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Ordinanza
Ministeriale n° 446 - 22 luglio 1997
(Rapporto
di lavoro a tempo parziale)
Art.
1 - Campo di applicazione
1.1 La
presente ordinanza ministeriale disciplina la trasformazione dei
rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale
del personale di ruolo statale delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative a decorrere dall’a.s. 1997/98.
1.2 Sono
esclusi dal rapporto di lavoro a tempo parziale il personale direttivo
e, ai sensi dell’art. 52 - 1° comma del citato C.C.N.L., i
responsabili amministrativi. Parimenti sono esclusi dal rapporto di
lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell’esigenza di assicurare
l’unicità dell’insegnante e della necessità di salvaguardare
specificità professionali della funzione docente, gli insegnanti,
assistenti, accompagnatori al pianoforte, pianisti accompagnatori dei
conservatori di musica, delle accademie nazionali di danza e d’arte
drammatica, nonché delle accademie di belle arti.
Art.2
- Destinatari del rapporto da lavoro a tempo parziale
2.1 Hanno
titolo a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale le categorie di personale di ruolo appresso
indicate:
a) docenti
di scuola materna ed elementare;
b) docenti
della scuola secondaria di primo grado;
c) docenti
delle scuole o istituti di istruzione secondaria di II grado, compresi i
licei artistici e gli istituti d’arte;
d)
personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili
dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali
e delle altre istituzioni educative
e)
personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed
accademie, con l’esclusione dei responsabili amministrativi, di cui
all’art. 52, 1° comma del C.C.N.L.;
f)
personale della scuola utilizzato in altri compiti ai sensi dell’art.
3 del C.CN.L del 4 agosto 1995, nonché il personale a qualsiasi titolo
comandato o distaccato presso enti od istituzioni diversi da quelli di
titolarità; per queste ultime categorie si fa rinvio alle norme
relative alle sedi istituzionali ove viene effettuata la prestazione
lavorativa. In ogni caso il dipendente che presta servizio in sedi
diverse da quelle scolastiche, deve presentare al Provveditore agli
studi la domanda di cui al successivo art. 3, corredata dal parere
favorevole dell’amministrazione di servizio.
Art
3. - Presentazione delle domande
3.1 La
domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, debitamente sottoscritta dall’interessato, deve essere
presentato per il tramite del Capo di istituto, al Provveditorato agli
studi della provincia in cui si trova la sede di titolarità e, per il
personale dei conservatori e delle accademie al direttore delle
rispettive istituzioni entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico.
3.2 La
domanda redatta in carta semplice, deve contenere:
a) nome;
cognome e luogo e data di nascita,
b) per il
personale docente, ruolo di appartenenza, classe di concorso e/o tipo di
posto, sede di titolarità;
c) per il
personale educativo, sede di titolarità;
d) per il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il profilo professionale
e la sede di titolarità.
e)
esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale;
f) la
tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa
richiesta secondo le indicazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.
3.3 Nella
domanda devono, altresì, essere dichiarati:
1)
l’anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo
riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di
carriera;
2)
l’eventuale possesso. di uno o più dei seguenti titoli di precedenza
previsti dall’art. 7,comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 117/89, ulteriormente integrato dall’art. 1, comma 64,
della legge n. 662/96, in ordine di priorità
a) -
portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della
normativa sulle assunzioni obbligatorie;
b) -
persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di
accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
c) -
familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di
tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
d) - figli
di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola
dell’obbligo;
e) -
familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al
70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti nonché
genitori con figli minori in relazione al loro numero;
f) - aver
superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni
di effettivo servizio;
g) -
esistenza di motivate esigenze di studio, valutate
dall’amministrazione di competenza.
3.4
L’anzianità di servizio, di cui al precedente comma, è documentata
con dichiarazione personale, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
3.5
Analogamente, è sufficiente la sola dichiarazione personale per le
situazioni indicate nel comma 3, punto 2, lettera a), b), d), e) ed f.
3.6 Le
situazioni di cui al comma 3, punto 2 lettera c), e le analoghe
situazioni di cui al punto e) devono essere documentate con
certificazione in originale o in copia autenticata rilasciata dalla
A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.
3.7 La
sussistenza di motivate esigenze di studio, di cui al comma 3, punto 2,
lettera g), deve essere dimostrata mediante idonea documentazione.
3.8 Il
richiedente che ottenga il trasferimento o passaggio, dovrà provvedere,
qualora abbia già presentato la domanda di trasformazione del rapporto
di lavoro, a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o
alla classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale.
Art.
4 - Attività compatibili
4.1 Ai
sensi dell’art. l, comma 58, deva legge n. 662/96 l’attività
lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con
l’amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere
costituita con altra amministrazione pubblica
4.2 Lo
svolgimento di attività di lavoro subordinato o comunque di altra
attività non ammessa per il personale a tempo pieno comporta, ai sensi
dell’art. 1, comma 56, della legge n. 662/96, che il relativo rapporto
a tempo parziale non può venir costituito con orario superiore al 50
per cento di quello previsto per l’analogo personale a tempo pieno.
4.3
Qualora tale rapporto di lavoro, per esigenze connesse alla scindibilità
dell’orario della classe di concorso, debba essere costituito per una
percentuale inferiore all’entità indicata al precedente comma, la
retribuzione relativa deve essere corrisposta in misura proporzionale
all’orario attribuito. Per le prestazioni delle attività di
insegnamento e di quelle aggiuntive all’insegnamento si fa rinvio a
quanto disciplinato dal successivo art.7.
4.4 Il
limite orario di cui al comma 2 può essere superato da parte del
personale che non intende svolgere alcuna attività lavorativa
aggiuntiva.
4.5 Ai
sensi dell’art. 1, comma 58, della legge n.662/96, il dipendente è
tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’Amministrazione nella
quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione
di altra attività lavorativa.
4.6 Le
prestazioni lavorative di cui al precedente comma 2 possono essere
esplicate in quanto siano compatibili con gli obblighi di servizio, non
comportino conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte
nell’ambito della scuola e non siano, altresì, espressamente escluse
dalla legge.
Art.5
- Formazione degli elenchi
5.1
Unicamente nel caso in cui per ciascuna classe di concorso o profilo
professionale, vengano presentate domande in numero tale da determinare
un esubero rispetto al contingente massimo accoglibile di cui
all’articolo successivo, l’ufficio destinatario delle domande stesse
compila apposito elenco nel quale i richiedenti sono iscritti
nell’ordine dei titoli di precedenza indicati nel precedente art. 3,
comma 3, punto 2.
Seguono
nell’elenco coloro i quali non posseggano i predetti titoli.
5.2
Nell’ambito di ciascuna categoria di aventi titolo alla precedenza,
l’iscrizione avviene secondo l’ordine determinato dalla maggiore
anzianità di servizio. Parimenti, si procede per i richiedenti privi di
titoli di precedenza. A parità di anzianità di servizio, precede
l’aspirante con maggiore età.
5.3 Nel
caso di presentazione di domande in numero integralmente accoglibile
l’ufficio compila un semplice elenco dei destinatari del rapporto di
lavoro a tempo parziale, senza tener alcun conto dei suddetti titoli di
precedenza.
5.4 Gli
elenchi redatti sono pubblicati all’albo dell’Ufficio competente
ogni anno scolastico ed hanno carattere definitivo. Il Provveditore agli
studi e il Direttore di Conservatorio o Accademia possono apportarvi,
d’ufficio, rettifiche per eventuali errori materiali, anche a seguito
di segnalazione degli interessati, da proporre entro cinque giorni dalla
pubblicazione, ovvero effettuare i necessari aggiornamenti ai sensi di
quanto disposto al precedente art. 3, comma 8.
5.5
L’ufficio scolastico comunica il diniego della trasformazione del
rapporto di lavoro ai richiedenti ai sensi dell’art. 11 comma 58,
della legge 662/96, nei casi in cui l’attività di lavoro autonomo o,
subordinato comporti un conflitto di interessi con l’Amministrazione;
in tali casi la decisione dell’ufficio è adottata con provvedimento
motivato.
Art.
6 - Contingente di posti a tempo parziale
6.1 Ai
fini dell’accoglimento delle domande presentate, gli uffici
determinano, in relazione al numero delle domande stesse, il contingente
di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo
pieno come segue:
- fino al
25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale di
personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, ovvero di ciascuna classe di
concorso a cattedre o di ciascuna qualifica funzionale;
- fino al
completo riassorbimento, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/89, delle situazioni di
soprannumerarietà che si determinano nelle cattedre di educazione
tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, a seguita di
revisione degli assetti organizzativi ordinari delle cattedre e dei
posti di organico di cui all’art. 162, comma 3, del Testo Unico 16
aprile 1994, n. 297;
6.2 Gli
Uffici che assumono in esame le richieste dovranno comunicare al Sistema
Informativo del Ministero un riepilogo numerico delle richieste accolte,
distinte per tipologia di personale.
Art.
7 - Tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale docente
7.1 In
considerazione di quanto disposto dall’art. 8 comma 3 del D.P.C.M. n.
117/89 e dall’art. 46, 3° comma del C.C.N.L. non è consentito
l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole
elementari o nelle sezioni di scuola materna ove l’insegnamento debba
essere interamente svolto da un unico docente. Per quanto concerne i
docenti dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado, titolari
su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del
part-time deve essere funzionalmente raccordata alla scindibilità del
monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Al
fine di consentire comunque, la maggiore estensione dei rapporti di
lavoro a tempo parziale, i capi di istituto provvedono ad individuare,
sentito il collegio dei docenti, le modalità più opportune da
assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario.
In ogni caso, la prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere
interamente svolta in attività di insegnamento nelle classi assegnate,
con riferimento all’orario settimanale dello specifico insegnamento
nelle classi medesime. Per la scuola elementare l’insegnamento
comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale,
prevista dall’art. 41 del richiamato C.C.N.L., e, per la scuola media,
lo svolgimento delle attività contemplate dall’articolo 1 del decreto
ministeriale 22 luglio 1983, relativo alla istituzione delle classi a
tempo prolungato
7.2 In
sede di prima applicazione e per motivi di continuità didattica, la
costituzione dei posti a tempo parziale può essere realizzata con una
articolazione delle prestazioni del servizio su tutti i giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale), ovvero su non meno di tre
giorni alla settimana in relazione alla programmazione educativa
deliberata dal richiamato organo collegiale (tempo parziale verticale).
La
prestazione lavorativa a tempo parziale potrà, altresì, concentrarsi
su determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione
educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente
programmazione dell’attività didattica, nell’ambito
dell’autonomia organizzativa prevista dall’art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59. I relativi rapporti di lavoro nei singoli ordini e
gradi di scuola vengono regolati secondo le modalità indicate ai commi
precedenti.
7.3 Gli
insegnanti di scuola materna con rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno
antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante
per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle
dieci ore giornaliere è possibile prevedere l’applicazione della
disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti
assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di
riferimento.
7.4 Per la
scuola elementare i direttori didattici, nella procedura di assegnazione
degli insegnanti alle classi e di ripartizione tra i medesimi, degli
ambiti disciplinari, provvederanno a collocare il personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale in posizione compatibile con la necessità di
garantire l’unicità dell’insegnante, ove prevista, nonché
l’unitarietà degli ambiti nell’intervento formativo.
7.5 I
docenti di scuola secondaria di I grado con rapporto di lavoro a tempo
parziale possono essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con
esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di
tale insegnamento rispetto all’orario complessivo, nonché al ruolo di
riferimento didattico ascrivibile al relativo docente, nella
programmazione interdisciplinare dell’attività didattica.
7.6 La
realizzazione del part-time nella scuola secondaria deve essere
compatibile con l’articolazione oraria delle cattedre nell’ambito
dell’organizzazione didattica delle scuole garantendo, secondo quanto
stabilito dall’articolo 46 del contratto collettivo nazionale del
lavoro del 4 agosto 1995, l’unicità del docente in ciascuna classe e
in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra,
in base agli ordinamenti didattici vigenti.
7.7 Le ore
relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate
di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito
per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi
di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per
quanto attiene alle attività di cui all’art. 42, comma 3 lettera b),
il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura
proporzionale all’orario di insegnamento stabilito.
7.8
L’insegnamento di sostegno, in ragione delle sue specifiche finalità
viene caratterizzato da attività mirate e ripetute in giorni e fasi
successive che non consentono di per se stesse una frammentazione della
prestazione dell’insegnante.
Pertanto,
i docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno
su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario
settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di
scuola.
Art.
8 - Orari e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale
educativo
8.1 Il
rapporto di servizio a tempo parziale del personale educativo prevede,
di norma, un orario settimanale di 12 ore per l’attività educativa,
ivi compresa l’assistenza notturna, più 3 ore per gli impegni
funzionali all’attività educativa. La prestazione lavorativa a tempo
parziale deve essere programmata in conformità alle prescrizioni
indicate all’art. 6 dell’accordo stipulato ai sensi dell’art. 1,
comma 3, lettera a) del C.C.N.L. del comparto scuola.
8.2 Il
rapporto a tempo parziale del personale educativo dovrà articolarsi in
almeno 3 giorni lavorativi settimanali in modo tale da non escludere
alcuna delle incombenze spettanti e di almeno due giorni lavorativi
settimanali, quando è compreso il servizio di assistenza notturna ai
convittori. L’articolazione delle prestazioni per determinati periodi
dell’anno è autorizzata, dal Provveditore agli studi sulla base
dell’esistenza delle condizioni contemplate, per analoga fattispecie,
al precedente articolo 7, comma 2.
Art.
9 - Orari e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale
A.T.A.
9.1 Il
rapporto di servizio a tempo parziale del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, comporta, di norma una prestazione dí servizio
non inferiore a 18 ore settimanali
9.2 Ai
sensi dell’art. 52 del C.C.N.L. nel quadro delle peculiari necessità
organizzative delle situazioni scolastiche ed al fine di assicurare la
necessaria continuità giornaliera dei servizi amministrativi tecnici e
ausiliari delle medesime, il rapporto di servizio a tempo parziale si
attua, di norma secondo articolazioni su base settimanale con riduzione
della prestazione in tutti i giorni lavorativi ovvero secondo
articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore
giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane.
9.3
L’articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell’anno
del suddetto personale è autorizzata dal Provveditore agli studi per
comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata, in base a quanto
disposto dal comma 7 dell’art. 52 del C.C.N.L, in misura tale da
rispettare la media della durata del lavoro settimanale per il tempo
parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese
o anno).
Art.
10 - Costituzione rapporti a tempo parziale e utilizzazione posti
residui
10.1
Verificate per ciascuna classe di concorso a cattedre, posto di
sostegno, profilo professionale o ruolo educativo, le possibilità di.
accoglimento delle domande di prestazione di servizio a tempo parziale
secondo i limiti percentuali precedentemente indicati, il Provveditore
agli studi e il Direttore di conservatorio o accademia dispongono, con
contratti individuali, la costituzione di rapporti di servizio a tempo
parziale nei riguardi del personale utilmente collocato nell’apposito
elenco. Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono dal 1°
settembre di ciascun anno scolastico e dal 1° novembre di ciascun anno
accademico.
10.2 Le
ore residue di insegnamento, resosi disponibili a seguito della
costituzione di posti a tempo parziale, vengono utilizzate per le
operazioni di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di
fatto, previste dalle vigenti disposizioni. Esaurite le predette
operazione relative ai docenti di ruolo, l’eventuale disponibilità
residua sarà utilizzata per la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato.
10.3
Relativamente al personale educativo e amministrativo, tecnico e
ausiliario, la costituzione, in una medesima istituzione scolastica, di
un numero pari di rapporti di servizio a tempo parziale, relativo allo
stesso ruolo educativo o profilo professionale, comporta la
ricostituzione di corrispondenti posti a tempo pieno, della cui
disponibilità deve essere tenuto conto nelle operazioni di
utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione
provvisoria Secondo il medesimo principio, i posti così ricostituiti,
rimasti vacanti dopo le operazioni predette, saranno disponibili per la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale a
tempo pieno. Le disponibilità di posti con prestazione di servizio a
tempo parziale saranno utilizzate per la stipula di contratti di lavoro
a tempo determinato, di durata annuale, di corrispondente tipologia.
Art.
11 - Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
11.1 Per
la durata di almeno due anni, il personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a
tempo pieno.
Prima
della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in
rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate
esigenze, che in prima applicazione saranno valutate anche in relazione
alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per
l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta.
Art
12 - Esami di maturità
12.1 I
docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati
a svolgere la funzione di membro interno nelle commissioni degli esami
di maturità In relazione all’effettivo impegno derivante
dall’espletamento di tale incarica, eventualmente comprensivo
dell’ulteriore nomina in qualità di docente aggregato la prestazione
lavorativa deve essere svolta secondo l’orario e le modalità previste
per il rapporto a tempo pieno.
12.2 I
docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono, altresì essere
nominati, a domanda, componenti nelle commissioni degli esami di maturità.
Per tutto il periodo relativo alla nomina in questione, i predetti sono
tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto
di lavoro a tempo pieno.
12.3 Ai
docenti di cui al presente articolo vengono corrisposti per il periodo
della effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa
retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza
la riduzione dell’attività lavorativa
Art.
13 - Norma di rinvio
Per quanto
concerne il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza le
attività aggiuntive e la fruizione dei benefici che comunque comportino
riduzioni dell’orario di lavoro, si fa rinvio agli articoli 46 e 52
del contratto collettivo nazionale del lavoro.
Art.
14 - Personale collocato a riposo
14.1 Il
personale della scuola che viene collocato a riposo per anzianità di
servizio può richiedere, successivamente all’emanazione del decreto
interministeriale contemplato dalla legge 28 dicembre 96 n. 662, art.1
comma 187, il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo
parziale, purché in possesso dei requisiti previsti dal richiamato
decreto interministeriale.
14.2 Per
l’anno scolastico 1997/1998 il personale di cui al presente articolo
potrà richiedere il mantenimento in servizio di cui al comma 1 sempreché
il decreto interministeriale richiamato allo stesso comma sia emanato
entro la data dell’8 agosto 1997. La relativa domanda da redigere
secondo le modalità contenute al precedette articolo 3, integrate
dall’indicazione della decorrenza di collocamento a riposo per
anzianità di servizio deve essere inoltrata, direttamente al
Provveditore agli studi della provincia di ultima titolarità, entro
quindici giorni dall’emanazione del citato decreto.
14.3
Limitatamente all’anno scolastico 1997/1998, l’asserzione delle sedi
al personale di cui al presente articolo deve essere effettuata sulla
base delle disponibilità che i Provveditori agli studi andranno ad
individuare non prima della fase delle utilizzazioni.
14.4 Per
quanto concerne il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza
e le attività aggiuntive si fa rinvio alla summenzionata legge n.
662/1996, nonché a quanto sarà in proposito disciplinato dal decreto
interministeriale più volte richiamato nel presente articolo.
Art.
15 - Norma transitoria
Per
l’anno scolastico 1997/98 la data di presentazione delle domande di
trasformazione del rapporto di lavoro è fissata al 23 agosto per tutto
il personale.
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