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PERSONALE
AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO
Conferimento supplenze
(legge
n. 124 del 3/5/1999)
Le quattro aree di classificazione del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario individuate dal CCNL
4/8/95 comprendono:
- direttore dei servizi generali ed aniministrativi;
- assistenti amministrativi - assistenti tecnici -
infermieri e cuochi;
- collaboratori scolastici - collaboratori scolastici tecnici (aiutanti
cuochi, guardarobieri, addetti alle aziende
agrarie).
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato,
con D.M. del 13/12/2000, il nuovo regolamento recante norme sulle modalità
di conferimento delle supplenze al personale ATA.
Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica
individua il destinatario del contratto a tempo determinato per il
conferimento di supplenze annuali, di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli
assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli i infermieri,
utilizzando le graduatorie dei concorsi provinciali
per titoli di cui all'art. 554
del D.Lgs 297/94 (art. 4, comma 11, legge 124/99). In
caso di esaurimento delle graduatorie
suddette, vengono utilizzati appositi elenchi provinciali. compilati con
l'inserimento di aspiranti che erano inseriti nelle previgenti graduatorie
provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato
servizio 30 giorni nelle scuole statali.
In
detti elenchi vengono inseriti, inoltre, gli aspiranti, che pur non
essendo inclusi nelle previgenti graduatorie, abbiano prestato servizio
alle dipendenze degli Enti locali per almeno 30 giorni.
Il
Dirigente dell'Amministrazione scolastica, inoltre, individua il
destinatario del contratto a tempo determinato per il conferimento di
supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche dei
collaboratori scolastici, utilizzando le graduatorie permanenti dei
concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, attingendo
dalle corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il
conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento
del personale che negli ultimi tre anni ha prestato servizio per almeno 30
giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze
degli Enti Locali.
Le
supplenze annuali vengono conferite per la copertura di posti vacanti,
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente
tali per tutto l'anno scolastico, a condizione che ai posti stessi non sia
stato assegnato a qualsiasi titolo personale a tempo indeterminato.
Le
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche vengono
conferite per la copertura dei posti soltanto di fatto disponibili,
sempreché si tratti di posti vacanti o disponibili entro il 31 dicembre
di ogni anno scolastico.
Al
fine di garantire il regolare inizio delle lezioni, le operazioni di
conferimento delle supplenze sono annualmente disposte mediante un piano
di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel
rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di
priorità degli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui
figurino utilmente inclusi in relazione a quanto sottoriportato:
1) rilevanza economica del contratto;
2) sede;
3) graduatorie preferenziali.
Il
Dirigente scolastico stipula i contratti a tempo determinato, per il
conferimento di Supplenze su posti individuati dal Dirigente
dell'Amministrazione scolastica, nonché per la sostituzione del personale
temporaneamente assente e per la copertura dei posti resisi disponibili,
per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di
ciascun anno.
Il
conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal Dirigente Scolastico e
dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione
in servizio e termine:
-
per le supplenze annuali il 31 agosto;
- per le supplenze temporanee
fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato
dal calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
-
per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza
delle esigenze di servizio.
Il
Dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, utilizza
le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
Tali graduatorie vengono compilate per ciascun
profilo nella scuola, distinte in tre fasce da utilizzare nell'ordine,
composte come segue:
1° FASCIA Comprende
gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli per il medesimo profilo professionale cui è riferita la
graduatoria di circolo o di istituto.
2°
FASCIA Comprende:
1) gli
aspiranti collaboratori scolastici inclusi nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento, con precedenza per coloro che abbiano prestato servizio
per almeno 30 giorni nelle scuole statali;
2) gli
aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per
titoli che, negli ultimi tre anni scolastici abbiano prestato servizio a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di
lavoro alle dipendenze degli Enti locali, per almeno 30 giorni;
3) gli
aspiranti (esclusi i collaboratori scolastici di cui al punto 1) che erano
inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento
delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni;
3°
FASCIA Comprende
gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto
richiesto con esclusione dei collaboratori scolastici.
Gli
aspiranti della 1° fascia sono inclusi secondo la graduatoria che deriva
dalla automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano
nella graduatoria dei concorsi provinciali per titoli.
Gli
aspiranti inclusi nella 2° e 3° fascia sono graduati secondo, la tabella
di valutazione dei titoli allegata al Regolamento, recante norme sulle
modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA.
I
nuovi aspiranti all' inclusione nelle
citate graduatorie devono possedere i titoli di studio prescritti dal CCNL
4/8/95 e dal CCNL 26/5/99.
Qualora
l'assenza del personale appartenente ai profili professionali di
Assistente amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore scolastico
nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione
delle attività didattiche, pregiudichi l'effettivo svolgimento dei
servizi, il dirigente scolastico
può prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di
permanenza delle esigenze di servizio.
L'esito
negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta quanto
segue:
- Per
supplenze conferite sulla base delle graduatorie dei concorsi
provinciali per titoli e delle graduatorie provinciali ad esaurimento
(art. 2, comma 1, del regolamento):
a)
la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di
servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi
rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'art. 2, per
l'anno scolastico successivo;
b)
l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto a) sia la
perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza,
conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle
graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno in corso.
- Per
supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di
istituto:
a)
la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga non comporta
alcun effetto;
b)l'
abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire
qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di
cui all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per
l'anno scolastico in corso.
Il
personale che non sia già in servizio per supplenze di durata
sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di
risolvere anticipatamente il proprio rapporto per accettarne un altro di
durata fino al suddetto temine.
Il
personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie
di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza
per accettarne altra sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2
del Regolamento.
Le
suddette sanzioni non si applicano in caso di mancato perfezionamento o
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato
motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.
Non
si dà luogo al conferimento delle supplenze per i direttori dei servizi
generali ed amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti,
secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 51 del CIN 31/8/99.
Pertanto, a decorrere dal 1/9/2000, il direttore dei servizi generali e
amministrativi è sostituito, nei casi di assenza annuale o di durate
superiore ai 20 giorni, dall'assistente amministrativo, a cui è stata
assegnata la funzione aggiuntiva di cui all'art. 50 del CIN 31/8/99.
Il
dirigente scolastico attribuisce l'incarico di vicario del direttore dei
servizi generali e amministrativi all'assistente amministrativo risultato
primo in base alla graduatoria di istituto per coordinatore di area o di
progetto per gli assistenti amministrativi.
In
caso di assenza fino a 20 giorni il direttore dei servizi generali e amministrativi
nei casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria di istituto di cui
all'art. 50, è sostituito da uno degli assistenti amministrativi che
abbia dichiarato la propria disponibilità o dall'assistente
amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella qualifica di
appartenenza.
Qualora nessuno degli assistenti amministrativi, sia
disponibile alla suddetta sostituzione, il direttore dei servizi generali
ed amministrativi potrà essere sostituito da un assistente amministrativo
di altra scuola che abbia presentato apposita domanda secondo l’ordine
di una graduatoria formata in base al punteggio che ogni aspirante ha
nella graduatoria del proprio istituto.
In mancanza di aspiranti l'incarico verrà assegnato per reggenza dal
Provveditore agli studi ad un direttore dei servizi generali ed
amministrativi di una scuola viciniora.
Termini
e modalità organizzative per la
presentazione delle domande di
inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto,
per la formazione delle graduatorie
medesime e per l'individuazione dei
destinatari delle supplenze sono
definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Ai
sensi dell'art. 4, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n.124, dalla data
di entrata in vigore del regolamento, sono abrogati
gli articoli 581 – 582 – 585 -
586 del Decreto legislativo 16/4/1994, n. 297.
Per quanto non specificatamente previsto dal
regolamento si applicano le, disposizioni legislative e
contrattuali vigenti in materia di rapporti
di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del
contratto.
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