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PERMESSI
BREVI -
ART. 16 CCNL 2006/2009
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al
dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con
contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e
a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale
docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i
permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di
lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono
eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.;
per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario
settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della
fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non
lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con
riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici
integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare
servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per
fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere
una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il
numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è
subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in
servizio.
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