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IL CONFERIMENTO
DELLE SUPPLENZE
SUPPLENZE
SULLA SCORTA DELL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E
D'ISTITUTO
- Conferimento
delle supplenze temporanee
I dirigenti scolastici possono conferire
supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto
in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee fino al
termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire
con il personale incluso nelle graduatorie permanenti;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del
personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi
disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere
alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari
ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente
utilizzando spazi dì flessibilità dell’Organizzazione: dell'orario
didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in
servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di
gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e
saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare
esigenze
di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze
aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie (legge finanziaria 1996). Il
conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal
docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno
dell'assunzione in servizio e termine:
-
per le supplenze annuali il 31 agosto.
-
per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il
giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico
quale termine delle attività didattiche.
- per le supplenze temporanee l'ultimo
giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Per ciascun posto di insegnamento,viene
costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'
ordine, composte come segue:
1°
Fascia: comprende gli aspiranti inseriti, nello stesso ordine, in
graduatoria permanente per il medesimo posto
o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di
istituto;
2° Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti
nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica
abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita
la graduatoria di circolo e di istituto;
3°
Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per
l'accesso all'insegnamento richiesto in base all'ordinamento vigente per
l'immissione nei ruoli sui corrispondenti posti.
Esaminiamo
adesso alcune modalità di conferimento delle supplenze da parte dei
Dirigenti Scolastici.
- Convocazione dei supplenti
Se
la supplenza ha una durata presumibile inferiore a 30 giorni, la convocazione
degli aspiranti avviene tramite fonogramma o telegramma. Il fonogramma
fatto attraverso il telefono, va registrato agli atti della scuola, con
l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di
chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione
della mancata risposta. Se la durata della supplenza è superiore a 30
giorni, la convocazione deve avvenire tramite telegramma. La proposta di
assunzione diretta contemporaneamente a più supplenti, deve essere
trasmessa con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di
convocazione. L'interessato può accettare la proposta di assunzione,
oltre che con la presenza nel giorno e ora indicati, anche con
l'accettazione telegrafica che pervenga entro i medesimi termini; in
quest'ultimo caso l'aspirante, ove la scuola gli comunichi
telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve
tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima
comunicazione.
Nella
convocazione occorre precisare tutti gli elementi che concorrono alla
supplenza relativamente all'inizio della supplenza, alla sua durata
presumibíle, ed all'orario di prestazione settimanale. Nel caso sia
diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l'ora della
convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca
rispetto agli altri contestualmente convocati.
Occorre
premettere che, come previsto dall'art. 1 commi 72 e 78 della legge
23.12.1996 n. 662, il ricorso alla supplenza si effettua solo per i tempi
strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver
provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità
dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale
assente con docenti già in servizio nella stesso istituto, e nei limiti
dei finanziamenti
assegnati dal Ministero.
Per
la copertura delle ore in classi collaterali
non
utilizzate per la costituzione delle cattedre orario nella scuola
secondaria, i dirigenti scolastici provvedono facendo ricorso a docenti di ruolo
che eventualmente abbiano un orario di lezione inferiore a 18 ore e sino al
raggiungimento delle stesse, ovvero con l'assegnazione di ore in eccedenza
ovvero, in subordine, con supplenze (cm n. 220 del 27.09.2000). Nel rispetto
dell' orario di lavoro definito dai contratti collettivi
vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio
nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le
frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive
di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore
settimanali.
Altre
disposizioni delle legge finanziaria aventi ripercussioni nella materia
esaminata sono le seguenti:
l'insegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente
assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico
di istituto;
le
istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia
e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del
personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta
formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti
temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15
giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad
incrementare il fondo di istituto.
- Completamento
di orario. Cumulo di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno
scolastico
L'aspirante
cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di
attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della
costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di
ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle
varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario
fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto
per il corrispondente personale di ruolo.
Il
completamento per i docenti della scuola secondaria può avvenire sia
cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore
appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre
sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile
raggiungibilità.
Il
completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche
in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime. Nello
stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei
diversi gradi di scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale
amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purché
non svolti in contemporaneità.
- Proroga e
conferma del contratto di lavoro
In
caso di prosieguo senza soluzione di continuità dell'assenza del titolare
ovvero se interrotta solo da giorno festivo o dal giorno libero
dall'insegnamento o da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata
nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal
giorno successivo a , quello di scadenza del precedente contratto. Nel
caso,invece, in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne
consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni
si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle
lezioni. Per la sostituzione del personale docente con orario
d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna
scuola
procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
Nei
periodi di sospensione delle lezioni (festività natalizie e pasquali),
qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione da almeno 7
giorni dall'inizio del periodo di sospensione delle lezioni sin ad una
data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle
lezioni, è stipulato un unico contratto che comprende l'intero periodo di
assenza (compreso quello di sospensione delle lezioni) con piena validità
ai fini giuridici ed economici. (art. 47 comma 4 CCNL/95 e O.M. 3/97).
Deve
trattarsi, comunque, di un'assenza continuativa che deve essere
concretizzata al momento in cui essa si verifica e cioè prima dell'inizio
del periodo sospensivo delle lezioni con l'esclusione, pertanto, di
eventuali proroghe dell'assenza del titolare che si verifichino durante o
dopo il periodo di sospensione delle lezioni.
La
proroga è valida se non cambia il numero delle ore, in caso contrario si
tratta di un nuovo contratto: è il caso di una docente in astensione
obbligatoria che rientra in servizio e chiede la riduzione di orario per
allattamento. Se il docente assente prolunga l'assenza cambiando il tipo
di congedo, il supplente ha diritto alla proroga a meno che la proroga non
sia conferita fino al termine delle lezioni. In tal caso si deve
considerare come una nuova supplenza.
Il
caso più frequente è costituito dalla lavoratrice che, prima di
richiedere l'astensione obbligatoria, richiede l'assenza per malattia. Al
supplente è infatti riconosciuto il diritto di abbandonare una supplenza
breve per accettarne un'altra solo quando questa è preordinata fino al
termine delle lezioni. Per il personale ATA anche nel caso in cui si abbia
la proroga per un periodo non inferiore a cinque mesi. Tale
possibilità di abbandono della supplenza è consentito solo fino al 30
aprile.
La
proroga non riguarda la nomina fatta ai soli fini giuridici di un docente
che non ha potuto assumere servizio perchè in astensione obbligatoria o
in servizio militare.
La prosecuzione, del rapporto di lavoro e da
effettuare nei confronti del docente
effettivamente in servizio e non anche a favore del docente in
astensione obbligatoria o in servizio militare,dovendo soddisfare tale
continuazione il requisito della continuità didattica che solo il docente
effettivamente in servizio può soddisfare (in tal senso nota ministeriale
n. 51418 del 31/1/80 dell'Ufficio Gabinetto del Ministro PI; comunicazione
di servizio 19/6/98, n. 1596; parere del consiglio Stato 26/2/1982, n.
1083/75 e 27/8/86, n. 1639/86).
- Supplenze
in scuole ubicate in zona di montagna
Per
le scuole ubicate in zone di montagna o in piccole isole, nei casi di
necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non
superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le
rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza, operante
esclusivamente all'interno di ciascuna fascia della graduatoria di
istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello
stesso comune della sede scolastica interessata. Nel caso di
prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di
proroga o conferma del supplente assunto con i criteri di precedenza
suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 15
giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il
normale scorrimento delle graduatorie d'istituto ove il sopravvenuto
periodo di assenza ecceda tale limite.
- Nomine in
caso di esaurimento della graduatorie di scuola
Nel
caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il
Dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza
utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un
criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti
dirigenti scolastici.
- Sanzioni
in caso di rinuncia o abbandono di supplenza
Per
le supplenze conferite sulla scorta delle graduatorie di circolo o
d'istituto, occorre distinguere i seguenti casi:
a)
la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non
comporta alcun effetto;
b)
l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di
conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle
graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno
scolastico in corso.
Le
sanzioni di cui sopra non si applicano in caso di mancato perfezionamento
o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato
motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.
- Accettazione
di altro contratto di lavoro
Il
personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al
termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno
scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al
termine delle lezioni od oltre.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base
delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita
sulla base delle graduatorie permanenti.
- Durata
del servizio in caso di partecipazione a sessioni di esami
Il
supplente nominato sino al termine delle attività didattiche, termina il
suo servizio alla data fissata dal calendario scolastico (in genere 30
giugno).
Se
gli interessati risultano nominati nelle commissioni degli esami di
maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle
scuole di grado preparatorio, il termine è prolungato sino al giorno
conclusivo
della rispettiva sessione di esame, ai sensi dell'O.M.
n. 50 del 27/2/93.
Tali
disposizioni si applicano anche ai docenti nominati supplenti annuali dal
Dirigente del C.S.A. che non maturino il diritto alla retribuzione
estiva ed ai docenti supplenti temporanei nominati dai capi d'istituto
per posti di insegnamento di consistenza oraria non superiore a 6 ore.
Nei
riguardi, invece, del personale temporaneo che termina servizio con lo
scadere delle lezioni, la partecipazione eventuale agli scrutini ed
eventualmente negli esami di licenza ed idoneità nelle scuole elementari
e medie e negli esami di qualifica negli istituti professionali, i
contratti saranno stipulati per i giorni di effettivo impegno nelle
succitate attività.
- Rientro
in servizio dopo il 30 aprile
Allo
scopo di assicurare la continuità didattica, il docente che sia stato
assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno
scolastico e che rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella
scuola di servizio in attività di supplenze o nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi o in altri compiti
d'istituto (art. 44 CCNL e art. 6 comma settimo D.L.vo 35 del 12/2/1993).
Il
periodo di assenza continuativa è ridotto a 90 gg. nel caso di servizio
in classi terminali dei cicli di studio.
Il
Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 141 del 28/4/1993
ebbe modo di specificare che:
‑
il periodo continuativo è interrotto se intercalato da periodi di
servizio di qualsiasi durata, ivi inclusi periodi di festività scolastica
non compresi nei provvedimenti che danno titolo all'assenza;
‑
il docente titolare di una cattedra con orario di insegnamento sia in
classi terminali che intermedie dei cicli di studio, assente per un
periodo complessivo e continuativo compreso tra 90 e 149 giorni,
rientrando dopo il 30 aprile, non assumerà servizio nella sola classe
terminale.
Tali
disposizioni si applicano anche al personale supplente che, ovviamente,
abbia titolo a tale durata di assenza ed alla conseguente conservazione
del posto (art. 118 DPR 417/74).
- Validità
del servizio in casi particolari
Le
domeniche e le festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività
di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo,
sono retribuiti e da considerarsi servizio a tutti gli effetti.
Nel
caso in cui il supplente temporaneo sia stato chiamato a sostituire un
docente assente che, per motivi di organizzazione della scuola e di
opportunità didattica, svolga l'orario settimanale in meno di 6 giorni la
settimana, ha titolo a 6/3Omi della retribuzione, avendo assolto in tale
arco temporale l'intero orario d'obbligo settimanale.
Questo il caso, ad esempio, di quegli
insegnamenti supplenti di scuola materna che prestano servizio dal lunedì
al venerdì con l'obbligo di svolgere le proprie attività per l'intero
orario settimanale.
Sono da considerarsi servizi a tutti gli
effetti, anche quelli di interruzione delle attività didattiche della
scuola per motivi non prevedibili al momento della stipula del contratto,
sempre che si tratti di giorni ricadenti nel periodo di durata della
supplenza medesima (in tal senso C.M. telegrafica n. 270 del 4/8/1995).
Nel contratto sulle
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il 29 maggio 2002,
l’art. 5 al comma 2 riporta un importante passaggio riguardante le
supplenze nella scuola elementare per assenze fino ad un massimo di cinque
giorni:
" La sostituzione dei
docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni,
avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività
programmate dal Collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso
di assegnazione nell'orario di insegnamento programmato per ciascun
insegnante. Sono, peraltro, possibili eventuali adattamenti e
modificazioni dell'orario suddetto, nei limiti previsti dalla
contrattazione d'istituto".
Ne discende che:
•
viene ribadito quanto già contenuto nella circolare 148/90, mai
modificata da nessuna norma successiva, che le sostituzioni interne
riguardano solo assenze " fino ad un massimo di cinque giorni" e
non assenze più lunghe;
•
tali sostituzioni avvengono "nelle ore di contemporaneità non
impegnate per le attività programmate dal collegio docenti",
ovviamente dei docenti di scuola comune, perché il docente di sostegno,
per la stessa natura del suo impegno, deve operare in contemporaneità e,
quindi, non può essere "utilizzato" per supplenze. Per cui,
quando il collegio docenti, nell'ambito della propria programmazione,
prevede di destinare ore di contemporaneità ad attività quali il
recupero o l'ampliamento dell'offerta formativa, queste ore, appunto perché
coperte da programmazione, diventano non utilizzabili per le supplenze. E'
evidente che il collegio docenti, nel momento in cui delibera, deve tenere
presenti le necessità della scuola, dare indicazioni sui periodi in cui
le attività programmate devono essere svolte e, delegare i singoli moduli
a programmare le specifiche attività utili alle loro classi.
Il collegio docenti nella
programmazione inserisce:
• il recupero, stabilendone i periodi
entro i quali si può svolgere;
• l'ampliamento dell'offerta formativa,
stabilendone i limiti temporali;
• delega
i singoli gruppi docenti a procedere alla programmazione specifica.
I singoli gruppi
docenti:
• procedono alla programmazione
specifica;
• calendarizzano le ore;
Nel quadro orario, saranno
distinte le ore coperte da "attività programmate" da quelle
destinabili alle supplenze, in modo che la direzione della scuola sappia,
di volta in volta, quali insegnanti possono essere utilizzati perle
supplenze.
Le supplenze sono
effettuate dai docenti nei seguenti limiti:
• entro il modulo o entro il plesso di
assegnazione;
• nell'orario di insegnamento
programmato per ciascun insegnante.
Questo vuol dire che non
possono essere imposti cambi di orario e rientri nel giorno libero, né può
essere chiesto ad un docente di supplire fuori del suo plesso di
assegnazione.
Eventuali cambi e
modificazioni dell'orario possono essere previsti nell'ambito del
contratto di scuola, che dovrà comunque stabilire:
• limiti alle variazioni d'orario
e limite di ore di insegnamento giornaliero;
• preavviso minimo per
comunicazioni di cambio d'orario o di impegno nel giorno libero;
• facoltatività, da parte del
singolo docente, di accettare quanto sopra;
• previsione di flessibilità
oraria e relativo compenso.
Si ricorda che, se le
supplenze con personale interno non possono essere realizzate, specie nei
periodi di maggiori attività programmate, si ricorre al supplente esterno
anche per assenze inferiori a cinque giorni.
**********
NUOVO REGOLAMENTO SULLE SUPPLENZE
D.M. DEL 13 GIUGNO 2007
ARTICOLO 1
(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)
1.
Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato
possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo
delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in
utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si
provvede con:
a.
supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti
d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
b.
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la
copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno
scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire
cattedre o posti orario.
c.
supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa
dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7.
2.
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le
graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 2.
3.
Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e
di istituto di cui all’articolo 5.
4.
Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in
applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28
dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli
interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in
possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario
d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5.
In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 2 o,
comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali
e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite
dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità,
utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
6.
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333,
l’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente
dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di
utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico
nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
7.
Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno
dell’assunzione in servizio e termine:
o
per le supplenze annuali il 31 agosto;
o
per le supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attività didattiche;
o
per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza
delle esigenze di servizio.
8.
I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere
coperti, in nessun caso, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge,
mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
ARTICOLO 2
(Graduatorie ad esaurimento)
1.
Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche, di cui al comma 2 del
precedente articolo 1, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui
all’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con
decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo le disposizioni di
legge al riguardo vigenti.
2.
Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento può rinunciare,
in via definitiva o limitatamente ad un biennio scolastico, all’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo
interesse per l’assunzione a tempo indeterminato.
3.
Al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento di due province
sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso
la specifica richiesta.
4.
Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di
scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha
esplicitamente dichiarato che l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento
è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L’accettazione di
rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego,
fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale.
5.
Nello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini
dell’attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i
candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
ARTICOLO 3
(Conferimento delle supplenze a livello provinciale)
1.
Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le
operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze
temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte
annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel
sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:
o
del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative
sedi cui si riferiscono;
o
del calendario delle convocazioni.
Nel
corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati
viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che
tenga conto delle operazioni già effettuate.
2.
Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione
scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente
collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o
tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano
fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al
dirigente responsabile delle operazioni in questione . Non hanno titolo a
conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla
convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega
sopra specificate.
3.
I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del
prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre
tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
4.
Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5,
l’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti
a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di
conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità
successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono
oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi
degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d’orario secondo
le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i
possibili frazionamenti d’orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che
precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli
aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più
titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte
relative alla medesima graduatoria.
5.
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni
ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la
rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al
termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza
annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
ARTICOLO 4
(Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello
stesso anno scolastico)
1.
L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi,
una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di
supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di
lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in
relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di
supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente
nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario
obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di
ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento
orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità
dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
2.
Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più
rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità
esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i
quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di
insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il
personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di
cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che
di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di
concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il
limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni,
tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento
d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali
e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
3.
Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro
contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di
prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel
corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.
ARTICOLO 5
(Graduatorie di circolo e di istituto)
1.
Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di
cui all’articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi
del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia
di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2.
I titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente
ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3.
Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria
distinta in tre fasce, da utilizzare nell’ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento
per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di
circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente
graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica
idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per
l’accesso all’insegnamento richiesto.
4.
Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione
derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di
punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria
ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II
fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli,
utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.
Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di
valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la
valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl.
77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal Dirigente
dell’Ufficio scolastico Provinciale o da un suo delegato e composte da un
Dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l’insegnamento di
strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico
strumento e da un Docente titolare di strumento musicale nella scuola media
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria La
Commissione è nominata dal competente Dirigente dell’ufficio scolastico
provinciale
5.
Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle
cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e
vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle
predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità
biennale.
6.
L’aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha
titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un
massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto
riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al
massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi
si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto
limite di 10 istituzioni.
Nell’ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a
supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un
massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la
propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con
particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. In
occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle
scuole interessate si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della
graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia
che hanno fornito tale disponibilità.
Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti
a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale
emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle
diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui
necessita la sostituzione, potranno prevedere l’utilizzo del telefono
cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento
dovranno essere, indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.
7.
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due
province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto
coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai
sensi dell’articolo 2, comma 3.
8.
Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad
esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini
dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia
diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento
medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, la
cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
9.
Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo
alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il
termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo
della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di
15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La
graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul
reclamo.
ARTICOLO 6
(elenchi di sostegno)
1.
Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno
ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell’udito si dà
luogo alla costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei
relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in
possesso del titolo valido per l’insegnamento di materie comuni e del
correlato titolo di specializzazione valido per l’insegnamento di sostegno.
Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce di
cui al precedente articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di secondo
grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle aree disciplinari
secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti.
Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e
correlato punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria.
Gli aspiranti sono inclusi nell’elenco di scuola secondaria di primo grado
in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una
qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale
graduatoria.
Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di
secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e correlato
punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria
di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare.
2.
Nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e
grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima
di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di
specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità
annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi
nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto
titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini
previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi.
3.
Nella scuola secondaria di secondo grado, l’esaurimento dello
specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina,
individuata secondo la normativa vigente, comporta il conferimento del posto
tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree
disciplinari.
ARTICOLO 7
(Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto)
1.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, dirigenti
scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di
circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le
correlate tipologie:
a.
supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività
didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale
incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
b.
supplenze temporanee per la sostituzione del personale
temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per
qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2.
Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all’attivazione di
apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al momento della
loro consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la
situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero di
inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima,
in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi
delle disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di
accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di orario, la
tipologia di supplenza offerta.
Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per
il regolare funzionamento della procedura informatizzata in questione, le
scuole comunicano al Sistema informativo le notizie richieste il giorno
stesso della stipula del contratto e dell’assunzione in servizio del
supplente.
3.
Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore
eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per
la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico
provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il
periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze
medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10 della legge e,
comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della
stipula del contratto.
4.
Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza
del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di
continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero
dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene
prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere
dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
5.
Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne
consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si
procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo
contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa
delle lezioni.
6.
Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento
strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore
di rispettiva competenza.
7.
Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o
inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della
rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e
terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di
tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente
articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si
dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5,
del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il
periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede
all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle
graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
8.
Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari
provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai
candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento
nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno
superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della
corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima
prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità
all’insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di
laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di
lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi
nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di
titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola
secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei
predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l’ordine di
posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.
9.
Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il
dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le
graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di
viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti
scolastici. 10 Nell’anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di
istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio
antecedente all’inizio dell’a.s. di riferimento e deve essere completata
entro il successivo 31 agosto.
ARTICOLO 8
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto
di lavoro)
1.
Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo
di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti
effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:
a.
Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
1.
la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla
convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze
sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2.
la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi
anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita
della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie
ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo
insegnamento;
3.
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di
quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
b.
Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di
istituto:
1.
la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o
conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta,
esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento
dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria
di terza fascia;
2.
la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la
perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo
insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative
graduatorie;
3.
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di
istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
c.
Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e
primaria:
1.
la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata
secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento
ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla
scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con
priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7.
Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente
richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto
dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non
aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli
aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la
rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
2.
la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la
medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
3.
l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al
punto b/3.
2.
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino
al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno
scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il
proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine
delle lezioni od oltre.
3.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle
graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per
accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
4.
Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove
i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi
suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
ARTICOLO 9
(Disposizioni finali e di rinvio)
1.
I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle
domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la
formazione delle graduatorie medesime e per l’individuazione dei destinatari
delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione che detta disposizioni anche per l’attuazione delle relative
procedure informatizzate.
2.
Hanno titolo a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie o a
permanere nelle stesse, coloro che al 1° settembre del relativo anno di
vigenza non abbiano compiuto il 65° anno di età.
3.
Nei casi in cui è previsto l’accesso all’insegnamento di cittadini
comunitari in possesso di titolo di studio rilasciato all’estero e
dichiarato equipollente, è richiesto altresì il requisito dell’accertamento
della competenza linguistica italiana che, secondo le disposizioni vigenti
impartite con circolare ministeriale n.39 del 21 maggio 2005, è attestata
dall’università per stranieri di Perugia.
4.
Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo
all’onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri
di trasparenza e snellimento delle procedure. La certificazione sanitaria di
idoneità all’impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di
vigenza delle graduatorie, in occasione dell’attribuzione del primo rapporto
di lavoro.
5.
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al
personale educativo.
6.
Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si
applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di
rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del
contratto.
**********
ART. 40 CCNL DEL 29/11/2007 - RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art.
25.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione
di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto
il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente
titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore
di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di
sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni
successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo
determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva
esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare,
indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza
del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività
infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti
nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi
nell'anzianità di servizio.
Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario,
ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109,
comma 1, del codice civile.
4. Il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per
effetto di specifiche disposizioni normative.
5. Gli insegnanti di religione cattolica
sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del
1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato
qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni di legge.
6.Il rapporto di lavoro del personale di
cui al precedente comma è costituito, secondo quanto previsto nei punti
2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da
pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano
disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario
d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente
articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto,
in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o,
comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.
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