Capo IV
Articolo 21
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi
si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in
materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonchè gli
elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente
attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli
istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli
istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in
deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti
educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente
legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui
al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti
una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o
ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle
situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno
automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un
terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale
siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i
requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre
2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che
per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In
ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da
apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle
realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni
scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà
realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di
iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche
già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai
sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione
ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è
attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia
e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte
delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di
istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità
di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai
successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche
già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per
queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno
autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del
sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello
nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse
e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della
lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali,
fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello
nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque
giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di
servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di
un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi
generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà
di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie
e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e
programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di
insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di
opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà
progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali,
facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli
studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il
monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come
fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione
delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini
di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a
programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra
le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi
sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì
attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle
arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori
di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi
necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e
di orientamento scolastico e universitario.
16. Nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure
professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della
funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia
da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto
legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento
e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le
modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in
sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in
autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma
degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è
realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al
Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia
prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti,
anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano
necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente
articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative
norme di attuazione.