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ALTRI
ARTICOLI DI LEGGE UTILI
Art.
2047 del Codice Civile
Danno
cagionato dall'incapace
In caso di
danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen.
85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla
sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire
il fatto.
Nel caso in
cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è
tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni
economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa
indennità.
Art.
2048 del Codice Civile
Responsabilità
dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte
Il padre e la
madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto
illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e
seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e
seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica
all'affiliante.
I precettori
e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e
seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone
indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
Art.
61 della Legge n. 312 del 11 luglio 1980
Disciplina
della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente,
educativo e non docente.
La responsabilità patrimoniale del personale
direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni
educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in
connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di
dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla
responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che
risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni
sottoposti alla vigilanza.
Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si
surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da
azioni giudiziarie promosse da terzi.
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