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Ordinanza
Ministeriale 13 febbraio 1998, n. 55
Disposizioni
integrative dell’OM n. 446 del 22/7/1997 riguardanti il rapporto di
lavoro a tempo parziale del personale della scuola
ART. 1 Destinatari
1.1 Il personale statale con contratto a tempo
indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, che abbia maturato i requisiti di età e di
anzianità contributiva indicati nella tabella B allegata alla legge 8
agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, può richiedere, ai
sensi di quanto previsto all’articolo 1 del decreto interministeriale
29 luglio 1997, n. 331, il trattamento di pensione e di anzianità e
quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale.
1.2 Il beneficio di cui al comma 1 può essere
richiesto dal personale individuato all’articolo 2 dell’OM 22/7/97
n. 446, con esclusione di quello indicato all’articolo 1, comma 2,
della stessa ordinanza.
ART. 2 Presentazione delle domande
2.1 La domanda di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale deve essere compilata secondo le modalità
previste dal comma 1 al comma 7 dell’art. 3 dell’ordinanza
ministeriale 446/97. Nella stessa domanda deve, altresì, essere
indicata la data di inizio del pensionamento.
2.2 La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata
entro il 15 marzo dell’anno scolastico, o accademico, antecedenti a
quelli da cui decorre il pensionamento. Il personale collocato a riposo
per anzianità di servizio, che non presenti domanda entro tale termine,
decade dalla possibilità dell’ottenimento del beneficio di cui
all’articolo 1, comma 1.
ART. 3
Formazione degli elenchi e graduatorie
3.1 Il provveditore agli studi e il direttore di
conservatorio o accademia, redigono appositi elenchi di tutto il
personale che ha richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro in
tempo parziale, suddivisi per classi di concorso o profili
professionali, secondo le modalità contemplate dall’articolo 5
dell’OM 446/97.
3.2 Qualora si determini esubero delle domande
rispetto al contingente massimo di posti previsti dall’articolo 6
dell’OM 446/97 da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro
a tempo pieno, devono essere compilate, per ciascuna tipologia
professionale interessata, due distinte graduatorie, rispettivamente per
il personale in costanza di rapporto contrattuale e per quello che ha
richiesto il collocamento a riposo per anzianità di servizio.
3.3. Nell’ipotesi prevista al comma 2, la
trasformazione dei rapporto di lavoro a tempo parziale a favore dei
beneficiari del dl 331/97 avviene subordinatamente alla possibilità di
accoglimento delle domande del restante personale e secondo l’ordine
di inserimento nelle rispettive graduatorie.
ART. 4 Orario di servizio
4.1 La prestazione a tempo parziale del personale che
usufruisce del regime della cumulabilità deve essere pari almeno al 50%
dell’orario pieno. Per il personale docente tale limite deve essere
osservato compatibilmente con la scindibilità dell’orario di cattedra
e la salvaguardia del principio dell’unicità del docente per ciascun
insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna e secondo
i criteri indicati all’articolo 7 dell’OM 446/97. Per il restante
personale deve essere garantita l’osservanza delle modalità
contemplate agli articoli 8 e 9 della stessa ordinanza.
ART. 5
Durata e sede di servizio
5.1 Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione
decorrono, contestualmente all’inizio del pensionamento, dal 1°
settembre di ciascun anno scolastico e dal 1° novembre di ciascun anno
accademico. Per la durata di almeno due anni il personale di cui
all’articolo 1 non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la
cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale cessazione
comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda di cui
all’articolo 2, ancorché inoltrata anticipatamente all’età
prevista per il pensionamento di vecchiaia.
5.2 Il personale beneficiario delle disposizioni di
cui al DL 331/97 ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede
di ultima titolarità, salvo il caso in cui non risulti in soprannumero
rispetto alla dotazione organica dell’istituzione scolastica.
5.3 Nell’ipotesi di soprannumerarietà relativa sia
all’organico di diritto che alla determinazione della situazione di
fatto, si procede, per l’assegnazione della sede nei confronti dei
soprannumerari di cui al precedente comma, con le stesse modalità
previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa.
ART. 6
Norma transitoria
6.1 Il personale cessato dal servizio nel periodo dal
30 settembre 1996 al 16 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DL
29 luglio 1997, n. 331, in possesso dei requisiti di cui al precedente
articolo 1, può presentare la domanda prevista all’art. 2 per
ottenere la trasformazione a decorrere dal 1/9/98, entro e non oltre la
data del 15 marzo 1998. Decorso infruttuosamente tale termine, il
personale suddetto non può presentare la domanda negli anni scolastici
successivi.
6.2 Le domande già inoltrate sono da considerarsi
utilmente prodotte, a meno di rinuncia che gli interessati possono
chiedere entro la data indicata al precedente comma. Gli uffici
competenti alla emanazione dei provvedimenti, rilevate eventuali carenze
od omissioni nelle istanze presentate antecedentemente alla data della
presente ordinanza, provvedono a invitare gli interessati alla
regolarizzazione delle domande stesse.
6.3 Al fine dell’assegnazione della sede di
servizio, e limitatamente all’anno scolastico 1998/99, il personale di
cui al presente articolo sarà utilizzato con precedenza rispetto a
quello che, avendo chiesto e ottenuto il pensionamento a decorrere dal 1°
settembre 1998, non possa permanere nella sede di ultima titolarità per
indisponibilità di posti nella dotazione organica della stessa sede
ART. 7
Norma comune
7.1 L’art. 3, comma 1, dell’OM 22/7/97, n. 446, è
modificato nella parte in cui viene indicato, quale termine annuale per
la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, la data del 30 giugno di ciascun anno
scolastico.
7.2 In conseguenza di quanto disposto al comma 1, la
domanda di trasformazione del rapporto di lavoro deve essere presentata,
secondo le modalità contemplate all’art. 3, commi 1 e ss., entro il
15 marzo di ciascun anno scolastico o accademico.
7.3 Il termine indicato al comma 2, si applica a tutto
il personale che, a qualsiasi titolo, richieda la trasformazione del
proprio rapporto di lavoro.
ART. 8
Personale educativo e Ata
8.1 A parziale modifica di quanto previsto
dall’articolo 10, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 22 luglio
1997, n. 446 e dall’articolo 17, comma 4, dell’ordinanza
ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59, i posti di personale educativo ed
amministrativo, tecnico ed ausiliario costituiti nella medesima
istituzione scolastica, a seguito di un numero pari di rapporti di
lavoro a tempo parziale che, congiuntamente, consentano la formazione di
corrispondenti posti a tempo pieno, rimasti vacanti dopo le operazioni
di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione
provvisoria, sono ricoperti dal provveditore mediante stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale.
8.2 Esaurite le predette operazioni, le disponibilità
residue saranno utilizzate dai capi d’istituto, a fronte
dell’effettiva necessità secondo quanto contemplato dall’articolo
17, comma 5 dell’OM 59/94, per la stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o
dell’attività didattica.
8.3 L’accettazione di una nomina di cui al
precedente comma 2 non preclude, in alternativa, la possibilità di
stipulare altro contratto di lavoro a tempo pieno, purché di durata
annuale, ovvero limitata al termine delle lezioni o dell’attività
didattica.
ART. 9
Trattamenti accessori
9.1 Con contrattazione collettiva decentrata può
essere previsto che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento
di obiettivi o alla realizzazione di progetti o attività contemplati
agli articoli 43 e 54 del contratto collettivo di lavoro del comparto
scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, possano essere corrisposti, in
favore del personale a tempo parziale, anche in misura non frazionata o
non direttamente proporzionale al regime orario adottato, qualora i
risultati conseguiti non siano connessi alla durata della prestazione
lavorativa.
ART. 10
Norma di rinvio
10.1 Per quanto di non incompatibile e di non
espressamente o implicitamente previsto dalla presente ordinanza,
valgono le norme del DL 29/7/97, n. 331, della OM 22/7/97, n. 446, nonché
dell’OM 21/2/94, n. 59 e ss. La presente ordinanza sarà inviata alla
Corte dei conti per il visto e la registrazione ai sensi dell’art. 3
della l. 14 /1/94, n. 20.
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