IL PERIODO DI PROVA E L'ANNO DI FORMAZIONE  

    Il personale docente all'atto dell'assunzione in ruolo, che avviene con la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, deve sostenere il periodo di prova allo scopo di ottenere la conferma in ruolo. 

    In particolare, i docenti assunti in ruolo per effetto di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli, devono sostenere l'anno di formazione che sostituisce l'anno di prova. I docenti immessi in ruolo ope legis (l'unica ipotesi oggi prevista è costituita dai passaggi di ruolo e di cattedra, per effetto delle annuali operazioni di mobilità), devono sostenere il solo periodo di prova, non essendo previste per essi le attività di formazione. 

    Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti e dispiega, pertanto, effetti per il regime delle assenze, per la progressione d'anzianità ai fini della carriera, ecc. Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma (art. n. 490 d.lgs. 16.04.1994 n. 297)

 

Destinatari del periodo di prova

Docenti immessi in ruolo per effetto d'operazioni di mobilità professionale, in quanto appartenenti ad altro ruolo.

Durata

Deve essere sostenuto nel primo anno di servizio e la sua durata deve essere di almeno 180 giorni effettivi nell'anno scolastico, anche per orario inferiore a quello di cattedra; tale servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o nell'insegnamento di materie affini. Tuttavia, a norma della cm n. 230 del 27.07.1985 sono valide, ai fini dei superamento del  periodo di prova, tutte le diverse forme di utilizzazione stabilite dall'art. 14 della legge n. 270/1982. La data in  cui spetta la conferma in ruolo è il primo giorno dell'anno scolastico successivo al compimento dei 180 giorni.  

Assenze utili

Nel conteggio dei giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:

- Tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.

- Il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.

- Periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, etc).

- Esami e scrutini compresi gli esami di Stato se per la classe di concorso di insegnamento.

- Il primo mese d'astensione per maternità.

- Il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati  in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.

- frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto.

- il periodo prestato in qualità di preside incaricato.

- servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.

- il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1 1.7.1979).

- periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati:

- I giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per famiglia.

- Le vacanze estive.

Negli istituti d'istruzione secondaria il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.".  

Destinatari dell'anno di formazione

Docenti neo-immessi in ruolo per superamento di concorso a cattedre per esami e titoli;

Docenti neo-immessi in ruolo in base alle graduatorie permanenti.

Durata

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine  ed ha la durata di un anno scolastico , e per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

 

Corso di formazione

40  ore da effettuarsi, in genere, in 10 incontri, al di fuori dell'orario di normale  insegnamento e dell'aggiornamento. Le assenze giustificate non possono superare le 13 ore. Sono previsti da 15 a 30 docenti per  ogni corso. I corsi seminariali hanno carattere intensivo residenziale, solo in caso di  assoluta impossibilità a procedere con incontri durante tutto l'anno scolastico e, previe intese in sede di  conferenze regionali, potranno avere carattere interprovinciale per il limitato numero del personale da formare.

La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione dei servizio anche in  periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del Capo d'istituto (circolare telegrafica 02.11.1984, n. 357).

Rinvio

Il rinvio per esito sfavorevole, sempre che si sia prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico, può avvenire una sola volta all'anno scolastico successivo. Il rinvio per mancanza di  180 giorni utili può avvenire più volte senza limitazioni, nei successivi anni scolastici.

Retrodatazione giuridica della nomina

La retrodatazione giuridica (non quella economica) della nomina, qualora un'assenza abbia prolungato nel tempo il periodo dei 180 gg. necessari per il superamento del periodo di prova, è possibile nei seguenti casi:

- astensione obbligatoria per maternità, di cui al d. lgs 151/2001: è l'unica ipotesi in cui la retrodatazione spetta anche ai fini economici;

- assenza per servizio militare, con astensione a tutti i casi di servizio militare obbligatorio diverso da quello di leva (per richiamo alle armi, per anticipazione di quello di leva);

- servizio sostitutivo dell'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla legge 15 dicembre 1972, modif. da legge 24 dicembre 1974 n. 695 (obiettori di coscienza), in quanto l'art. 10 della stessa legge equipara ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare e nel trattamento economico gl’interessati ai cittadini che prestano il normale servizio militare;

- servizio equiparato al servizio militare, in quanto servizio civile in Paesi in via di sviluppo, purché sia intervenuta la dispensa dal servizio militare e l'equiparazione al compimento della ferma di leva;

- ufficio di giudice popolare, che abbia impedito l'effettuazione della prova (v. citata nota Min. Tesoro - Rag. Gen. Stato - I.G.O.P. - prot. 154102 del 22.09.1980 e cm n. 302 del 31.10.1980).  

   
   


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