SOSTITUZIONE PERSONALE ATA ASSENTE

La disciplina sulla sostituzione del personale ATA assente con la possibilità di conferimento delle supplenze temporanee era contenuta nell'art. 582 del T.U. n. 297 del 16/4/94. In base a tale disposizione si poteva procedere alla sostituzione del personale assente con la nomina del supplente soltanto quando l'assenza del titolare aveva una durata pari o superiore a 30 giorni.

Tale norma non è più in vigore perché abrogata per effetto dell'art. 4, comma 14, della legge n. 124 del 3/5/99. La nuova disposizione ha affermato il principio secondo cui l'assunzione dei supplenti temporanei può essere disposta esclusivamente per i periodi in cui ricorrono effettive esigenze di servizio.

Il criterio posto dalla legge è stato confermato con il decreto Ministeriale n. 430 del 13/12/2000 contenente le modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA.

L'art. 6 del predetto regolamento stabilisce che i Dirigenti Scolastici possono procedere al conferimento delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente e per la copertura dei posti resesi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31/12 di ciascun anno.

Le nuove disposizioni non fissano un periodo minimo di durata, ma si richiama alla valutazione delle esigenze di servizio. Quindi la sostituzione può avvenire per qualsiasi periodo, a condizione che siano motivate le esigenze di servizio.

 

   
   


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