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IL
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE
SUPPLENZE SU
POSTI DI SOSTEGNO IN CASO DI NECESSITA' DOPO LE ASSEGNAZIONI DI
PERSONALE INCLUSO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI |
Una volta esaurite le nomine degli
aspiranti inclusi in graduatoria permanente con il relativo titolo di
specializzazione, le successive nomine sono definitivamente assegnate al
Dirigente scolastico.
Nel procedere alla copertura di
eventuali posti ancora disponibili i Dirigenti scolastici
copriranno i posti scorrendo gli elenchi tratti dalle graduatorie di
circolo o di istituto, secondo la sequenza indicata nell'art. 2 della C.M.
n. 53 del 20/06/2003:
1) ELENCHI
TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI PRIMA FASCIA
1°
raggruppamento: aspiranti inclusi negli elenchi di sostegno tratti dalle
graduatorie permanenti ai sensi dell'art.5 del D.D.G. del 17 aprile 2003 (
possesso del titolo di specializzazione entro il 17 maggio 2003);
2° raggruppamento: aspiranti in possesso di titolo di specializzazione
conseguito successivamente al 17 maggio 2003 ed entro la data di scadenza
del termine di presentazione della domanda nelle graduatorie di circolo o
di istituto (21/07/2003).
2) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA
FASCIA
Sono composti dagli aspiranti che abbiano conseguito il titolo di
specializzazione entro la data di scadenza del termine di presentazione
delle domande nelle graduatorie di circolo o di istituto (21/07/2003).
3) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA
FASCIA
Sono composti dagli aspiranti che siano in possesso del titolo di
specializzazione entro la data di scadenza di presentazione delle
domande nelle graduatorie di circolo o di istituto (21/07/2003).
4) In posizione subordinata a tutti gli aspiranti precedentemente
individuati ai punti 1, 2 e 3, e secondo i medesimi criteri di ordine, si
colloca, con riserva, un ulteriore raggruppamento di aspiranti che abbiano
dichiarato - con apposita attestazione sul modulo di domanda - di avere in
corso di conseguimento il titolo di specializzazione per il sostegno in
data successiva a quella di scadenza di presentazione della domanda ed
entro il 31 ottobre 2003.
A tale categoria di aspiranti, subordinatamente a tutti coloro che hanno
conseguito il titolo di specializzazione entro la data di scadenza di
presentazione della domanda, possono essere attribuite, su posti di
sostegno disponibili per l'intero anno scolastico, supplenze a titolo
provvisorio condizionate all'effettivo conseguimento del titolo entro il
31 ottobre 2003. Entro lo scadere di quest'ultimo termine i predetti
aspiranti dovranno far pervenire la dichiarazione di aver conseguito il
titolo di specializzazione alle scuole che gestiscono la loro domanda, al
fine di far acquisire tale situazione a tutte le scuole interessate.
5) aspiranti forniti del titolo di
specializzazione inclusi nelle graduatorie di istituti viciniori.
Infine nei casi in cui si ricorre a
personale del tutto privo di qualsiasi specifica connotazione
professionale, i Dirigenti scolastici provvederanno ad individuare il
destinatario della supplenza su posto di sostegno tramite il contemporaneo
scorrimento delle graduatorie di supplenze
relative agli insegnamenti di tipo comune presenti nelle istituzioni
scolastiche, con riguardo ai candidati con migliore posizione assoluta
nelle graduatorie medesime, e, nella secondaria di secondo grado, con
priorità relativamente alle graduatorie
di istituto incluse nell'area disciplinare interessata.
D.M.
DEL 13/06/2007
ARTICOLO 6
(elenchi di sostegno)
1.
Per le disponibilità di posti per le
attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici,
della vista e dell’udito si dà luogo alla costituzione, per tutti gli ordini
e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli
aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l’insegnamento di
materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per
l’insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima
articolazione in fasce di cui al precedente articolo 5, comma 3; per la
scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti per
ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi
insegnamenti.
Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e
correlato punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria.
Gli aspiranti sono inclusi nell’elenco di scuola secondaria di primo grado
in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una
qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale
graduatoria.
Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di
secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e correlato
punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria
di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare.
2.
Nell’attribuzione dei posti di
sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i
rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad
aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono
conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento
ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che
risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione,
anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l’inclusione
negli elenchi medesimi.
3.
Nella scuola secondaria di secondo
grado, l’esaurimento dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui
debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta
il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di
sostegno delle altre aree disciplinari.
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