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NOTA del 25 luglio 2002
Prot. 2332
Oggetto: Conferimento supplenze
personale ATA
Di seguito alla C.M. n. 82 del 19 luglio 2002 in
materia di supplenze, si forniscono ulteriori istruzioni e indicazioni
con specifico riguardo al personale A.T.A..
E’ noto alle SS.LL. che, ai fini del conferimento
delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche
vanno utilizzate, a norma dell’art. 2, comma 1 del Regolamento,
adottato con D.M. 13/12/2000 n. 430, le graduatorie del concorso per
soli titoli (24 mesi) e, in caso di esaurimento delle stesse, gli
elenchi provinciali e le graduatorie provinciali.
Premesso quanto sopra, e nella considerazione che il
ritardato espletamento nelle procedure relative al concorso per soli
titoli, di cui all’O.M. n. 57 del 27 maggio 2002, non consentirà
l’aggiornamento entro il 31 agosto delle graduatorie permanenti, si
renderà necessario utilizzare le graduatorie tutt’ora vigenti della
precedente tornata concorsuale.
Qualora tali graduatorie fossero esaurite o dovessero
esaurirsi a seguito di assunzioni a tempo indeterminato o a tempo
determinato (di durata annuale o sino al termine delle attività
didattiche) di tutti i candidati inclusi nelle stesse, si dovranno
utilizzare gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi
del D.M. 19 aprile 2001, così come previsto dal citato comma 1
dell’art. 2 del regolamento.
In caso di ulteriore disponibilità di posti per
supplenze di eguale durata, i dirigenti scolastici competenti
attribuiranno supplenze temporanee attingendo alle graduatorie di
circolo e di istituto, nelle more della compilazione e pubblicazione
dalle graduatorie aggiornate del concorso per soli titoli in via di
espletamento.
In effetti, tali graduatorie avranno validità solo
dalla loro definitiva approvazione.
Per ulteriori esigenze di sostituzione del personale
si provvederà con supplenze temporanee conferite dal dirigente
scolastico, utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Antonio ZUCARO
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