IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE

 

SUPPLENZE SULLA SCORTA DELL'INSERIMENTO NELLE  GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO

 

  • Conferimento delle supplenze temporanee  

I dirigenti scolastici possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti;

b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi dì flessibilità dell’Organizzazione: dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie (legge finanziaria 1996). Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

- per le supplenze annuali il 31 agosto.

  - per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche.

- per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. 

Per ciascun posto di insegnamento,viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell' ordine, composte come segue:

 1° Fascia: comprende gli aspiranti inseriti, nello stesso ordine, in graduatoria permanente   per il  medesimo posto  o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

2° Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita  la graduatoria di circolo e di istituto;

3° Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto ­in base all'ordinamento vigente per l'immissione nei ruoli sui corrispondenti posti.

Esaminiamo adesso alcune modalità di conferimento delle supplenze da parte dei Dirigenti Scolastici.

  • Convocazione dei supplenti

Se la supplenza ha una durata presumibile inferiore a 30 giorni, la convoca­zione degli aspiranti avviene tramite fonogramma o telegramma. Il fonogramma fatto attraverso il telefono, va registrato agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta. Se la durata della supplenza è superiore a 30 giorni, la convocazione deve av­venire tramite telegramma. La proposta di assunzione diretta contemporanea­mente a più supplenti, deve essere trasmessa con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione. L'interessato può accettare la propo­sta di assunzione, oltre che con la presenza nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione telegrafica che pervenga entro i medesimi termini; in quest'ulti­mo caso l'aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.

Nella convocazione occorre precisare tutti gli elementi che concorrono alla supplenza relativamente all'inizio della supplenza, alla sua durata presumibí­le, ed all'orario di prestazione settimanale. Nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l'ora della convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.

Occorre premettere che, come previsto dall'art. 1 commi 72 e 78 della legge 23.12.1996 n. 662, il ricorso alla supplenza si effettua solo per i tempi stretta­mente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella stesso istituto, e nei limiti dei finanziamenti assegnati dal Ministero.

Per la copertura delle ore in classi collaterali non utilizzate per la costituzione delle cattedre orario nella scuola secondaria, i dirigenti scolastici provvedono facendo ricorso a docenti di ruolo che eventualmente abbiano un orario di lezione inferiore a 18 ore e sino al raggiungimento delle stesse, ovvero con l'assegnazione di ore in eccedenza ovvero, in subordine, con supplenze (cm n. 220 del 27.09.2000).  Nel rispetto dell' orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Altre disposizioni delle legge finanziaria aventi ripercussioni nella materia esaminata sono le seguenti:

l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto;

le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

 
  • Completamento di orario. Cumulo di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Il completamento per i docenti della scuola secondaria può avvenire sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.  

  • Proroga e conferma del contratto di lavoro  

In caso di prosieguo senza soluzione di continuità dell'assenza del titolare ovvero se interrotta solo da giorno festivo o dal giorno libero dall'insegnamento o da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a , quello di scadenza del precedente contratto. Nel caso,invece, in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.                                                       

Nei periodi di sospensione delle lezioni (festività natalizie e pasquali), qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione da almeno 7 giorni dall'inizio del periodo di sospensione delle lezioni sin ad una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, è stipulato un unico contratto che comprende l'intero periodo di assenza (compreso quello di sospensione delle lezioni) con piena validità ai fini giuridici ed economici. (art. 47 comma 4 CCNL/95 e O.M. 3/97).

Deve trattarsi, comunque, di un'assenza continuativa che deve essere concretizzata al momento in cui essa si verifica e cioè prima dell'inizio del periodo sospensivo delle lezioni con l'esclusione, pertanto, di eventuali proroghe dell'assenza del titolare che si verifichino durante o dopo il periodo di sospensione delle lezioni.    

La proroga è valida se non cambia il numero delle ore, in caso contrario si tratta di un nuovo contratto: è il caso di una docente in astensione obbligatoria che rientra in servizio e chiede la riduzione di orario per allattamento. Se il docente assente prolunga l'assenza cambiando il tipo di congedo, il supplente ha diritto alla proroga a meno che la proroga non sia conferita fino al termine delle lezioni. In tal caso si deve considerare come una nuova supplenza.

Il caso più frequente è costituito dalla lavoratrice che, prima di richiedere l'astensione obbligatoria, richiede l'assenza per malattia. Al supplente è infatti riconosciuto il diritto di abbandonare una supplenza breve per accettarne un'altra solo quando questa è preordinata fino al termine delle lezioni. Per il personale ATA anche nel caso in cui si abbia la proroga per un periodo non inferiore a cinque mesi.  Tale possibilità di abbandono della supplenza è consentito solo fino al 30 aprile.

La proroga non riguarda la nomina fatta ai soli fini giuridici di un docente che non ha potuto assumere servizio perchè in astensione obbligatoria o in servizio militare.

La prosecuzione, del rapporto di lavoro e da effettuare nei confronti del docente effettivamente in servizio e non anche a favore del docente in astensione obbligatoria o in servizio militare,dovendo soddisfare tale continuazione il requisito della continuità didattica che solo il docente effettivamente in servizio può soddisfare (in tal senso nota ministeriale n. 51418 del 31/1/80 dell'Ufficio Gabinetto del Ministro PI; comunicazione di servizio 19/6/98, n. 1596; parere del consiglio Stato 26/2/1982, n. 1083/75 e 27/8/86, n. 1639/86).

  • Supplenze in scuole ubicate in zona di montagna  

Per le scuole ubicate in zone di montagna o in piccole isole, nei casi di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza, operante esclusivamente all'interno di ciascuna fascia della graduatoria di istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 15 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie d'istituto ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.  

  • Nomine in caso di esaurimento della graduatorie di scuola  

Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il Dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.  

  • Sanzioni in caso di rinuncia o abbandono di supplenza  

Per le supplenze conferite sulla scorta delle graduatorie di circolo o d'istituto, occorre distinguere i seguenti casi:

a) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;

b) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

Le sanzioni di cui sopra non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.

  • Accettazione di altro contratto di lavoro  

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.  

  • Durata del servizio in caso di partecipazione a sessioni di esami  

Il supplente nominato sino al termine delle attività didattiche, termina il suo servizio alla data fissata dal calendario scolastico (in genere 30 giugno).

Se gli interessati risultano nominati nelle commissioni degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, il termine è prolungato sino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esame, ai sensi dell'O.M. n. 50 del 27/2/93.

Tali disposizioni si applicano anche ai docenti nominati supplenti annuali dal Dirigente del C.S.A. che non maturino il diritto  alla retribuzione estiva ed ai docenti supplenti temporanei nominati dai capi d'istituto per posti di insegnamento di consistenza oraria non superiore a 6 ore.

Nei riguardi, invece, del personale temporaneo che termina servizio con lo scadere delle lezioni, la partecipazione eventuale agli scrutini ed eventualmente negli esami di licenza ed idoneità nelle scuole elementari e medie e negli esami di qualifica negli istituti professionali, i contratti saranno stipulati per i giorni di effettivo impegno nelle succitate attività.  

  • Rientro in servizio dopo il 30 aprile  

Allo scopo di assicurare la continuità didattica, il docente che sia stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico e che rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di servizio in attività di supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in altri compiti d'istituto (art. 44 CCNL e art. 6 comma settimo D.L.vo 35 del 12/2/1993).

Il periodo di assenza continuativa è ridotto a 90 gg. nel caso di servizio in classi terminali dei cicli di studio.

Il Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 141 del 28/4/1993 ebbe modo di specificare che:

‑ il periodo continuativo è interrotto se intercalato da periodi di servizio di qualsiasi durata, ivi inclusi periodi di festività scolastica non compresi nei provvedimenti che danno titolo all'assenza;

‑ il docente titolare di una cattedra con orario di insegnamento sia in classi terminali che intermedie dei cicli di studio, assente per un periodo complessivo e continuativo compreso tra 90 e 149 giorni, rientrando dopo il 30 aprile, non assumerà servizio nella sola classe terminale.

Tali disposizioni si applicano anche al personale supplente che, ovviamente, abbia titolo a tale durata di assenza ed alla conseguente conservazione del posto (art. 118 DPR 417/74).  

  • Validità del servizio in casi particolari  

Le domeniche e le festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuiti e da considerarsi servizio a tutti gli effetti.

Nel caso in cui il supplente temporaneo sia stato chiamato a sostituire un docente assente che, per motivi di organizzazione della scuola e di opportunità didattica, svolga l'orario settimanale in meno di 6 giorni la settimana, ha titolo a 6/3Omi della retribuzione, avendo assolto in tale arco temporale l'intero orario d'obbligo settimanale.

Questo il caso, ad esempio, di quegli insegnamenti supplenti di scuola materna che prestano servizio dal lunedì al venerdì con l'obbligo di svolgere le proprie attività per l'intero orario settimanale.

Sono da considerarsi servizi a tutti gli effetti, anche quelli di interruzione delle attività didattiche della scuola per motivi non prevedibili al momento della stipula del contratto, sempre che si tratti di giorni ricadenti nel periodo di durata della supplenza medesima (in tal senso C.M. telegrafica n. 270 del 4/8/1995).

  • Le supplenze nella scuola elementare 

Nel contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il 29 maggio 2002, l’art. 5 al comma 2 riporta un importante passaggio riguardante le supplenze nella scuola elementare per assenze fino ad un massimo di cinque giorni: 

" La sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante. Sono, peraltro, possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto". 

Ne discende che: 

       viene ribadito quanto già contenuto nella circolare 148/90, mai modificata da nessuna norma successiva, che le sostituzioni interne riguardano solo assenze " fino ad un massimo di cinque giorni" e non assenze più lunghe; 

       tali sostituzioni avvengono "nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio docenti", ovviamente dei docenti di scuola comune, perché il docente di sostegno, per la stessa natura del suo impegno, deve operare in contemporaneità e, quindi, non può essere "utilizzato" per supplenze. Per cui, quando il collegio docenti, nell'ambito della propria programmazione, prevede di destinare ore di contemporaneità ad attività quali il recupero o l'ampliamento dell'offerta formativa, queste ore, appunto perché coperte da programmazione, diventano non utilizzabili per le supplenze. E' evidente che il collegio docenti, nel momento in cui delibera, deve tenere presenti le necessità della scuola, dare indicazioni sui periodi in cui le attività programmate devono essere svolte e, delegare i singoli moduli a programmare le specifiche attività utili alle loro classi. 

Il collegio docenti nella programmazione inserisce:

      il recupero, stabilendone i periodi entro i quali si può svolgere;

      l'ampliamento dell'offerta formativa, stabilendone i limiti temporali;

      delega i singoli gruppi docenti a procedere alla programmazione specifica.  

I  singoli gruppi docenti: 

      procedono alla programmazione specifica;

     calendarizzano le ore; 

Nel quadro orario, saranno distinte le ore coperte da "attività programmate" da quelle destinabili alle supplenze, in modo che la direzione della scuola sappia, di volta in volta, quali insegnanti possono essere utilizzati perle supplenze. 

Le supplenze sono effettuate dai docenti nei seguenti limiti:  

      entro il modulo o entro il plesso di assegnazione; 

      nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante. 

Questo vuol dire che non possono essere imposti cambi di orario e rientri nel giorno libero, né può essere chiesto ad un docente di supplire fuori del suo plesso di assegnazione. 

Eventuali cambi e modificazioni dell'orario possono essere previsti nell'ambito del contratto di scuola, che dovrà comunque stabilire: 

       limiti alle variazioni d'orario e limite di ore di insegnamento giornaliero;

       preavviso minimo per comunicazioni di cambio d'orario o di impegno nel giorno libero;

       facoltatività, da parte del singolo docente, di accettare quanto sopra;

       previsione di flessibilità oraria e relativo compenso. 

Si ricorda che, se le supplenze con personale interno non possono essere realizzate, specie nei periodi di maggiori attività programmate, si ricorre al supplente esterno anche per assenze inferiori a cinque giorni.

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   NUOVO REGOLAMENTO SULLE SUPPLENZE
D.M. DEL 13 GIUGNO 2007

ARTICOLO 1
(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)
 

1.     Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:

a.     supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.

b.     supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

c.      supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7.

 

2.     Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 2.

3.     Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all’articolo 5.

4.     Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5.     In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

6.     Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.

7.     Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:

o    per le supplenze annuali il 31 agosto;

o    per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

o    per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

8.     I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

 

ARTICOLO 2
(Graduatorie ad esaurimento)
 

1.     Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti.

2.     Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento può rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad un biennio scolastico, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo indeterminato.

3.     Al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.

4.     Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale.

5.     Nello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini dell’attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

ARTICOLO 3
(Conferimento delle supplenze a livello provinciale)
 

1.     Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:

o    del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;

o    del calendario delle convocazioni.

Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni già effettuate.

2.     Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione . Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.

3.     I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.

4.     Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d’orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d’orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.

5.     Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

 

ARTICOLO 4
(Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico)
 

1.     L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

2.     Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

3.     Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

 

ARTICOLO 5
(Graduatorie di circolo e di istituto)
 

1.     Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

2.     I titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

3.     Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell’ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

4.     Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.
Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale o da un suo delegato e composte da un Dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l’insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un Docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria La Commissione è nominata dal competente Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale

5.     Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità biennale.

6.     L’aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni.
Nell’ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito tale disponibilità.
Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l’utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere, indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.

7.     Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

8.     Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.

9.     Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo.

 

ARTICOLO 6
(elenchi di sostegno)
 

1.     Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell’udito si dà luogo alla costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l’insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l’insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce di cui al precedente articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti.
Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria.
Gli aspiranti sono inclusi nell’elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.
Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare.

2.     Nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi.

3.     Nella scuola secondaria di secondo grado, l’esaurimento dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

 

ARTICOLO 7
(Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto)
 

1.     Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

a.     supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;

b.     supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

2.     Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all’attivazione di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di supplenza offerta.
Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedura informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell’assunzione in servizio del supplente.

3.     Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10 della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

4.     Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

5.     Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

6.     Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

7.     Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.

8.     Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l’ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.

9.     Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici. 10 Nell’anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio antecedente all’inizio dell’a.s. di riferimento e deve essere completata entro il successivo 31 agosto.

 

ARTICOLO 8
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)
 

1.     Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:

a.     Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:

1.     la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

2.     la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;

3.     l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

 

b.     Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1.     la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;

2.     la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

3.     l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

 

c.      Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:

1.     la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.

2.     la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;

3.     l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.

 

2.     Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

3.     Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

4.     Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

 

ARTICOLO 9
(Disposizioni finali e di rinvio)
 

1.     I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che detta disposizioni anche per l’attuazione delle relative procedure informatizzate.

2.     Hanno titolo a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie o a permanere nelle stesse, coloro che al 1° settembre del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto il 65° anno di età.

3.     Nei casi in cui è previsto l’accesso all’insegnamento di cittadini comunitari in possesso di titolo di studio rilasciato all’estero e dichiarato equipollente, è richiesto altresì il requisito dell’accertamento della competenza linguistica italiana che, secondo le disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale n.39 del 21 maggio 2005, è attestata dall’università per stranieri di Perugia.

4.     Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all’onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure. La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione dell’attribuzione del primo rapporto di lavoro.

5.     Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.

6.     Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
 

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ART. 40 CCNL DEL 29/11/2007 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO


1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 25.

2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.

5. Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.

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NOTA PROT. N° 10237 DEL 18/06/2008 - CONTRATTI PER SUPPLENZE DI PERSONALE SCOLASTICO PROROGHE
   

 

   
   


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