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ART. 14 DEL
D.P.R. N° 275
DEL 08/03/1999
Oggetto: Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21,
della legge 15 marzo 1997, n.59
TITOLO II
Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
CAPO I
ATTRIBUZIONE,
RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle
istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza
dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera
scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla
gestione del patrimonio e delle risorse e
allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre
specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per
l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui
all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema
informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le
attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche
non richiamate dal presente
2. In particolare le istituzioni
scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera
scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione
vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la
documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in
Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la
valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti
territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi
internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le
istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli
alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione,
alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di
stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche
provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità
di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello
Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità
della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce
le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento
contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima,
nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e
dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche
riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo
assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse
affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano
comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in
più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con
iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento. culturale
e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze
derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono
attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della
scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4,
comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e
le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo
scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il
regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua
adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli
26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle
istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia
di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il
quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della
scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo
all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo
stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della
decisione sul reclamo.
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