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IL PERIODO DI PROVA E L'ANNO
DI FORMAZIONE
Il personale docente all'atto dell'assunzione in ruolo, che
avviene con la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, deve
sostenere il periodo di prova allo scopo di ottenere la conferma in ruolo.
In particolare, i docenti assunti in ruolo per effetto di
procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli, devono sostenere
l'anno di formazione che sostituisce l'anno di prova. I docenti immessi in ruolo
ope legis (l'unica ipotesi oggi prevista è costituita dai passaggi di ruolo e
di cattedra, per effetto delle annuali operazioni di mobilità), devono
sostenere il solo periodo di prova, non essendo previste per essi le attività
di formazione.
Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo a
tutti gli effetti e dispiega, pertanto, effetti per il regime delle assenze, per
la progressione d'anzianità ai fini della carriera, ecc. Solo dopo il
superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in
ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal
momento stesso della conferma (art. n. 490 d.lgs. 16.04.1994 n. 297)
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Destinatari
del
periodo
di prova
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Docenti
immessi in ruolo per effetto d'operazioni di mobilità professionale, in
quanto appartenenti
ad altro ruolo.
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Durata
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Deve
essere sostenuto nel primo anno di servizio e la sua durata deve essere di
almeno
180 giorni effettivi
nell'anno
scolastico, anche per orario inferiore a quello di cattedra; tale
servizio,
inoltre,
deve essere prestato
nella
cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o nell'insegnamento
di
materie affini. Tuttavia, a norma della cm n. 230 del 27.07.1985 sono
valide, ai fini dei superamento del periodo
di prova, tutte le diverse forme di utilizzazione stabilite dall'art. 14
della legge n. 270/1982. La data in cui
spetta la conferma in ruolo è il primo giorno dell'anno scolastico
successivo al compimento dei 180 giorni.
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Assenze
utili
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Nel
conteggio dei giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo
effettivo di servizio:
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Tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze
pasquali e natalizie.
-
Il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste
attività di programmazione didattica.
-
Periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di
pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, etc).
-
Esami e scrutini compresi gli esami di Stato se per la classe di concorso
di insegnamento.
-
Il primo mese d'astensione per maternità.
-
Il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in
servizio e impiegati in
attività didattiche
che
rientrino nella classe di concorso di titolarità.
-
frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti
dall'amministrazione scolastica, compresi quelli
organizzati
a livello di istituto.
-
il periodo prestato in qualità di preside incaricato.
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servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici
dei concorsi a cattedre.
-
il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di
elezioni
politiche
e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1 1.7.1979).
-
periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
Nel
conteggio dei giorni non vanno invece considerati:
-
I giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per famiglia.
-
Le vacanze estive.
Negli
istituti d'istruzione secondaria il periodo di prova del personale docente
è valido
anche
se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.".
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Destinatari
dell'anno
di formazione
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Docenti
neo-immessi in ruolo per superamento di concorso a cattedre per esami e
titoli;
Docenti
neo-immessi in ruolo in base alle graduatorie permanenti.
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Durata
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L'anno
di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le
nomine ed ha la durata di un
anno scolastico , e per la sua validità è richiesto un servizio minimo
di 180 giorni.
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Corso di
formazione
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40
ore da effettuarsi, in genere, in 10 incontri, al di fuori
dell'orario di normale insegnamento
e dell'aggiornamento. Le assenze giustificate non possono
superare le 13 ore. Sono previsti da 15
a 30 docenti per ogni
corso. I corsi seminariali hanno carattere
intensivo residenziale, solo in caso di
assoluta impossibilità a procedere con incontri durante tutto
l'anno scolastico e, previe intese in sede di
conferenze regionali, potranno avere carattere interprovinciale
per il limitato numero del personale da formare.
La lavoratrice madre in astensione
obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere la discussione
della relazione finale col Comitato per la valutazione dei servizio anche
in periodo di astensione
obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di
veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del
Capo d'istituto (circolare telegrafica 02.11.1984, n. 357).
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Rinvio
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Il rinvio
per esito sfavorevole, sempre che si sia prestato servizio per almeno 180
giorni nell'anno scolastico,
può avvenire una sola volta all'anno
scolastico successivo. Il rinvio per mancanza di 180 giorni utili
può avvenire più volte senza limitazioni, nei
successivi anni scolastici.
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Retrodatazione
giuridica della
nomina
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La retrodatazione giuridica (non quella
economica) della nomina, qualora un'assenza abbia prolungato nel
tempo il periodo dei 180 gg. necessari per il
superamento del periodo di prova, è
possibile nei seguenti casi:
- astensione obbligatoria per maternità, di
cui al d. lgs 151/2001: è l'unica
ipotesi in cui la retrodatazione spetta anche ai fini
economici;
- assenza per servizio militare, con
astensione a tutti i casi di servizio militare obbligatorio diverso da
quello di leva (per richiamo alle armi, per
anticipazione di quello di leva);
- servizio sostitutivo dell'obbligo
del
servizio militare nei modi previsti dalla legge 15 dicembre 1972, modif. da legge 24 dicembre 1974 n. 695
(obiettori di coscienza), in quanto l'art. 10
della stessa legge equipara ad ogni effetto
civile, penale, amministrativo, disciplinare e nel trattamento
economico gl’interessati ai cittadini che
prestano il normale servizio militare;
- servizio equiparato al servizio militare,
in quanto servizio civile in Paesi in via di sviluppo, purché sia intervenuta la dispensa
dal servizio militare e l'equiparazione al compimento della
ferma di leva;
- ufficio di giudice popolare, che abbia
impedito l'effettuazione della prova (v. citata
nota Min. Tesoro - Rag. Gen. Stato - I.G.O.P.
- prot. 154102 del 22.09.1980
e cm n. 302 del
31.10.1980).
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