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LEGGE 27 luglio 2004, n. 186
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004,
N. 136, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI
TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DISPOSIZIONI PER LA
RIDETERMINAZIONE DI DELEGHE LEGISLATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE
Art.
1-quater. - (Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il
collocamento a riposo).
1. Al
comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"E inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile,
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età.
In tal caso é data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e
tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del
personale di cui all' articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in
servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti
dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del
presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore
tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei
contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del
trattamento pensionistico".
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