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SOSTITUZIONE
PERSONALE ATA ASSENTE
La disciplina sulla sostituzione del personale ATA
assente con la possibilità di conferimento delle supplenze temporanee era
contenuta nell'art. 582 del T.U. n. 297 del 16/4/94. In base a tale
disposizione si poteva procedere alla sostituzione del personale assente
con la nomina del supplente soltanto quando l'assenza del titolare aveva
una durata pari o superiore a 30 giorni.
Tale norma non è più in vigore perché abrogata per
effetto dell'art. 4, comma 14, della legge n. 124 del 3/5/99. La nuova
disposizione ha affermato il principio secondo cui l'assunzione dei
supplenti temporanei può essere disposta esclusivamente per i periodi in
cui ricorrono effettive esigenze di servizio.
Il criterio posto dalla legge è stato confermato con
il decreto Ministeriale n. 430 del 13/12/2000 contenente le modalità di
conferimento delle supplenze al personale ATA.
L'art. 6 del predetto regolamento stabilisce che i
Dirigenti Scolastici possono procedere al conferimento delle supplenze
temporanee per la sostituzione del personale assente e per la copertura
dei posti resesi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31/12 di
ciascun anno.
Le nuove disposizioni non fissano un periodo minimo
di durata, ma si richiama alla valutazione delle esigenze di servizio.
Quindi la sostituzione può avvenire per qualsiasi periodo, a condizione
che siano motivate le esigenze di servizio.
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