
come integrata dalla presente legge.Ai medesimi lavoratori e' data
facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma
19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di
retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni
altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative
individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23,
avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i
periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle
aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della
contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di
anzianita' dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e
delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35
anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 40
anni;
c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 37
anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata
tabella B, se superiore, nei casi in cui rapporto di lavoro sia stato
trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni.La pensione maturata e' cumulabile con la retribuzione ed
e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non
superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della
pensione e della retribuzione non puo' comunque superare l'ammontare
della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre
condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti
iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il
requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque
anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di
anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata
tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B,
colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento
della maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B,
colonna 2.
27. Il diritto alla pensione
anticipata di anzianita' per le forme esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e'
conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal
comma 26, anche:
a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B, in
base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di
appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali
sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in
presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati nell'allegata
tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle
prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi' per i
casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla
data del 31 dicembre 1995.I lavoratori, ai quali si applica la predetta
tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di maturazione del requisito contributivo
prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui
al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianita' si
consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a
35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il
biennio 1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al
compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.
29. I lavoratori, che risultano essere
in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28:
entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di
anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a
57 anni;
entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1
ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima
applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata con riferimento ai
requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e
autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto
previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e'
fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera
c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30
anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31
anni".Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso
alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di
contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con
decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, e' fissata al
1 settembre 1995.I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso
del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del
31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1
gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto
scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione
del servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il
relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando
quando disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento
anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la
domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge.Non sono disponibili, per le
operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico
1995 - 1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato
domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre
1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma
10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in
materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti
pensionistici di anzianita' continuano a trovare applicazione: nei casi
di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da cause di
servizio; nei casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di
pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30
aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i
lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano
altresi':
a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e), della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito contributivo
previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita';
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito
previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai
benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel medesimo anno presentino
domanda di pensionamento.
33. All'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' aggiunto il seguente
periodo: "Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti saranno
stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a
valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui".
34. L'articolo 3 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1.Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui
all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni
particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di copertura
dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita
secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le
mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le
modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo
dell'eta' pensionabile.Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini
e le modalita' per la verifica e di controllo in ordine
all'espletamento, da parte dei lavora tori medesimi, delle attivita'
particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni
particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le
modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo
dell'eta' pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie
preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di
fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.3. Ove le
organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1,
lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico
-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanita', stabilisce le
modalita' di copertura degli oneri, determinandone l'entita' ed i
criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore,
consideratene le caratteristiche.4. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3 sara' riconosciuto
un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a
determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore
gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo
dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione
al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento
particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il
concorso non puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere ed
e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo,
determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire
annui a decorrere dal 1996.Le predette risorse possono essere adeguate
in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il
predetto decreto e' emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata
dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.5. La
commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e
indagini sulle attivita' usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative
di vita, sull'esposizione al rischio professionale.Di tale Osservatorio
fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministero della sanita', dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT,
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per gli impiegati del l'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da
istituti universitari competenti"
35. All'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per i lavoratori impegnati in lavori
particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita'
dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle
aspettative di vita e del l'esposizione al rischio professionale di
particolare intensita', viene, inoltre ridotto il limite di anzianita'
contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attivita' di cui
sopra, fino ad un massimo di venti quattro mesi complessivamente
considerati".
36. I limiti di eta' anagrafica, di
cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i
lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui
al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi
dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate
esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui
confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi
34 e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' anagrafica all'atto del pensionamento,
aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attivita'
usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai
fini dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto
al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19
.38. Per l'attuazione dei commi da 34
a 37 e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal
1996.All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire
100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del
bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o piu' decreti, da emanare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a
riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti
risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema contributivo di
calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi
riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative
per i periodi di malattia, per i periodi di maternita' e per aspettativa
ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.Per i periodi di maternita',
revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto
lavorativo, escludendo che l'anzianita' contributiva pregressa ne
costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente
disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello
Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del
rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata
massi ma di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e
ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non
comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei
casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi
intercorrenti non coperti da tali obblighi assi curativi.
40. Per i trattamenti pensionistici
determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono
riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei
figli fino al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta giorni per
ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di eta',
al coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite
massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del
verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla lavoratrice un
anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel
limite massimo di dodici mesi.In alternativa al detto anticipo la
lavoratrice puo' optare per la determinazione del trattamento
pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata
tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento pensionistico,
maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due
anni in caso di tre o piu' figli.
41. La disciplina del trattamento
pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente
nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e'
estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime.In caso
di presenza di soli figli di minori eta', studenti, ovvero inabili,
l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento
limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data
di entrata in vigore della presente legge.Gli importi dei trattamenti
pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del
beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F.Il trattamento
derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la
pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a
quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito
risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti
quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di
cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di
un nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili,
individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente
comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
42. All'assegno di invalidita' nei
casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa
si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento
derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidita' ridotto
non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso
soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della
fascia immediatamente precedente quel la nella quale il reddito
posseduto si colloca.Le misure piu' favorevoli per i trattamenti in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono
conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di
reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o
malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia
liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita
stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44. E' istituito, alle dirette
dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo
di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e
di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti
economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle
dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di
finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni,
nonche' compiti di propulsione e verifica in funzione della
stabilizzazione della spesa previdenziale.A tal fine il Nucleo, tra
l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle
vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di
intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti
gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante
acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in
ordine agli aspetti economico -finanziari e gestionali inerenti al
sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto
della previdenza di cui all'artico lo 65, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
45.Il Nucleo di valutazione di cui al
comma 44 e' composto da non piu' di quindici membri che abbiano
particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale
nei diversi profili giuridico ed economico-statistico-attuariale,
nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una
sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo e' composto da magistrati
amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da
personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da
personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonche' da
esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle
categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga
fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni di
provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinati le modalita' organizzative e di
funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri
medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei
compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e
le professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da
impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del
distacco. Per il funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai
componenti, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a
decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale
1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale riferisce, con periodicita' biennale, al Parlamento
sugli aspetti economico -finanziari ed attuativi inerenti alla riforma
previdenziale recata dalla presente legge.
Art. 2.
(Armonizzazione)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e'
istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti
pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonche' alle altre categorie di
personale i cui trattamenti di pensio ne sono a carico del bilancio
dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono
tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base
imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi
contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32
punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui
tratta menti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa
dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le
attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione
dell'aliquota del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 25
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della
retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e
periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per
far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in
regime convenzionale le attivita' connesse alla liquidazione dei
trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano
conseguente mente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le
competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria
della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali
gia' attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986,
n. 138. Restano altresi' attribuite alle predette Amministrazioni, ove
previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei tratta menti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la costituzione
delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al
fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici e'
stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma
1, valutato in lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 e in lire 16.205
miliardi per l'anno 1997.
4. L'onere derivante dalle
disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in
lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per
l'anno 1997, e' cosi' ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per
l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno
1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a
carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire
14.550 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno
1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui
al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio
1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto
dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto.
6. La contrattazione collettiva
nazionale in conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30
novembre 1995, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma
5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura
retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche
ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di con certo con il Ministro del tesoro e con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si
provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del
primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva
nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresi', ai
sensi del comma 6, le modalita' per l'applicazione, nei confronti dei
lavoratori gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995, della
disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova
applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia
di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto,
come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che gia'
provvedono al pagamento dei tratta menti di fine servizio di cui al
comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con
l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per
i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base
contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del
Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle
predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati corrisposti
ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi
1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia
di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del
tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la
disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento
della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge
29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2,
della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle
disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle
sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996,
per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da causa
di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, la
pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata
all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento
a riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile
ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del
trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della base
pensionabile, ne' quello spettante nel caso che l'inabilita' sia
dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto
alla pensione di cui al presente comma e' richiesto il possesso dei
requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione
di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla
presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di
inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in
materia di inabilita' dipendente da causa di servizio.
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995,
alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per
raggiungimento dei limiti di eta' previsti dall'ordinamento di
appartenenza, per infermita', per morte e alle pensioni di
reversibilita' si applica la disciplina prevista per il trattamento
minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti:
"quattro volte".
15. All'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al
presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in
favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei
dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi
i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita' e siano in regola
con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili
nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di
circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali,
nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato
per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di
azioni della societa' datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti
o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai
dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del
prezzo praticato al grossista".
16. L'indennita' di servizio
all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il
commercio estero e' esclusa dalla contribuzione di previdenza ed
assistenza sociale ai sensi dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte
eccedente la misura dell'indennita' integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle
lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonche' quella di cui al
comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la
loro efficacia i versamenti gia' effettuati e le prestazioni
previdenziali ed assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella
retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento
della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai
mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il
tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti
stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si
iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema
contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132
milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione
successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di
esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente rivalutata sulla
base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica
e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e
contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in
vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia'
previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed
integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni
in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo
17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un
trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base
all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa
vigente.
20. Per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie
di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che
anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la
facolta' di trattenimento in servizio, prevista da specifiche
disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1
gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita',
continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennita'
integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959,
n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le
lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione genera le
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti al
compimento del sessantesimo anno di eta', possono conseguire il
trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli
ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per
il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'.
22. Il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti legislativi
intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP
nonche'dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed
altresi' con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio
dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle
aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto
previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni
previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli
oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni
previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei
commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi
di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri
di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23
dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle
discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti
peculiarita' professionali e lavorative presenti nei settori
interessati.
23. Il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilita'
come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e
funzionali alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi
settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con applicazione della
disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo
il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con
le specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti
pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della
peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti
di eta' previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al
criterio della residua speranza di vita anche in funzione di
valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti
medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle
prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti trattamenti
e'regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo
15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle
specificita' che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le
connesse attivita' lavorative, subordinate e autonome, e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificita'
i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di
corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi
pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterra' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2
dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione
dell'effettiva capacita' contributiva e del complessivo aumento delle
entra te;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare
le zone agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle
aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori
autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini
dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri
settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con carattere di
priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita';
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro,
in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella
considerazione della specificita' delle aziende a piu' alta densita'
occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del
Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di
riparametrazione ai fini del calcolo del tratta mento pensionistico, che
per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a
quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa dopo il
pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei
trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina
dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in
relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento
dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianita';
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura
della pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti, del
numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della
contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione
della peculiarita' dell'attivita' del settore.
25. Il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1
gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che
svolgono attivita' autonoma di libera professione, senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio e' subordinato all'iscrizione ad
appositi albi o elenchi, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli interessati,
della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con
riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti
per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo,
sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo
delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione,
previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza
gia' esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a
garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei
soggetti che si avvalgono delle predette attivita';
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non
sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui
ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996,
sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso
l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti
che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita
a domicilio di cui all'artico lo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio,
limitatamente alla relativa attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione
prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996,
ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la
tipologia dell'attivita' medesima, i pro pri dati anagrafici, il numero
di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo
comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati
anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro
autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei
termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del
modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei
redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e
nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione
separata di cui al comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10
per cento ed e' applicato sul reddito delle attivita' determinato con
gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno
solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto
un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale
di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233. e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di
contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione
da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I
contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente
dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti
le modalita' ed i termini per il versamento del contributo stesso,
prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita' soggetta al
contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico
dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attivita'
espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato
risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di
riferimento, l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti,
anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo,
ferma restando la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso
entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono
entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo
di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale
degli esercenti attivita' commercia li.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo
contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente
le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del
trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori
iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al
31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del
rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e' definito, per
quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge
9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e
alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina,
anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a
decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12,
13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della
gestione "Mutualita' pensioni", istituita in seno all'INPS
dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla
presente legge avuto riguardo alle peculiarita' della specifica forma di
assicurazione sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e
seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con
partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.
Art. 3.
(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
1. All'articolo 20, comma 4, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Al fine di consentire un immediato riscontro
dell'incidenza delle risultanza finali della gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto e'
inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico
generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale
di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e' determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli
anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del
comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono
aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto
percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla
ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui
al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive
esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni
previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;
b) risultanza gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di
aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti,
delle aliquote vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare uno o piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare
il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di
invalidita' e inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti
principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti
medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento
alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione
e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il
settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo
il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e
quella della concessione dei benefici economici, come disci plinato dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c)
graduazione degli inter venti in rapporto alla specificita' delle
differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle
incompatibilita' e cumulabilita' delle diverse prestazioni assistenziali
e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo
sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche
mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle
amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione
tecnico -amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati
conseguiti con l'attua zione delle norme delegate anche al fine di
valutare l'opportunita' di pervenire alla individuazione di una unica
istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di
invalidita' civile, di lavoro o di servi zio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli
incroci automatizzati dei dati, l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di
sistemi informativi automatizzati, nonche' per la loro integrazione o
connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in
ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di
prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo e'
condizionato al reddito del soggetto o del nucleo famigliare cui il
soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli
organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a
verifica dei redditi stessi.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in
luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e
si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e'
corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare
annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del
predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia
titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo
danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno
solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di
provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente
ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla
base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla
formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione
fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti
da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a
norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di
fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti
stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche'
il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti
del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione
liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati
che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre
un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinati le modalita' e i termini di presentazione delle domande per
il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di
comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e
reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo
del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in
istituti o comunita' con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano
all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio
dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai
fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore
economico corrispondente alla effettiva attivita' svolta producono
effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del
provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui
l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni
del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di
richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal
periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni
di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale
riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel
rispetto del principio della non retroattivita', dalla data fissata
dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del
presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non
definite con sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto
dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle
gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e'
ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi
superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui
al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo
precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta
eccezione per i casi di atti interruttivi gia' compiuti o di procedure
iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del
computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione
prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto -legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure
in corso.
11. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su
proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS,
le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate,
per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9
marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno
gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico
approvato dal competente comitato con periodicita' almeno triennale. Nei
casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per
l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla
determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del
rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di
autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare
l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo
2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilita' delle
rispettive gestioni e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore
a 15 anni. In esito alle risultanza e in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti
medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio
di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del
principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate
rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo
di riferimento per la determinazione della base pensionabile e'
definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma
17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al
medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso
ai pensionamenti anticipati di anzianita', trovano applicazione le
disposizioni di cui all'artico lo 1, commi 25 e 26, per gli enti che
gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1,
comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del
sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.
13. I datori di lavoro che, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto
alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono
regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei
confronti de gli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il
versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La
regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia
di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio, con nessi con le
violazioni delle norme sul collocamento nonche' con la denuncia e con il
versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di
cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori extracomunitari che
abbiano cessato l'attivita' lavorativa in Italia e lascino il territorio
nazionale hanno facolta' di richiedere, nei casi in cui la materia non
sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei
contributi che risultino versati in loro favore presso forme di
previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure
forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevu
te, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avverra' sulla base di apposita
convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre sente legge.
14. Il terzo comma dell'articolo 8
della legge 30 aprile 1969, n. 153 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene
conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di
organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o
convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1
gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in
funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti
pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno; qualora
le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato
il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sara'
effettuato in conformita' all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n.
155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996,
risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle
disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura
erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga
assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalita' di
accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il
tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di
tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri
e del tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle
pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtu' del cumulo
dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non puo'
essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del
trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se
successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianita'
contributive inferiori all'anno, non puo' essere inferiore a lire 6.000
mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai
commi 14 e 15 e' al netto delle somme dovute per applicazione degli
articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive
modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, nonche' delle somme dovute per prestazioni
famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il
termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande
presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal
ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da
parte del competente ente gestore della forma di previdenza
obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore
funzionalita' ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla
concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati
nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire
l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti
alle prestazioni lavorative, sara' previsto, con successivo
provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica
dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potra' essere prevista,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo
speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione
contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi
e dei contingenti previsti dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi
aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, gia' rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i
lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si
applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di
previdenza obbligato ria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati
dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento
complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357
del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di
contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in
materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori
di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei
casi di constatata regolarita'.
21. Nel rispetto dei principi che
presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento
al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il
Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro venti mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per
quanto attiene alle modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alla contribuzione e di erogazione, all'attivita'
amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, si
stabiliscano, in funzione di una piu' precisa determinazione dei campi
di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e
semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento
alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche,
correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti
riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento
legislativo.
22. Gli schemi dei decreti legislativi
di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista
per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per
la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per
lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente,
stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente,
stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del
presente articolo, nonche' per quello di cui all'articolo 2, comma 18.
Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno
essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalita', con uno o
piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi medesimi.
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996,
l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32 per cento con
contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per
le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88 procedendo prioritariamente alla
riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno
per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario
conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote
contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di
cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla
revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di
equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di
adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico
della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88
del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti
di famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre
finalita' previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989.
24. In attesa dell'entrata a regime
della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente
legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo
di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote contributive dovute
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza
esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di
0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei
datori di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'articolo 22
della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31
dicembre 1998, e' prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della
citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro
nella misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche
complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa,
fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto
decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed
integrazioni del medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n.
1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede
statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano
ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle
gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo
stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti al l'Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di investimento
mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le
risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalita' stabiliti
dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei
principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attivita' di
gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori
mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa'
immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni
anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonche' di
quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di
cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel
decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque
non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento
del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini
della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono
partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1.
Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi
pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei
contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle
prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di
separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita
i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese
assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite,
affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1
nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali
determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione
di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione e' subordinata
alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del
Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per
numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve
tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la
convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di
assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla
speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione
delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale,
un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale
non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per
le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in ogni
caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nel
l'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del
presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui
soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi,
sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per
tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma
1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati
che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono
legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo
prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle
condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di
servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito
dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni
caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti
convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalita' con
le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensione
esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la possibilita'
per il fondo pensione di rientrate in possesso del proprio patrimonio
attraverso la restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al
gestore della volonta' di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali
risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita'
conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di
concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio'
abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai
gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed
autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono
esse re distratti dal fine al quale sono stati destinati ne' formare
oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori,
sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere
coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il
fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di
cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti
in gestione, anche se non individualmente determina ti o individuali ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o
dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza sui
soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee per la
comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle
convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita' delle diverse
convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio,
nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del
tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di investimento,
avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie
imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi
quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti
gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse,
possono gestire direttamente le proprie risorse".
27. All'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "sei esperti
per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti:
"otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP".
Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno
l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei
servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti
norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in
campo immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di
ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate,
procedendo in base a precedenti annue delle cessioni deter minate dalle
medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite
alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti a societa'
specializzate, secondo principi di trasparenza, economicita' e
congruita' di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani
di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso
strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite
sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni
minoritarie in societa' immobiliari, individuate in base a
caratteristiche di solidita' finanziaria, specializzazione e
professionalita'; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure
necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste
dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di
bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle
partecipazioni e della detenzione di quote in singole societa' idonee a
minimizza re il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta
del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per
i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati
attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti
Commissioni parlamentari; f) soppressione delle societa' gia' costituite
per la gestione e l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei
predetti enti.
28. A far data dal 1 gennaio 1996
saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti
convenzionati con il Servizio sanita rio nazionale ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo
soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
Art. 4.
(Destinatari)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, e' aggiunta in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle
cooperative interessate".
2. La lettera a) del comma 2
dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis),
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita;".
3. Alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le
parole: "accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla
categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;".
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute".
Art. 5.
(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' concessa
esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal
comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Art. 6.
(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi
pensione)
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti
"dodici mesi".
Art. 7.
(Banca depositaria)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi,
affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal
gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge
23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 83
2. La banca depositaria esegue le
istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se
non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai
criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma
4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge
n. 77 del 1983".
Art. 8.
(Finanziamento)
1. Il primo periodo del comma 2
dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare
al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a
base della determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi
particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante
destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei
lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo e'
definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;
nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e'
definito in percentuale degli imponi bili considerati ai fini dei
contributi previdenziali obbligatori":
2. Per le imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi
pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui
all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per
i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' sospesa per i quattro anni successivi
alla stessa data.
Art. 9.
(Fondi pensione aperti)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "; ove non
sussistano o non operino di- verse previsioni in merito alla
costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la
facolta' di adesione ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle
fonti istitutive su base contrattuale collettiva".
2. Le disposizioni di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi
settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di
categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge
ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi
nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.
Art. 10.
(Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di
partecipazione)
1. All'articolo 10 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto,
anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la
facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3
e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si
intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo
stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanera' norme per
regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine
di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli
iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima
del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso,
determinata ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge ovvero dai
figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In
mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo
pensione".
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
1. L'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi e delle
prestazioni). - 1. In deroga al comma 4 dell'arti colo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' imponibile la quota di
accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche
complementari.
2. I contributi versati dal datore di
lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del
TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti
del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2
per centro della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La
deduzione e' ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui
all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche
complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare
del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a
disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento
aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformita' a
disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i
contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini,
versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari
per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua
complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a
lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui
all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle
forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un
importo pari all'ammontare del contributo versato; la sud detta
condizione con si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia
costituita unicamente da accordi tra lavoratori";
b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori
soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non
superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile
rilevante ai fini della contribuzione previdenza obbligatoria".
4. All'articolo 10, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi dente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del
reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
5. Con legge finanziaria possono
essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi
2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo
I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' deducibile un importo non
superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR
destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere
accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al
presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a
capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in
perdita la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma
non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato.
7. All'articolo 47, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi dente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni;".
8. All'articolo 48 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo il comma 7 e' inse rito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento
dell'ammontare corrisposto".
9. Le prestazioni in forma di
capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai
sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le
prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto
complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1
del'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed
integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista
proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato
alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione
stessa applicabile al TFR e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra
quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di
accantona mento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di
capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c), erogato ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2
dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed
integrazioni.
11. Sui premi per le assicurazioni
sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione
in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui
all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre
1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, e' dovuta
nella misura dello 0,1 per cento.
12. Le convenzioni con le imprese
assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono
soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
13. Le operazioni di trasferimento
delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere
fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano
annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16
l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle
quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei
lavoratori nonche' delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali
elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle
Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale".
2. Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, va
inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore
non sono computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche
complementari e che sono comunque consentire le anticipazioni previste
dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presi dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta
disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in
forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 12.
(Regime tributario dei fondi pensione)
1. L'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi
pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta
a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di
costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e
sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo
d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui
redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese
assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle
risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere
versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31
gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fondi pensione il cui
patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in
beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino
a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo
6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente,
determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,
calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici
previsti dalla legge citata.
4. Per il versamento dell'imposta
sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni del comma 2.
5. Le operazioni di costituzione,
trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono
soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione
e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di
lire un milione per ciascuna imposta".
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva
prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' eseguito, in
due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi
a quello di entrata in vigore della presente legge, con una
maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo
del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del citato
articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo puo'
comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta
entro il termine previsto per il versamento della prima rata.
3. I versamenti d'accordo dell'imposta sui redditi delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993
e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti
dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di
destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, e' corrisposta dalla societa' o ente
nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle
modificazioni apportate dalla presente legge, se gia' versata, puo'
portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del
comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalita'.
Art. 13.
(Vigilanza sui fondi pensione)
1. L'articolo 16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di
vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e
vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di
vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e
trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita'
del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalita'
giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro membri,
scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica
professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e di
indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri e'
adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro. Il presi dente e i membri della
commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati
una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina
indichera' i due membri della commissione il cui mandato scadra' dopo
sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano
le disposi zioni di incompatibilita', a pena di decadenza, di cui
all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 94,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al
presidente e ai componenti della commissione competono le indennita' di
carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito
regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria
organizzazione sulla base dei principali di trasparenza e celerita'
dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di
gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni. La commissione puo' avvalersi di esperti
nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia
fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione
sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge
o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attivita'
istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della
commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le
notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni
concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle
carriere, nonche' dirette a disciplinare la gestione delle spese e la
composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i
principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del
citato decreto- legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni,
dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro
del tesoro, ne verifica la legittimita' e le rende esecutive con proprio
decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli,
entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di
venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulare
osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti
esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la
legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e rife risce annualmente
al Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo'
eccedere per il primo triennio le 30 unita'. I requisiti di accesso e le
modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma
3 in conformita' ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta
di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle
attivita' istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere
e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal
predetto regolamento.
Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento
prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore
generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del
proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua
nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la
stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di
inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di
lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni
1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato, nella
misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di
una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei
contributi incassati. Gli importi e le modalita' dei versamenti sono
definiti, sentita la commissione di vigilanza, con apposito decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 14.
(Compiti della commissione di vigilanza)
1. L'articolo 17 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi
pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonche' quelli
di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche'
i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari
al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque
risultino gli stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero
determinate le modalita' di erogazione, ad eccezione delle forme
istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano
i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o
in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4,
comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformita' agli indirizzo
generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la
commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi
pensione, ed in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando
la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle
altre condizioni richieste dal presente decreto;
c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni
di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la
ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 del'articolo
4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del
rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5
dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei soggetti
abitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i
fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della
corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla lettera e)
del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni
per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro
giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso
dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra
operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della
composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso
la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo
1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il
rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i
partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di
verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti
circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle
modalita' di pubblicita';
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale, contabile dei fondi anche media ne ispezioni presso gli
stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga
necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di
previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della
previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a
tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni
richiesti, per la cui acquisizione la commissione puo' avvalersi anche
dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi
previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la
commissione puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita'
e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento
richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di
controllo dei fondi.
4. La commissione puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllo
dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi
pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la
commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni
richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le
informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie
attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di
procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli
esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono
incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto
d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le
irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono
intervenire tra la commissione, le autorita' preposte alla vigilanza sui
soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni
e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno
la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di
maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende
seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le
proprie eventuali osservazioni".
2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di vigilanza, la
commissione di vigilanza gia' istituita presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della
presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino
all'insediamento della nuova commissione previ sta dall'articolo 16 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1
dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata
dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione
assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti al
citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Art. 15.
(Regime transitorio)
1. All'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
anni".
2. All'articolo 18, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine le parole: "e
assicurativa".
3. All'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articolo 16
e 17;" sono sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla
lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;"
4. All'articolo 18, comma 7, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento, a
favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente
decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13
dell'articolo 13".
5. All'articolo 18 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:
"8-quater. Ai contributo versati ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di
cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale
periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle
norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia
assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che
garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del
predetto trattamento".
6. Per i fondi pensione che abbiano
presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza socia le
per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma
8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1
e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993,
come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a
decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una
addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6
presentano ai Ministeri delle finanza e del lavoro e della previdenza
sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un
prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli
iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale
all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, puo' modificare, sulla base dei dati risultanti nel
prospetto e per ciascuno del fondi, la misura dell'addizionale prevista
al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti
dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo
18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993,
introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione
dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovra' essere versata entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del
1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.
8. I contributi versati dal datore di
lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di
entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli
iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso
decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed
integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un
periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 16.
(Sanzioni)
1. Dopo l'articolo 18 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque
esercita l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a
lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che
sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono
il prodotto o il profitto, salvo che appartengono a persona estranea al
reato.
2. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo
di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che
forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o
documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui
all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali
comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice
civile.
4. I componenti degli organi di cui
all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine
prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste delle
commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire
trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che
non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione
della condizione di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni".
Art. 17.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
QUADRO
RIASSUNTIVO
EFFETTI FlNANZIARI SUL
FABBISOGNO DERIVANTI DALLE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA
PREVIDENZIALE (1)
(Tra parentesi i riflessi in termini
di competenza sul bilancio dello Stato)
| . |
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1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
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2003 |
2004 |
2005 |
TOTALI |
| A) |
1. Retribuzione intera vita
lavorativa |
Art. 1, c. 17 |
80 |
82 |
85 |
87 |
90 |
93 |
96 |
98 |
101 |
104 |
917 |
| . |
. |
e 18 |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
2.Indennità "una
tantum". |
Art.1, c.20 |
. |
|
|
|
-18 |
-36 |
-37 |
-38 |
-39 |
-41 |
-209 |
| . |
. |
. |
. |
|
|
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
3 Pensioni d'anzianità ... |
Ari. 1, c.da 25 |
3.578 |
2.254 |
3.045 |
4.085 |
5.273 |
6.456 |
7.225 |
8.049 |
8.681 |
10.512 |
59.159 |
| . |
. |
a 32 |
(241) |
(332) |
(388) |
(424) |
(519) |
(655) |
(875) |
(1.069) |
(1.441) |
(1.466) |
(7.411) |
| . |
di cui: |
. |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
a) dipendenti |
. |
2.220 |
1.132 |
1.778 |
2.280 |
3.192 |
4.319 |
5.046 |
5.841 |
6.459 |
8.282 |
40.550 |
| . |
a1) di cui privati |
. |
1.656 |
427 |
917 |
1.306 |
1.936 |
2.408 |
2.471 |
2.839 |
2.869 |
4.491 |
21.320 |
| . |
b)autonomi |
. |
1.358 |
1.122 |
1.267 |
1.805 |
2.081 |
2.137 |
2.179 |
2.208 |
2.222 |
2.230 |
18.609 |
| . |
4. Modifiche trattamento |
Art. 1, c. 41 |
286 |
673 |
1.037 |
1.368 |
1.663 |
1.922 |
2.141 |
2.321 |
2.460 |
2.553 |
16.424 |
| . |
pensioni di reversibilità |
. |
(85) |
(192) |
(290) |
(377) |
(451) |
(511) |
(558) |
(592) |
(610) |
(613) |
(4.279) |
| . |
5. Cumulo trattamenti |
Art. 1, c. 42 |
13 |
32 |
51 |
70 |
89 |
108 |
127 |
146 |
165 |
186 |
987 |
| . |
invalidità con redditi |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
6. Cumulo trattamenti in- |
Art. 1, c. 43 |
49 |
134 |
216 |
296 |
375 |
452 |
527 |
601 |
674 |
756 |
4.080 |
| . |
validità con rendita lNAIL |
|
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
7. TFR nuovi assunti pubblico
impiego |
Art. 2, c. 5 |
. |
-(45) |
-(93) |
-(143) |
-(197) |
-(253) |
-(3l3) |
-(376) |
-(443) |
-(5l3) |
-(2.376) |
| . |
8. Ampliamento base
pensionabile pubblico |
Art. 2. c. 9, 10 e 11 |
615 |
635 |
651 |
667 |
684 |
701 |
718 |
736 |
755 |
774 |
6.936 |
| . |
. |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
9 Invalidità settore pubbìico |
Art. 2, c. 12 |
-15 |
46 |
-77 |
-109 |
-141 |
-174 |
-208 |
-242 |
-278 |
-319 |
-1.609 |
| . |
. |
. |
-(9) |
-(28) |
-(46) |
-(65) |
-(85) |
-(104) |
-(125) |
-(l45) |
-(167) |
-(192) |
-(966) |
| . |
10 Introduzione integrazione
al minimo nel settore pubblico |
Art.2, c. 13 |
-5 |
-15 |
-26 |
-36 |
47 |
-58 |
69 |
81 |
-93 |
-107 |
-537 |
| . |
. |
. |
-(3) |
-(9) |
-(l6) |
-(22) |
-(28) |
-(35) |
-(41) |
-(49) |
-(56) |
-(64) |
-(322) |
| . |
11 Integrazioni al minimo |
Art. 2 c. 14 |
-55 |
-55 |
-76 |
-78 |
41 |
43 |
46 |
48 |
-91 |
-93 |
-786 |
| . |
. |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
. |
. |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
12.Ridefinizione base
imponibile INPS |
Art. 2, c 15, 16 e 17 |
-50 |
-52 |
-53 |
-55 |
-56 |
-58 |
-60 |
-61 |
-63 |
-65 |
-573 |
| . |
. |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
13 .Retribuzione imponibile
tetto contributivo |
Art. 2, c. 18 |
-32 |
-33 |
-34 |
-35 |
-36 |
-36 |
-37 |
-38 |
-38 |
-38 |
-357 |
| . |
. |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
14. Lavoro parasubordinato |
Art. 2, c. da 26 a 32 |
2.604 |
2.733 |
2.815 |
2.900 |
2.987 |
3.162 |
3.257 |
3.355 |
3.455 |
3.559 |
30.827 |
| . |
. |
|
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
15. Perequazione "quota
parte" pensioni al costo vita +1% (trasfe- rimento per
anno 1996 |
Art. 3, c. 2 |
.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| . |
pari a 23.000 mld). A
decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F |
. |
-(56) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(2.639) |
| . |
16. Assegno sociale |
Ari. 3, c. 6e7 |
7 |
14 |
21 |
29 |
36 |
44 |
52 |
60 |
68 |
77 |
409 |
| . |
. |
. |
(7) |
(14) |
(21) |
(29) |
(36) |
(44) |
(52) |
(60) |
(68) |
(77) |
(409) |
| . |
17. Riduzione periodo
prescrizione contributi |
Art. 3, c.9 e 10 |
-50 |
-52 |
-53 |
-55 |
-56 |
-58 |
-60 |
-61 |
-63 |
-65 |
-573 |
| . |
. |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
18. Pensione reegime
internazionale |
Art. 3, c. da14 a 17 |
28 |
57 |
83 |
105 |
124 |
140 |
153 |
164 |
171 |
177 |
1.202 |
| . |
. |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(O) |
(0) |
(O) |
(O) |
(0) |
(O) |
(0) |
(0) |
| . |
. |
. |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
19.Contributo 0,35% a carico
lavoratore +0,35% a carico datore lavoro |
Art 3, c. 24 |
1.984 |
2.405 |
2.477 |
2.551 |
2.627 |
2.788 |
2.871 |
2.957 |
3.046 |
3.137 |
26.843 |
| . |
20. Costo previdenza
complementare |
. |
-204 |
-483 |
849 |
-1.317 |
-1.824 |
-2.403 |
-2.814 |
-3.270 |
-3.751 |
-4.281 |
-21.196 |
| . |
. |
. |
-(98) |
-(228) |
-(397) |
-(611)- |
-(831) |
-(1.087) |
-(1.253) |
-(1.440) |
-(1.628) |
-(1.836) |
-(9.409) |
| . |
Minore gettito lRPEF.. |
. |
-205 |
-1.468 |
-1.089 |
-1.241 |
-1.371 |
-1.487 |
-l.587 |
-l.676 |
-1.709 |
-1.806 |
-13.639 |
| . |
. |
. |
-(205) |
-(1.468) |
-(1.089) |
-(1.24l) |
-(1.37l) |
-(1.487) |
-(1.587) |
-(1.676) |
-(1309) |
-(1.806) |
-(13.639) |
| . |
. |
Totali A) |
8.629 |
6.816 |
8.224 |
9.233 |
10.319 |
11.472 |
12.210 |
12.932 |
13.451 |
15.020 |
108.305 |
| . |
. |
. |
-(37) |
-(1.526) |
-(1.227) |
-(1.539) |
-(1.792) |
-(2.044) |
-(2.122) |
-(2.252) |
-(2.171) |
-(42.542) |
-(17.252) |
| . |
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B) |
Pensioni d'anzianità |
4.808 |
5.117 |
4.931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
(Disposizioni
"collegato" finanziaria) |
(258) |
(354) |
(375) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
Differenza A) - B) |
3.821 |
1.699 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
. |
-(295) |
-(1.880) |
-(1.602) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Sono esclusi gli effetti delle
disposizioni per i quali è prevista una specifica copertura a fronte di
autorizzazioni di spesa (art. 1, c. 38; art. 1, c. 45; art. 13).
TABELLA A
(v. articolo 1, comma
6)
Coefficienti di
trasformazione
|
Divisori
|
Età
|
Valori
|
| 21,1869 |
57 |
4,720% |
| 20,5769 |
58 |
4,860% |
| 19,9769 |
59 |
5,006% |
| 19,3669 |
60 |
5,163% |
| 18,7469 |
61 |
5,334% |
| 18,1369 |
62 |
5,514% |
| 17,5269 |
63 |
5,706% |
| 16,9169 |
64 |
5,911% |
| 16,2969 |
63 |
6,136% |
tasso di sconto = 1.5%
TABELLA B
(v. articolo 1 comma
26)
| |
colonna
|
colonna
|
| |
1
|
2
|
|
Anno
|
Età
anagrafica
|
Anzianità
contributiva
|
|
1996
|
52
|
36
|
|
1997
|
52
|
36
|
|
1998
|
53
|
36
|
|
1999
|
53
|
37
|
|
2000
|
54
|
37
|
|
2001
|
54
|
37
|
|
2002
|
55
|
37
|
|
2003
|
55
|
37
|
|
2004
|
56
|
38
|
|
2005
|
56
|
38
|
|
2006
|
57
|
39
|
|
2007
|
57
|
39
|
|
2008 in poi
|
57
|
40
|
TABELLA C
(v. articolo 1 comma
27)
|
Anzianità
|
Anzianità
necessaria
|
|
al 31
dicembre 1995
|
al
pensionamento
|
| da 19 a 21 |
32 |
| da 22 a 25 |
31 |
| da 26 a 29 |
30 |
TABELLA D
(v articolo 1, comma
27)
Riduzioni percentuali
dei trattamenti pensionistici.
| Anni mancanti a 37 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Penalizzazioni |
1% |
3% |
5% |
7% |
9% |
11% |
13% |
TABELLA E
(v. articolo 1, comma
29)
|
Data entro la
quale si matura
|
Data di
decorrenza
|
|
il requisito
contributivo
|
del
trattamento
|
|
Lavoratori
dipendenti
|
pubblici e
privati.
|
| 31 dicembre 1994 |
1° gennaio 1996 per i
soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. |
| . |
1° aprile 1996 per i
rimanenti soggetti. |
| 31 dicembre 1995 |
1° luglio 1996 per i
soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. |
| . |
1° ottobre 1996 per i
rimanenti soggetti. |
| 30 giugno 1996 |
1° ottobre 1996 per i
soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. |
| 31 dicembre 1996 |
1° gennaio 1997 per i
rimanenti soggetti. |
| 30 giugno 1997 |
1° luglio 1997 per i
soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. |
| 31 dicembre 1997 |
1° gennaio 1998 per i
rimanenti soggetti. |
|
Lavoratori
autonomi
|
iscritti
all'INPS.
|
| 31 dicembre 1994 |
1° gennaio 1996 per i
soggetti che hanno un età pari o superiore a 37 anni. |
| . |
1° aprile 1996 per i
rimanenti soggetti. |
| 31 dicembre 1995 |
1° luglio 1996 per i
soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. |
| . |
1° ottobre 1996 per i
soggetti che hanno più di 55 anni. |
| . |
1° gennaio 1997 per i
rimanenti soggetti. |
| 31 dicembre 1996 |
1° gennaio 1997 per i
soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. |
| . |
1° luglio 1997 per i
rimanenti soggetti. |
TABELLA F
(v. articolo 1, comma
41)
Tabella - relativa ai
cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del
beneficiario
| Reddito superiore a 3 volte
il |
Percentuale di cumulabilità:
75 |
| trattamento minimo annuo |
per cento de! trattamento dei |
| Fondo pensioni lavora- |
di reversibilità. |
| tori dipendenti, calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio |
. |
| .. |
. |
| Reddito superiore a 4 volte
il |
Percentuale di cumulabilità:
60 |
| trattamento minimo annuo |
per cento del trattamento |
| del Fondo pensioni lavora- |
di reversibilità. |
| tori dipendenti, calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. |
. |
| . |
. |
| Reddito superiore a 5 volte
il |
Percentuale di cumulabilità:
50 |
| trattamento minimo annuo |
per cento del trattamento |
| dei Fondo pensioni lavora- |
di reversibilità. |
| tori dipendenti, calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. |
. |
TABELLA G
(v. articolo 1, comma
42)
Tabella relativa ai
cumuli tra assegno di invalidità e redditi da lavoro
| Redditi |
Percentuali di riduzione |
| Reddito superiore a 4 volte
il |
25 per cento dell'importo del |
| trattamento minimo annuo |
l'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in
vigore al 1° gennaio. |
. |
| Reddito superiore a 5 volte
il |
50 per cento dell'importo del |
| trattamento minimo annuo |
l'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in
vigore al 1° gennaio. |
|
|