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Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001).
LEGGE
23 dicembre 2000, n. 388
(S.O. n. 219 in G.U. n. 302 del 29.12.2000)
Art.
66. - Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla
tesoreria unica
1. Per
gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che
disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le
disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non
possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato
alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per
cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "intervento di banche" sono inserite le seguenti:
"o della società Poste Italiane Spa".
4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative,
sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i
pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente
superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del
6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare
l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in
più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà
conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.
5. A decorrere dal 1º marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella
A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o
compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal
bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle
contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le
competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette
entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento
assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia
in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai
finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente
infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria
centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle contabilità
speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata
mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti
accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.
9. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 6, per
l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle
somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai
tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dal 1º marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle
province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione
dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si
provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai
rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e
prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli
enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi
finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono
sostituiti dalle seguenti parole: ", anche per il personale del
proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le
materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di
gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle
regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a
decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla
tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle
regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via
transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la
somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla
ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
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