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Legge 8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000
Capo
I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1.
(Finalità).
1. La presente legge promuove
un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione,
mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del
sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e
l'estensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la
promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Art.
2.
(Campagne informative).
1. Al fine di diffondere la
conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne
informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati
allo scopo.
Capo
II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art.
3.
(Congedi dei genitori).
1. All'articolo 1 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il
relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro
genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici
di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a
decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti
previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15
spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di
vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
Art. 7. – 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite
dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il
diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della
presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla
lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite
complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo
comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare
il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai
contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore
a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresí,
di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore
a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo
caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore,
dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del
bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del
periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini
della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il
lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro
genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il
medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto
ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera
b), dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente
articolo possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. – 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della
presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7,
comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30
per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è
coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo
di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato
sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è
coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo
per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione
da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui
all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al
compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le
modalità previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è
determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con
gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore
della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è
assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o
di anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del
presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori
adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento,
il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di
astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può
essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai
servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente
articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
Art.
4.
(Congedi per eventi e cause particolari).
1. La lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni
lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché
la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave
infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il
datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività
lavorativa.
2. I dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati
motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma
4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due
anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non
ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai
fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi
disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di
formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la
sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari
opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei
congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie
specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri
per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di
grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Art.
5.
(Congedi per la formazione).
1. Ferme restando le vigenti
disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso
la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione
del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non
superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera
vita lavorativa.
2. Per "congedo per la
formazione" si intende quello finalizzato al completamento della
scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal
datore di lavoro.
3. Durante il periodo di
congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non
ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile
nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità,
individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui
all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui
sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad
interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può
non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può
differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I
contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo
stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono
avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che
comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può
procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
Art.
6.
(Congedi per la formazione continua).
1. I lavoratori, occupati e
non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per
tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano
un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario,
integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo
regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi
personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in
ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma
scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i
piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali
in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196
del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione
collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da
destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per
l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione
connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi
che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono
essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione
continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della
legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono
finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di
accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro,
nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per
le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30
miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con
proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
7.
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).
1. Oltre che nelle ipotesi di
cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di
fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere
durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3,
comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione
relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime
disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità
equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate,
spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di
conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le
spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza
sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità
applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni.
Art.
8.
(Prolungamento dell'età pensionabile).
1. I soggetti che usufruiscono
dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta,
prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in
deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria.
La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso
non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
Capo
III
FLESSIBILITÀ DI ORARIO
Art.
9.
(Misure a sostegno della flessibilità di orario).
1. Al fine di promuovere e
incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per
cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di
aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive
per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero
quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del
lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a
domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori
che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in
caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo
il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa
o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione
obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore
autonomo.
2. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e
le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Capo
IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
Art.
10.
(Sostituzione di lavoratori in astensione).
1. L'assunzione di lavoratori
a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche
con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio
dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva.
2. Nelle aziende con meno di
venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che
assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso
uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente
comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del
figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui
operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546,
è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici,
e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un
lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con
le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Art.
11.
(Parti prematuri).
1. All'articolo 4 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto
vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato
attestante la data del parto".
Art.
12.
(Flessibilità dell'astensione obbligatoria).
1. Dopo l'articolo 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. – 1. Ferma restando la durata complessiva
dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi
dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei
quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute
della gestante e del nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per
la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio
decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le
disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per
la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art.
13.
(Astensione dal lavoro del padre lavoratore).
1. Dopo l'articolo 6 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. – 1. Il padre lavoratore ha diritto di
astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso
di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in
caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al
comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresí le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1
del presente articolo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Art. 6-ter. – 1. I
periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono
riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Art.
14.
(Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).
1. I benefici previsti dal
primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n.
232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Art.
15.
(Testo unico).
1. Al fine di conferire
organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare
un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine
di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al
testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con
le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed
è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del
Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti,
che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
emanate, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi di cui al medesimo
comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del
testo unico.
Art.
16.
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).
1. L'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale
sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la
rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e
per età.
Art.
17.
(Disposizioni diverse).
1. Nei casi di astensione dal
lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove
erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in
altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresí diritto di essere
adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto
dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo
che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità
produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in
altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di
un anno di età del bambino; hanno altresí diritto di essere adibite alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di
lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle
previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le
disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed in
particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art.
18.
(Disposizioni in materia di recesso).
1. Il licenziamento causato
dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5,
6 e 13 della presente legge è nullo.
2. La richiesta di dimissioni
presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di
vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in
affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione
provinciale del lavoro.
Capo
V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art.
19.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).
1. All'articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono
inserite le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono
soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: "può usufruire" è
inserita la seguente: "alternativamente".
Art.
20.
(Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di
handicap).
1. Le disposizioni
dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato
dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari
lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con
continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado
portatore di handicap, ancorché non convivente.
Capo
VI
NORME FINANZIARIE
Art.
21.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli
articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge
28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo
VII
TEMPI DELLE CITTÀ
Art.
22.
(Compiti delle regioni).
1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono, con
proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già
provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari
degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici
delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del
tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del presente
capo.
2. Le regioni prevedono
incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della predisposizione e
dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 24
e della costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono
istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di
progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di
gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento
degli orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità
locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie
competenze in materia di formazione professionale, le regioni promuovono
corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella
progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di
riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui
al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari
di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della
pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici,
delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di
finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la
costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative
congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo
le rispettive competenze.
Art.
23.
(Compiti dei comuni).
1. I comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata,
le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal
presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui
all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento
dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale
nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione
non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del
presente capo in forma associata.
Art.
24.
(Piano territoriale degli orari).
1. Il piano territoriale degli
orari, di seguito denominato "piano", realizza le finalità di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario
per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali,
relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e
alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui
è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa
alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione
non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al
comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee
guida del piano. A tale fine attua forme di consultazione con le
amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le associazioni
previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano
si tiene conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla
qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati,
degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività
commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle istituzioni
formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal
consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per
l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli
assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con
ordinanze del sindaco.
Art.
25.
(Tavolo di concertazione).
1. Per l'attuazione e la
verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il
sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui
all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non
statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media
e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e
dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università
presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani,
nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano
di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti
pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di
straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi al
traffico e all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che
prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni
pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di
funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di
provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la
conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla
conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.
Art.
26.
(Orari della pubblica amministrazione).
1. Le articolazioni e le
scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica
amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che
risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui
all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni
differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della
pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche
amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi,
possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di
chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle
procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e
percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.
Art.
27.
(Banche dei tempi).
1. Per favorire lo scambio di
servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e
il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione
della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative
di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che
intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca
solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere
la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per
favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore
l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione,
formazione e informazione. Possono altresí aderire alle banche dei tempi
e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a
prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità
locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari
delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio
delle attività istituzionali degli enti locali.
Art.
28.
(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città).
1. Nell'elaborare le linee
guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per
l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche
e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti
nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio
comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.
2. Per le finalità del
presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi
delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le
somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale
confluiscono altresí eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese
destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui
all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al
comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di
coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di
specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini
di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma
2.
5. La Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è
convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati
conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2
e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative
riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e
della navigazione e dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie
dello Stato spa, nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste
e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese
di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al
comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di
riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7. All'onere derivante
dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante
utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
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