PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO 

Conferimento supplenze 

(legge n. 124 del 3/5/1999)

 Le quattro aree di classificazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario individuate dal CCNL 4/8/95 comprendono:

- direttore dei servizi generali ed aniministrativi;

- assistenti amministrativi - assistenti tecnici - infermieri e cuochi;

- collaboratori scolastici - collaboratori scolastici tecnici (aiutanti cuochi, guardarobieri, addetti alle aziende  agrarie).

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato, con D.M. del 13/12/2000, il nuovo regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA. 

Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica individua il destinatario del contratto a tempo determinato per il conferimento di supplenze annuali, di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli i infermieri, utilizzando le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs 297/94 (art. 4, comma 11, legge 124/99). In caso di esaurimento delle graduatorie suddette, vengono utilizzati appositi elenchi provinciali. compilati con l'inserimento di aspiranti che erano inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio 30 giorni nelle scuole statali. 

In detti elenchi vengono inseriti, inoltre, gli aspiranti, che pur non essendo inclusi nelle previgenti graduatorie, abbiano prestato servizio alle dipendenze degli Enti locali per almeno 30 giorni. 

Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica, inoltre, individua il destinatario del contratto a tempo determinato per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche dei collaboratori scolastici, utilizzando le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, attingendo dalle corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni ha prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti Locali. 

Le supplenze annuali vengono conferite per la copertura di posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, a condizione che ai posti stessi non sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale a tempo indeterminato. 

Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche vengono conferite per la copertura dei posti soltanto di fatto disponibili, sempreché si tratti di posti vacanti o disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico. 

Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di priorità degli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurino utilmente inclusi in relazione a quanto sottoriportato: 

1) rilevanza economica del contratto; 

2) sede; 

3) graduatorie preferenziali. 

Il Dirigente scolastico stipula i contratti a tempo determinato, per il conferimento di Supplenze su posti individuati dal Dirigente dell'Amministrazione scolastica, nonché per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura dei posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno. 

Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal Dirigente Scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

per le supplenze annuali il 31 agosto;

-  per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

 - per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. 

Il Dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, utilizza le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. 

Tali graduatorie vengono compilate per ciascun profilo nella scuola, distinte in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue: 

1° FASCIA  Comprende gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto.

2° FASCIA  Comprende:

1) gli aspiranti collaboratori scolastici inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali;

2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per titoli che, negli ultimi tre anni scolastici abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti locali, per almeno 30 giorni; 

3) gli aspiranti (esclusi i collaboratori scolastici di cui al punto 1) che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni; 

  FASCIA  Comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto con esclusione dei collaboratori scolastici. 

Gli aspiranti della 1° fascia sono inclusi secondo la graduatoria che deriva dalla automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nella graduatoria dei concorsi provinciali per titoli. 

Gli aspiranti inclusi nella 2° e 3° fascia sono graduati secondo, la tabella di valutazione dei titoli allegata al Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA. 

I nuovi aspiranti all' inclusione  nelle citate graduatorie devono possedere i titoli di studio prescritti dal CCNL 4/8/95 e dal CCNL 26/5/99. 

Qualora l'assenza del personale appartenente ai profili professionali di Assistente amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore scolastico nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, pregiudichi l'effettivo svolgimento dei servizi, il dirigente scolastico può prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di permanenza delle esigenze di servizio.                       

L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta quanto segue: 

  1. Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e delle graduatorie provinciali ad esaurimento (art. 2, comma 1, del regolamento):

a) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'art. 2, per l'anno scolastico successivo;        

b) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto a) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno in corso. 

  1. Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: 

a) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga non comporta alcun effetto; 

b)l' abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso. 

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata  sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto per accettarne un altro di durata fino al suddetto temine.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2 del Regolamento. 

Le suddette sanzioni non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato. 

Non si dà luogo al conferimento delle supplenze per i direttori dei servizi generali ed amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 51 del CIN 31/8/99.

    Pertanto, a decorrere dal 1/9/2000, il direttore dei servizi generali e amministrativi è sostituito, nei casi di assenza annuale o di durate superiore ai 20 giorni, dall'assistente amministrativo, a cui è stata assegnata la funzione aggiuntiva di cui all'art. 50 del CIN 31/8/99. 

Il dirigente scolastico attribuisce l'incarico di vicario del direttore dei servizi generali e amministrativi all'assistente amministrativo risultato primo in base alla graduatoria di istituto per coordinatore di area o di progetto per gli assistenti amministrativi. 

In caso di assenza fino a 20 giorni il direttore dei servizi generali e amministrativi nei casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria di istituto di cui all'art. 50, è sostituito da uno degli assistenti amministrativi che abbia dichiarato la propria disponibilità o dall'assistente amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza. 

Qualora nessuno degli assistenti amministrativi, sia disponibile alla suddetta sostituzione, il direttore dei servizi generali ed amministrativi potrà essere sostituito da un assistente amministrativo di altra scuola che abbia presentato apposita domanda secondo l’ordine di una graduatoria formata in base al punteggio che ogni aspirante ha nella graduatoria del proprio istituto. 

In mancanza di aspiranti l'incarico verrà assegnato per reggenza dal Provveditore agli studi ad un direttore dei servizi generali ed amministrativi di una scuola viciniora. 

Termini e modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione. 

Ai sensi dell'art. 4, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n.124, dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono abrogati gli articoli 581 – 582 – 585 - 586 del Decreto legislativo 16/4/1994, n. 297.      

Per quanto non specificatamente previsto dal regolamento si applicano le, disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti  di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto. 

    

   
   


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